Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19140 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME nato a Sinnai il 16/01/1938
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nata a Cagliari il 08/09/1951
COGNOME NOMECOGNOME nata a Cagliari il 14/05/1939
avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
sentite le conclusioni del difensore della ricorrente parte civile, avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che si Ł associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
sentite le conclusioni del difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Cagliari, rigettando l’appello proposto dalla parte civile NOME COGNOME ha confermato la sentenza emessa in data 22 settembre 2023 dal Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen., estinto per prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’individuazione del momento consumativo della truffa contestata.
I giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’ulteriore pregiudizio cagionato alla persona
offesa, mediante la protrazione dei raggiri anche nella fase esecutiva del contratto, venendo meno all’impegno di successiva intestazione pro quota dell’immobile al verificarsi della condizione pattuita. L’ultimo degli eventi di danno si sarebbe, dunque, infine realizzato solo con la perdita di disponibilità materiale dell’immobile (a cui avrebbero dovuto aggiungersi le ulteriori ingenti spese per la ristrutturazione).
Sarebbe, in ogni caso, erronea l’affermazione per cui, anche seguendo la tesi dell’appellante, il reato sarebbe stato comunque già prescritto, non avendo la Corte sarda tenuto conto dei consistenti periodi di sospensione.
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi manifestamente infondati.
Come correttamente rilevato dai giudici di appello, il danno patrimoniale della truffa non può essere costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni mendacemente assunte dalle imputate, poichØ proprio nell’assunzione di un simile fraudolento impegno negoziale (non sorretto da alcuna volontà di adempimento) consiste precisamente la condotta di artificio, quale rappresentazione di una realtà inesistente, non sovrapponibile all’evento di danno (si aggiunge, peraltro, nella sentenza impugnata che, in difetto dei requisiti formali, le promesse di restituzione e co-intestazione dell’immobile non sarebbero comunque state suscettibili di esecuzione coattiva). In tema di truffa contrattuale, il reato si consuma nel momento in cui, secondo la specifica volontà negoziale, si sia prodotto l’effettivo pregiudizio per il raggirato, con relativo conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, e, cioŁ, quando questi abbia perso definitivamente l’utilità pattuita non potendo piø esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 9092 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287628-01; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285143-01; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 272946-01).
Posto che «l’ultima tranche di denaro era stata corrisposta nel mese di febbraio 2014» (sentenza di appello, p. 3), anche computando i cinque mesi e venti giorni di sospensione dei termini ordinari ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen., la prescrizione era già ampiamente maturata in data antecedente al momento dell’emissione della sentenza di primo grado (22 settembre 2023). I costi per opere edili all’interno dell’abitazione, inoltre, non sono mai stati ricompresi, neppure implicitamente, in quanto oggetto di contestazione.
Sulla ricostruzione della vicenda storica così accertata dai giudici di merito (impermeabile, in quanto scevra di vizi logico-giuridici, allo scrutinio di legittimità), non può incidere l’individuazione formale di un diverso dies commissi delicti nella rubrica imputativa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, come da dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME