Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41140 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOMEAVV_NOTAIO , che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2024 con cui la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza emessa, in data 20 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Catanzaro, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 210 ,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (reato in relazione al quale l’imputato nel giudizio di appello ha rinunciato alla prescrizione).
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 530, 546 cod. proc. pen. e 43, 640 cod. pen. nonché carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
2.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come penalmente rilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., la condotta consistita nell’omessa comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello svolgimento di attività professionale privata, senza considerare che la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen. non sarebbe operante con riguardo ai reati a forma vincolata.
Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di appello avrebbero erroneamente rinvenuto nelle norme civilistiche in tema di buona fede contrattuale la fonte dell’obbligo giuridico violato dal COGNOME, senza tener conto della natura indeterminata e generica di tale dovere, natura incompatibile ‘ con i requisiti di tassatività e determinatezza richiesti in ambito penalistico per fondare una specifica posizione di garanzia ex art. 40 comma 2 c.p. ‘ (vedi pag. 2 del ricorso).
La Corte territoriale avrebbe, in tal modo, assimilato la mera violazione del dovere di buona fede contrattuale alla condotta tipica della truffa contrattuale, obliterando la necessaria presenza del quid pluris rappresentato da artifici o raggiri, con l’effetto di sovrapporre indebitamente l’illecito civile a quello penale. Secondo il ricorrente, gli obblighi civilistici di informazione e buona fede sarebbero inidonei ad attivare l’operatività della clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cod. pen. anche in considerazione del fatto che i menzionati obblighi non presenterebbero un contenuto pregnante di protezione dell’altrui patrimonio costituendo ‘ meri obblighi di attivarsi per informare la controparte ‘.
2.2. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, erroneamente applicato il principio di diritto secondo cui anche il ‘silenzio maliziosamente serbato’ può integrare gli artifici e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen. non tenendo conto del fatto che -nel caso di specie- non emergerebbero ‘ fattori ulteriori che alterino il significato meramente omissivo, colorandolo della richiesta carica di offensività, parificabile a quella di una condotta attivamente ingannatori a’ (vedi pag. 3 del ricorso).
È stato, in proposito, affermato che i giudici di appello avrebbero omesso di valorizzare adeguatamente gli elementi dedotti con l’atto di gravame che, secondo la difesa, sarebbero idonei ad escludere tanto la sussistenza degli artifici e raggiri quanto l’intento di porre in essere condotte clandestine o fraudolente (apertura della partita IVA necessaria allo svolgimento di attività professionale privatistica, regolare fatturazione delle prestazioni professionali
private con integrale assolvimento degli obblighi fiscali, reiterata presentazione di istanze di autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero -professionale).
I giudici di appello, con motivazione assertiva ed aprioristica, si sarebbero limitati ad affermare che i comportamenti del COGNOME ‘ esprimerebbero solo l’intento di dare una parvenza di legalità ad un attività che rimaneva illecita ‘ senza procedere al necessario esame critico degli elementi di fatto devoluti con l’atto di gravame.
Al contrario, le condotte del ricorrente, in quanto idonee a rendere conoscibile e verificabile l’esercizio dell’attività privatistica, sarebbero incompatibili con l’ipotesi di un silenzio ingannatorio dotato di valenza significativa ed eloquente. In assenza di ulteriori e specifiche condotte insidiose, non sarebbe dunque configurabile quel silenzio espressivo richiesto dalla giurisprudenza per integrare gli artifici e raggiri.
La trasparenza fiscale dell’attività privatistica svolta e la reiterata richiesta di autorizzazione all’esercizio della libera professione risulterebbero, infine, incompatibili con una volontà fraudolenta di occultamento dell’attività privata al fine di conseguire indebitamente l’indennità di esclusiva, evidenziando, piuttosto, l’intento di rendere tracciabile e conoscibile l’attività professionale svolta extra moenia .
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 125, 530, 546 cod. proc. pen. e 47, 640 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 47 cod. pen .
La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche doglianze difensive in ordine alla mancata comprensione, da parte dell’imputato, del concetto di ‘esclusività’ del rapporto professionale con l’RAGIONE_SOCIALE.
