Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11758 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da : COGNOME NOME nato a Quistello il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 1/6/2023 preso atto che l’imputato è stato autorizzato alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni con le quali l’avv. difensore di COGNOME NOME ha chiesto l’annullamento
sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia con sentenza in data 1/6/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il delitto di t per avere, quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE coop. ” RAGIONE_SOCIALE“, mediante artici e raggiri con nel presentare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, una richiesta di prestazio garanzia finalizzata ad ottenere una finanziamento di euro 180.000,0 erogato dalla UNIPOL RAGIONE_SOCIALE s.p.a., corredandola con un bilancio in cui veniva rappresentata una perdita sottostimat
di euro 180,00 anziché di euro 810.000,00 indotto in errore la RAGIONE_SOCIALE che rilasciav garanzia, ottenendo quindi l’erogazione del finanziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa dell’ammontare di euro 178,000.00 che veniva utilizzata per l’acquisto di macchinari, senza po provvedere al pagamento delle rate di finanziamento procurandosi l’ingiusto profitto pa all’ammontare del capitale non restituito e determinando l’attivazione dell’ Istituto RAGIONE_SOCIALE che escuteva la RAGIONE_SOCIALE, quale garante, che provvedeva al pagamento.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato il quale, con u unico motivo di ricorso deduce il violazione di legge e segnatamente dell’art 157 c.p., avere il giudice di appello errato nell’individuazione del momento consumativo del reato truffa secondo la difesa da individuarsi nel momento della erogazione del finanziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE in data 15/5/2014, con conseguente spirare del termine d prescrizione del reato, al 14/6/2022, prima della sentenza di appello anche considerando i periodo di sospensione dal 23/10/2019 al 20/5/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
1.2. Va ricordato che nel delitto di truffa contrattuale, che si ha allorchè l’agente p essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inga il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stat dato, il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione dell specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al individuare quale sia stato, in concreto, l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e momento del loro prodursi (Sez. F, n. 31497 del 26/07/2012, Rv. 254043; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Rv. 269688; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Rv. 285143).
Deve aggiungersi, in conformità all’insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite, che nell’ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma, non già quando il soggetto pa assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. Sez. Un. n. 18 del 1/8/2000 216429; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012, Rv. 252821 ); ciò in considerazione del fatto che l’evento delittuoso punito dall’art. 640 cod. pen., è costituito proprio dal conseguiment profitto con altrui danno, inteso come lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e soltanto potenziale.
Ciò posto deve rilevarsi che nel caso di specie viene in considerazione una condott truffaldina che, ancorchè unica per come sostanziatasi nella esposizione in bilancio di u perdita sottostimata di euro 186.000,00 anziché 810.000,00, ha avuto come destinatari due soggetti: la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la prima che ha erogato il mutuo, la se
che ha versato la garanzia a seguito dell’inadempimento del debitore principale a seguito d regresso.
Al riguardo deve precisarsi che non influisce sulla configurabilità della truffa il fat destinatario degli artifici e raggiri (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) sia diverso dalla persona danneggiat RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha subito la deminutio patrimonii). E’ infatti orientamento giurisprudenz costante quello secondo cui non è necessaria l’identità del danneggiato con il raggirato ai della configurabilità del delitto di truffa essendo indispensabile che tra i due sus perlomeno, un rapporto negoziale che giustifichi la “trasmissione” del danno dal soggett raggirato a quello effettivamente danneggiato (Sez. 2, n. 16630 del 10/04/2012, Rv. 252818), rapporto presente nel caso in esame ed identificabile nella sussistenza del contratto di garanz che ha realizzato un rapporto sinallagmatico tra raggirato e danneggiato. Non rileva, pertant il momento in cui, mediante artifici e raggiri si è perfezionato il contratto di finanziame assunta l’obbligazione fideiussoria, ma il momento della “deminutio patrimonii”, individuato 3/12/2015 giorno in cui si è verificato il pagamento della somma di euro 83.495 ,52 da part di RAGIONE_SOCIALE a seguito della attivazione della garanzia da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, a segu della condotta artificiosa, aveva erogato il finanziamento in favore di COGNOMECOGNOME COGNOME all della sentenza di appello, correttamente, si è ritenuto non maturato il termine di prescrizion 3.Al’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessiv euro 3.686,p00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa che liquida in complessivi euro 3.686,p00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 9/2/2023