Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5251 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 13/01/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha insistito l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stata rinviata a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere per i delitti di truffa, commesso in Roma e Pomezia nei mesi di novembre e dicembre 2017 (capo A), e di calunnia, commesso in Cancello e Arnone in data 7 maggio 2018 (capo B).
Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputata, con artifici e raggiri consistiti ne
simulare di aver acquistato un cane di razza Shin Tsu negli Stati Uniti su mandato di NOME COGNOME, che medio tempore le aveva versato il prezzo, avrebbe indotto in errore la persona offesa, procurandosi il profitto ingiusto della somma di euro 4.105,74 (capo 1); COGNOME, inoltre, al fine di occultare la propria condotta fraudolenta, avrebbe denunciato in data 7 maggio 2018 la persona offesa, incolpandola del delitto di usura.
Il Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere, con sentenza emessa in dato 7 febbraio 2023, ha dichiarato la responsabilità penale dell’imputata e l’ha condannata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i delitti contestati, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con sospensione della pena subordinata al pagamento della provvisionale di euro 5.000,00 in favore della parte civile.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado e ha condannato l’imputata appellante al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese di rappresentanza in favore della parte civile.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo dodici motivi.
Il difensore ha dedotto:
4.1) l’inosservanza dell’art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio sarebbero stati erroneamente notificati presso il difensore e non già personalmente all’imputata;
4.2) la violazione del termine decadenziale di cui all’art. 124, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per la tardività della querela sporta per il delitto di truffa;
4.3) la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione;
4.4) la violazione dell’art. 208 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la carenza della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della testimonianza resa della parte civile;
4.5) la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le censure proposte nell’atto di appello;
4.6) l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e la carenza e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le argomentazioni dedotte nell’atto di appello in ordine
alla declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
4.7) l’inosservanza dell’art. 640 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto i giudici di merito avrebbero superficialmente ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa;
4.8) l’inosservanza dell’art. 368 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità della ricorrente per il delitto di calunnia;
4.9) l’errata applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto applicare, in applicazione della disciplina della continuazione, il minimo aumento di pena in relazione alle condotte accertate;
4.10) la violazione dell’art. 62 bis cod. peri., in quanto la Corte di appello, per adeguare la pena all’entità del fatto, avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione;
4.11) l’errata applicazione dell’art. 165 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza previamente considerare le condizioni economiche della ricorrente, peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
4.12) la violazione dell’art. 606 co. 1, lett. d) cod. proc. pen. per omessa assunzione di prove che avrebbero consentito di «fare chiarezza sui punti decisivi della vicenda».
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 gennaio 2026, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con memoria depositata in data 19 gennaio 2016, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto di confermare la sentenza impugnata e le statuizioni civili.
Con memoria depositata in data 28 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza dell’art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari e il decreto di citazione a giudizio sarebbero stati erroneamente notificati presso il difensore e non già personalmente all’imputata.
3. Il motivo è inammissibile per genericità.
3.1. La ricorrente ha denunciato la mancata ricezione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio (recte: dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare), ma non ha neppure allegato la violazione della disposizione processuale che, in ipotesi, renderebbe le notificazioni eseguite nulle.
Le Sezioni unite hanno statuito che quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), ma questo principio non esonera il ricorrente dall’onere di formulare compiutamente la propria eccezione, per consentire al giudice di legittimità di verificarne la fondatezza.
L’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., inoltre, sancisce che «sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali».
3.2. Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato.
Non è ravvisabile alcuna nullità in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale di primo grado per effetto dell’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Era onere dell’imputata eccepire l’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini entro la deliberazione della sentenza resa dal Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere, in quanto questa omissione integra una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, che può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (ex plurimis: Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Rv. 287211 – 01) e che risulta, quindi, ormai sanata.
Il decreto che dispone il giudizio è, peraltro, stato regolarmente notificato all’imputata in data 5 febbraio 2021, nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nel verbale di identificazione del 29 maggio 2018, in quanto non risulta in atti la comunicazione della nomina di altro difensore (peraltro neppure nominativamente indicato nel ricorso).
Parimenti, risulta regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello di Napoli, in quanto, stante l’irreperibilità dell’imputat al nuovo domicilio eletto (come risulta dalla raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno del 7 novembre 2024), l’avviso è stato legittimamente notificato, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in data 10 dicembre 2024.
Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 124,
comma 1, cod. proc. pen., in relazione al delitto di truffa, e la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, in quanto la querela per il delitto di truf sarebbe stata proposta dalla persona offesa dopo il decorso di tre mesi dalla cognizione della commissione di tale asserito reato.
Il motivo, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondato.
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Sez. 2, nr. 37584 del 05/07/2019, COGNOME Lorenzo, Rv. 277081 – 01).
Secondo quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello, la persona offesa ha acquisito la consapevolezza dell’inganno subito dall’imputata all’epoca del loro ultimo contatto, intervenuto in data 5 marzo 2018 (quando, a seguito dell’ennesima richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del denaro, COGNOME si è resa irreperibile).
Posto che la persona offesa ha sporto querela in data 19 aprile 2018, il termine decadenziale di «tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato» sancito dall’art. 124, primo comma, cod. pen. è stato pienamente rispettato.
Con il terzo motivo il difensore ha denunciato la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione, in quanto questo reato sarebbe stato commesso nel 2017.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto per il reato di truffa contestato al capo A) (commesso nei mesi di novembre e dicembre 2017) opera la sospensione del corso della prescrizione stabilita dalla c.d. legge Orlando.
Secondo le sezioni unite della Corte, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, COGNOME, Rv. 288175 – 01).
La sospensione, pari ad un anno e sei mesi, tra il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e il dispositivo della sentenza di secondo grado, esclude, dunque, che tale reato si sia estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza d’appello, in quanto la causa di estinzione del reato
dovrebbe intervenire in data 30 giugno 2026.
Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 208 cod. proc. pen. per contraddittorietà e carenza della motivazione sulla valutazione di attendibilità della testimonianza resa della parte civile.
Ad avviso del difensore, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare con adeguato rigore le dichiarazioni della persona offesa, che aveva un interesse economico prevalente ed esclusivo alla condanna dell’imputata.
Il difensore, con il quinto motivo, ha censurato la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le censure proposte nell’atto di appello.
Con il settimo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza dell’art. 640 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto i giudici di merito avrebbero superficialmente ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa.
Non vi sarebbe prova dei versamenti operati in favore della ricorrente dalla parte lesa tramite postepay e il mero mendacio non potrebbe integrare gli artifici e i raggiri rilevanti ai sensi dell’art. 640 cod. pen.
La ricorrente non avrebbe mai cercato di celare la propria identità e la persona offesa avrebbe reiterato gli accrediti in favore della ricorrente, pur dopo aver compreso che l’allevatrice statunitense di cani non esisteva.
Con l’ottavo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 368 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul delitto d calunnia.
Anche sul punto i giudici di merito avrebbero superficialmente ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa; il dolo del delitto d calunnia dovrebbe, peraltro, essere escluso nei casi di dubbio e di errore ragionevole.
Questi motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità.
Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
I giudici di appello hanno non illogicamente ritenuto comprovati i delitti di truffa e di calunnia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali rinvenuti alle stesse (come il falso contratto di acquisto del cane trasmesso dall’imputata alla parte lesa e la documentazione bancaria che attesa i pagamenti eseguiti dalla persona offesa).
Con il sesto motivo il difensore ha denunciato l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e la carenza e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con le argomenti dedotte nell’atto di appello al fine di pervenire alla declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., rilevando la gravità della condotta e l’abitualità delle condotte fraudolente poste in essere dall’imputata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
Con il nono motivo il difensore ha eccepito l’errata applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto applicare, in applicazione della disciplina della continuazione, il minimo aumento di pena in relazione alle condotte accertate.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha determinato l’aumento di pena per tale delitto, in attuazione della disciplina della
continuazione, in quattro mesi di reclusione, in considerazione della gravità di questo reato e degli altri indici previsti dall’art. 133 cod. pen.
La misura di questo aumento di pena non viola alcuna disposizione della legge penale e non è motivata in modo manifestamente illogico.
Con il decimo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello, per adeguare la pena all’entità del fatto, avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, prima ancora che generica.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio de relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, NOME ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato di non poter riconoscere le attenuanti generiche, pur giustificate dalla condotta collaborativa dell’imputato, in ragione del proprio precedente specifico.
Con l’undicesimo motivo il difensore ha censurato l’errata applicazione dell’art. 165 cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza previamente considerare le condizioni economiche della ricorrente, peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La misura della provvisionale sarebbe stata determinata in misura sproporzionata rispetto alle capacità economiche della ricorrente documentate in atti.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è limitato a censurare l’asserita sproporzione della misura della provvisionale disposta dal giudice di primo grado senza in alcun modo dimostrare le capacità
reddituali dell’imputata e compararle con l’importo esiguo, come rilevato dalla Corte di appello, della provvisionale disposta.
Con il dodicesimo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 606 co. 1, lett. d) cod. proc. pen. per omessa assunzione di prove che avrebbero consentito di «fare chiarezza sui punti decisivi della vicenda».
19 Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, in quanto, in violazione dell’art. 606, comma, cod. proc. pen. si fonda su una violazione della legge processuale non dedotta con i motivi di appello.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente deve, altresì, essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, NOME COGNOME, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.