A giudizio della difesa, tale erronea percezione non è solo stata riferita dal COGNOME nel corso del proprio esame, ma risulta logicamente desumibile anche dal contenuto dei modelli prestampati utilizzati negli anni per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero -professionale privata, i quali facevano riferimento ‘ alla temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionale presso studi privati ‘ (vedi pag. 8 del ricorso) , dicitura che la difesa ha ritenuto equivoca e idonea a ingenerare il convincimento che l’attività extra moenia fosse già consentita e che fosse necessaria soltanto un’autorizzazione alla sua prosecuzione.
I giudici di appello si sarebbero limitati a rilevare che il COGNOME non ha spiegato le ragioni per le quali aveva continuato a percepire l’indennità di esclusiva, senza tuttavia considerare che il ricorrente non avrebbe compreso
che la percezione di tale emolumento implicasse un vincolo assoluto di esclusività, con conseguente carenza di motivazione sul punto.
La Corte distrettuale avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto che l’errore dedotto dalla difesa non attenesse a una norma extra-penale bensì al mero oggetto del contratto, laddove l’ abbaglio percettivo sarebbe invece caduto sulla disciplina extra-penale regolante l’esclusività del rapporto di lavoro, con conseguente errore sull’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto .
Ne conseguirebbe l’erroneità della qualificazione della disciplina sull’esclusività come norma integratrice della fattispecie penale e, correlativamente, l’ingiustificata applicazione dell’art. 5 cod. pen. in luogo dell’art. 47, comma terzo, cod. pen.
La difesa ha, inoltre, dedotto che l’errore in cui sarebbe incorso il COGNOME avrebbe dovuto ritenersi scusabile, in quanto determinato da un comportamento imputabile al datore di lavoro consistente nell’utilizzo di modelli prestampati recanti diciture equivoche ed inesatte- sul quale era ragionevole fare affidamento, con conseguente applicabilità del disposto di cui al l’art. 47, comma terzo, cod. pen.
È stato, altresì, evidenziato che il concetto di esclusività del rapporto di lavoro nella sanità pubblica e la relativa disciplina non sarebbero univoci, atteso che il legislatore ha introdotto significative eccezioni al regime ordinario (quale ad esempio l’operatività del silenzio -assenso per i soggetti inseriti negli elenchi degli autorizzati ex legge n. 189 del 2012), ambiguità che renderebbe del tutto plausibile che il COGNOME non abbia percepito che la mera ricezione dell’indennità comportava automaticamente il divieto di esercitare in privato, abbia erroneamente ritenuto che la libera professione, se fiscalmente dichiarata, fosse compatibile con il proprio regime contrattuale e abbia fatto affidamento sul fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato la richiamata equivoca espressione all’interno di modellini prestampati ‘ (vedi pag. 10 del ricorso).
Infine, la motivazione sarebbe illogica ed apparente nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la configurabilità dell’errore di fatto valorizzando la mancata impugnazione, da parte del ricorrente, del silenzio serbato dall’RAGIONE_SOCIALE sulle reiterate richieste di autorizzazione. Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza dimostrerebbe, sul piano logico, che il COGNOME era convinto della non necessità di un’autorizzazione formale per lo svolgimento dell’attività privata e, dunque, della legittimità della prosecuzione dell’attività extra moenia.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 530, 546 cod. proc. pen. e dell’art. 133
cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, nel limitarsi a qualificare come generico il motivo di appello, avrebbe omesso di esplicitare le ragioni per le quali il dolo ascritto all’imputato dovrebbe ritenersi di intensità tale da giustificare l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.
In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato la minima intensità dell’elemento soggettivo che, secondo la prospettazione difensiva, connoterebbe la condotta del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
1.1. Il compendio probatorio riportato correttamente e valutato nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, che il COGNOME ha commesso il reato di truffa di cui al capo di imputazione.
La sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato è stata desunta, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative e coerente con le risultanze probatorie , dall’accertata esclusività del rapporto lavorativo intercorrente tra il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal mancato rilascio da parte del datore di lavoro della necessaria autorizzazione per l’esercizio della libera professione nonostante le reiterate richieste in tal senso avanzate dal ricorrente, dalla mancata impugnazione delle mancate risposte dell’RAGIONE_SOCIALE alle richieste di autorizzazione presentate nel tempo, dallo svolgimento di attività privata in mancanza della necessaria autorizzazione, dalla mancata comunicazione al dato di lavoro dello svolgimento dell’attività libero-professionale nonché dalla percezione da parte dell’imputato di poste stipendiali ed indennità non dovute (vedi pag. da 3 a 6 della sentenza impugnata e pag. da 15 a 18 della sentenza di primo grado)
La motivazione si fonda, pertanto, su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di
sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità.
1.2. A fronte di tale compendio ricostruttivo, che si salda coerentemente con quello proposto dalla sentenza di primo grado, il motivo di ricorso è palesemente diretto a contestare, attraverso una lettura parcellizzata della motivazione, la rilevanza probatoria dei singoli dati indiziari così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità.
Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
1.3. In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, deve premettersi che il medico che opera in regime di esclusività è gravato dall’obbligo di comunicare lo svolgimento di attività libero-professionale. Tali prestazioni incidono, infatti, sul rapporto di lavoro con l’ente pubblico e sul diritto a percepire l’indennità di esclusiva, q uest’ultima , invero, è corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul presupposto del rispetto delle regole contrattuali con la conseguenza che l ‘occultamento consapevole dell’attività privata altera tale presupposto e crea una rappresentazione non veritiera della realtà, idonea a trarre in errore il datore di lavoro.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 640 cod. pen., facendo applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della truffa contrattuale, il silenzio serbato con malizia su circostanze rilevanti per la valutazione delle reciproche prestazioni, da parte di chi abbia l’obbligo di renderle note anche in forza di norme extra-penali, integra il raggiro penalmente rilevante, poiché incide sulla formazione della volontà del soggetto passivo.
Tale approdo interpretativo è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi in proposito Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 27546304 con cui è stata ritenuta idonea a perfezionare l’elemento materiale del reato di truffa la condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all’ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l’ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva nonché nei medesimi termini Sez. 2, n.
46209 del 03/10/2023, Raffaello, Rv. 285442-01 e Sez. 5, n. 15887 del 09/01/2025, Perugino, Rv. 287979 -04).
In particolare, la citata sentenza Raffaello ha chiarito che, se il mero ‘ silenzioinerzia ‘ non è di per sé idoneo a integrare un artificio o un raggiro, il silenzio ‘ qualificato ‘ dal contesto assume valore concludente, trasformandosi in una condotta attiva, capace di veicolare un messaggio ingannevole.
La verifica demandata al giudice penale, pertanto, è relativa a comprendere quale valore abbia avuto il silenzio nello specifico contesto di riferimento e deve essere condotta mediante una valutazione in concreto delle circostanze significative che lo trasformino in fatto concludente, tale da costituire un comportamento attivo raggirante.
1.4. Nella fattispecie oggetto di giudizio, tali elementi risultano puntualmente valorizzati dai giudici di merito; r ilevano, anzitutto, la reiterazione dell’omessa comunicazione della attività libero-professionale e la sistematica mancata rendicontazione dell’attività svolta al di fuori del regime autorizzato. Assume rilievo, inoltre, la piena consapevolezza dell’imputato circa la necessità di una preventiva autorizzazione, desumibile dalle reiterate istanze presentate nel tempo e dalla chiusura della partita IVA solo dopo il conseguimento, nel 2015, dell’abilitazione all’esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di indici di contesto che conferiscono al silenzio mantenuto dal COGNOME un chiaro significato decettivo, rendendo le omissioni idonee a integrare il raggiro richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
La Corte territoriale ha dato conto in modo puntuale di tali condotte, pervenendo alla corretta conclusione circa la piena integrazione dell’illecito contestato. È stata, infatti, accertata una malizia artificiosa, concretatasi nel nascondimento di uno stato di fatto che, se portato a conoscenza dell’ente, avrebbe impedito la indebita percezione dell’indennità di esclusiva e, dunque, l’ingiusto profitto dell’agente a danno del datore di lavoro.
Trattasi all’evidenza di un contegno che non può qualificarsi come meramente passivo. L’omessa rivelazione di circostanze che il ricorrente aveva l’obbligo giuridico di comunicare ha, infatti, determinato la creazione di una situazione apparente, frutto di un inganno preordinato all’induzione in errore della controparte (vedi in tale senso Sez. 2, n. 4973 del 22/12/2022, Pepe, non massimata). Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive volte a negare la sussistenza dell’elemento materiale del reato di truffa.
