Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1548 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25780/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sente primo grado emessa, assolveva NOME COGNOME dai reati di cui ai capi b) (art. 474 c.p.) e (art. 612 c.p.) confermando la affermazione della sua responsabilità per il reato di truff al capo a), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio per detto reato in mesi die reclusione ed euro 333,00 di multa.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore d fiducia, deducendo due motivi:
vizio di motivazione in ordine all’ affermazione della responsabilità dell’imputato in o reato di truffa di cui al capo a) in difetto di prova dei presupposti oggettivi e soggetti
violazione di legge in ordina alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generic
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null’altro che un modo surrettiz introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fatt ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che – nell’esaminare i medesimi motiv doglianza dedotti con il presente ricorso – con motivazione logica, congrua e del tutto coe con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
La corte territoriale ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di t scorta RAGIONE_SOCIALE complessive emergenze processuali ed, in particolare, tenuto conto della circosta che le somme oggetto della condotta decettiva erano state versate sulla carta postepay a lui intestata.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede qu alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure for con il primo motivo, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattu quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facend riferimento, fra l’altro, ai numerosi precedenti penali.
La Suprema Corte ha, d’altronde, più volte affermato che ai fini dell’applicabilità RAGIONE_SOCIALE circ attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai param all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo suffic specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenz
2285 del 11/1072004 Ud. – dep. 25/01/2005 – Rv. 230691), sicchè sul punto la sentenza si appalesa immune da censure.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la co del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della Cass RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal rico determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente