Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49718 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 aprile 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine alla contravvenzione di porto di strumento atto a offendere di cui al capo b) , perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di concorso in tentata truffa e di estorsione, con conferma del resto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto di cui agli artt. 56-110-640 cod. pen., poiché, nonostante specifica doglianza, la Corte non avrebbe dato conto della inidoneità degli atti, non valorizzando la mancata induzione in errore della persona offesa (assolutamente certa di non avere mai urtato un altro veicolo).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sempre sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – la mancata derubricazione in truffa, dal momento che la dazione sarebbe avvenuta nella errata convinzione di avere provocato un incidente e non per timore dell’intervento di un terzo soggetto.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Quanto alla tentata “truffa dello specchietto” di cui al capo a), a Corte siciliana afferma l’idoneità degli atti, con corretta valutazione ex ante e in concreto, sottolineando come i due concorrenti avessero a disposizione a bordo della loro vettura tutto il necessario apparato (il Gup specifica la presenza di pietre e carta stagnola, oltre ad arnesi da scasso, e la pregressa rottura dello specchietto retrovisore del proprio veicolo) e avessero attivato il consueto meccanismo decettivo di avvicinamento a un auto in transito, colpendola con un oggetto contundente e poi facendola fermare, sostenendo che c’era stato un contatto tra i due veicoli, con conseguente danneggiamento, da porre a carico della persona offesa, asserito autore di una manovra maldestra. L’evento di induzione in errore non si è verificato solo per la particolare attenzione della persona offesa e, soprattutto, per il repentino intervento dei Carabinieri e non per l’asserita inidoneità degli atti (peraltro, già qualificabili come pienamente esecutivi e non meramente preparatori).
La conclusione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la configurabilità del tentativo rilevano gli atti, esecutivi o preparatori, che faccian fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la
significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 269963; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268644).
L’induzione in errore non è avvenuta per l’accortezza della persona offesa, ed è proprio per questo che è stato contestato il tentativo, ma, alla luce delle considerazioni che precedono, non era assolutamente possibile escludere a priori la verificazione dell’evento.
Il motivo è dunque generico, laddove reitera senza adeguato confronto doglianze già disattese dai giudici di appello, e comunque manifestamente infondato.
4. In ordine al delitto di estorsione, la Corte territoriale – ben esplicitando l sintetica descrizione del fatto contenuta nella rubrica imputativa (dove si faceva riferimento alla minaccia di «chiama un “cogNOME“, “che era della zona” per farsi giustizia da sé») – precisa che era stato evocato l’intervento di un soggetto presentato come titolare di un certo prestigio, anche criminale, nell’area di riferimento. Non a caso, nello specifico, la persona offesa ha in effetti confermato l’efficacia coercitiva della prospettazione suddetta (avanzata «dando in escandescenze», p. 5, sentenza Gup), riferendo di avere accettato di corrispondere la somma di denaro richiesta anche se non convinto della fondatezza della pretesa.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362). Peraltro, è indifferente la minaccia di un male reale o immaginario, dal momento che identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, quando la rappresentazione intimidatoria è percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 270072).
L’imputazione ascritta a COGNOME consiste esattamente nell’avere costretto la persona offesa, minacciandola di doversela vedere con un altro soggetto appositamente chiamato «per farsi giustizia da sé», a consegnare una somma di denaro per chiudere stragiudizialmente una controversia stradale della cui totale inconsistenza la vittima era pienamente consapevole.
Il motivo è quindi non consentito, laddove sollecita una nuova valutazione del compendio istruttorio preclusa nel giudizio di legittimità, e comunque manifestamente infondato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023
liere stensore Il C
Il Presidente