1.5. La motivazione oggetto di censura è fondata, in conclusione, su una valutazione giuridicamente corretta e completa in ordine a tutti gli elementi probatori acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole
della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
Il secondo motivo è al contempo aspecifico e non è consentito in sede di legittimità in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta tempestivamente in sede di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
2.1. Risulta dagli atti che il COGNOME argomentava, con i motivi di appello, plurime ragioni che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e, successivamente, solo nel formalizzare le conclusioni deduceva la ricorrenza di condizioni di applicabilità dell’art. 47, comma terzo, cod. pen. in ragione della presenza di un errore di fatto scusabile in ordine al concetto di ‘esclusività’ del rapporto professionale con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . Tale ulteriore doglianza deve essere considerata diversa rispetto all’ambito di cognizione devoluto con l’atto di appello e, pertanto, inammissibile.
Osserva, infatti, questa Corte che l’art. 47 cod. pen. dispone che le diverse tipologie di errore in esso disciplinato “escludono la punibilità”, diversamente l’art. 530 cod. proc. pen., nel disciplinare le tipologie delle formule di proscioglimento, distingue quella del perché il fatto non costituisce reato da quella del reato commesso da persona non punibile per ragione diversa dalla non imputabilità. La diversità della formula assolutoria corrisponde alla diversità della situazione di fatto che, rispettivamente, le fonda.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell’affermare il principio di diritto secondo cui i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, COGNOME, Rv. 260666 -01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262343 -01; da ultimo Sez. 2, n. 7655 del17/01/2025, Acciarito, non massimata).
Non si tratta di una lettura esasperatamente formalistica degli atti: proprio la lettura dell’originario atto d’appello, al cui contenuto prima si è accennato, attesta che nessuna deduzione sul tema dell’errore in fatto (doverosamente specifica in ragione della peculiarità e dell’autonomia dell’istituto) è in esso presente. Pertanto, l’assenza nell’atto di appello di alcuna deduzione specifica sul punto e di alcun riferimento alla formula assolutoria della non punibilità attesta l’obiettiva novità del contenuto dei motivi sull’applicazione nella fattispecie dell’art. 47 cod. pen. dedotti nel corso del giudizio di appello e la loro conseguente inevitabile generale inammissibilità.
2.2. Tutto ciò premesso, deve essere evidenziato che la Corte territoriale ha, comunque, rimarcato che la doglianza in tema di errore di fatto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del COGNOME, dichiarazioni che i giudici di appello, con percorso argomentativo esente da manifesta illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno ritenuto sostanzialmente inattendibili ed incompatibili con le prove raccolte nel corso del dibattimento (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
3. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
Con tale censura la difesa si limita a prospettare, in termini del tutto apodittici, una pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio (correlata all ‘ asserita minima intensità del dolo), senza tuttavia indicare specifici elementi di fatto idonei a sorreggere la doglianza nonché a denunciare una supposta carenza di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.
La deduzione non si confronta con il puntuale rilievo svolto dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato l’assoluta genericità del motivo di gravame relativo alla dosimetria della pena, rilevando la conseguente violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., che impone, a pena di inammissibilità, l’esposizione chiara e specifica delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di ciascun motivo di impugnazione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata e pag. 11 dell’atto di appello).
In proposito, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui il giudice dell’impugnazione non è tenuto a fornire una specifica motivazione in ordine al mancato accoglimento di motivi di appello che risultino improponibili per genericità ovvero manifestamente infondati, potendo in tali casi limitarsi a rilevarne l’inammissibilità (vedi Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252522; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705-01; Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 -01; da ultimo Sez. 1, n. 24392 del 20/05/2025, NOME, non massimata).
Ne consegue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la Corte territoriale non abbia espressamente argomentato in ordine alla congruità della pena inflitta dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale, posto che la relativa doglianza era formulata nell’atto di appello in termini del tutto generici e privi di specificità, sicché essa non imponeva alcun obbligo motivazionale ulteriore.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME