Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39591 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GESSOPALENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 19/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Chieti in data 24/05/2021 nei confronti di COGNOMENOMEin relazione al reato di cui agli artt. 640 comma primo, 61 n. 7 cod. pen.
Lette le conclusioni della parte civile;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto per asserita carenza degli elementi costitutivi del reato, sono inammissibili poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto,oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorren oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolar modo, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata in merito al granitico compendio probatorio (ben evidenziato dalla Corte d’appello) a carico del ricorrente e desunto dalle escussioni testimoniali e dagli accertamenti dei consulenti tecnici, che hanno comprovato la colpevolezza dell’imputato in ordine alla fattispecie di reato contestata, i cui elementi costitutivi sono risultati integrati e provati, posto che – sin dalla fase delle trattative preliminari del contratto di compravendita il prevenuto ha taciuto consapevolmente i difetti strutturali del villino da lui certamente conosciuti, stante la sua qualità di amministratore e socio della società costruttiva dello stesso, inducendo così la persona offesa a concludere il contratto e a versare il prezzo mediante artifizi e raggiri, con conseguente ingente danno a carico della p.o.; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge avuto riguardo agli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti, atteso chein considerazione della data di commissione del reato (20/03/2015) e tenuto conto della sospensione della prescrizione per la durata di 64 giorni ai sensi dell’art. 83 commi 2 e 4 D.L. 18/2020 (ovvero dal 09/03/2020 all’11/05/2020), il termine massimo di prescrizione si è perfezioNOME in data 23/11/2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello de119/09/2022: dunque, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 – 01);
considerato che la prescrizione non può essere dichiarata neanche in questa sede. A tal riguardo, va richiamato l’ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214830 – 01).
rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato, ancora, che l’esito del giudizio comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2.800, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore