Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE di APPELLO di MESSENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME sostituito dall’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO che si riporta ai motiv
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 7 febbraio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Messina del 9 marzo 20219 che aveva condannato alle pene di legge COGNOME NOME in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.a cod.proc.pen.:
violazione dell’ad 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen motivazione contraddittoria e carente della pronuncia di appello;
violazione dell’art. 606 b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione di responsab non ravvisandosi gli estremi del reato di truffa per assenza di artifici e raggiri al momento stipula del contratto;
violazione dell’art.. 606 lett. b), c) ed e) .cod.proc.pen. in relazione alla mancata conces delle attenuanti generiche;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione d causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati e dev pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero il primo motivo è del tutto generico in quanto non indica con la necessaria precision né la doglianza avanzata né tanto meno il vizio di cui si assume essere affetta la decisio impugnata, violando così il dovere di specificità previsto dall’art. 581 cod.proc.pen..
Il secondo motivo è reiterativo di doglianze già dedotte dinanzi la corte di appello ed alle q il giudice di secondo grado ha fornito adeguata risposta, evidenziando le circostanze di fat indicate a pagina 3 della motivazione, sulla base delle quali ritenere che la condotta ricorrente, lungi dal costituire un’ipotesi di mero inadempimento, integri la contestata fattis di truffa.
Peraltro, va sottolineato come l’operazione di acquisto di titoli di viaggio delegata all’ag di cui era titolare il COGNOME COGNOME avrebbe richiesto alcun adempimento di particolare complessit per cui ricevuta la somma si sarebbe immediatamente dovuto procedere all’acquisto dovuto così che il mancato adempimento dimostra la volontà iniziale truffaldina.
Gli altri motivi appaiono meramente reiterativi di questioni già respinte dalla corte di app con motivazione del tutto esente da vizi, sia in relazione alle attenuanti generiche che alla ca di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.proc.pen..
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti da ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 settembre 2023