Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37152 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12914/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 1° marzo 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME dalla quale con artifizi e raggiri si faceva consegnare, tramite bonifico bancario, la somma di 10.736,00 euro, reato commesso in data 7 settembre 2017;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non essendo, secondo la difesa del ricorrente, stata acquisita la prova che il COGNOME abbia commesso il reato dato che ci si troverebbe in presenza di un mero inadempimento di natura contrattuale legato alla sopravvenuta impossibilità di pagare la merce acquistata stante la sopravvenienza di difficoltà economiche e l’assenza di un dolo iniziale per la commessine del reato;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Sottolinea al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte territoriale avrebbe escluso il riconoscimento al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche sulla base del danno patrimoniale creato alla persona offesa senza però che fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e non avrebbe invece tenuto conto della occasionalità della condotta e delle circostanze nelle quali si Ł verificata, situazione incedente non solo sulle invocate circostanze attenuanti ma anche sulla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio del quale viene invocata una riduzione.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine
agli artt. 530 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poichØ, evidenziando ragioni in fatto e prefigurando una diversa lettura dei dati processuali, la difesa finisce per contestare il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie;
che , in particolare, appare opportuno sottolineare, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza(cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270108 – 01), essendo certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465del04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204del07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che , dunque, nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di merito, con lineare e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), abbiano correttamente ritenuto la non configurabilità del mero inadempimento contrattuale e l’integrazione di una condotta truffaldina da parte dell’odierno ricorrente, il quale aveva indotto in errore la persona offesa, ottenendo un ingiusto profitto, mediante artifizi e raggiri consistiti nella indicazione di un falso mandato di fornitura da parte della COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era titolare, oltre che nella ingannevole rassicurazione in ordine alla realizzazione degli infissi richiesti;
Considerato poi che quanto al secondo motivo di ricorso la Corte territoriale, oltre che avere sinteticamente risposto alla questione posta dalla difesa del ricorrente ha richiamato legittimamente per relationem gli argomenti – che ha evidenziato di condividere contenuti sul punto nella sentenza del Tribunale che, aveva, debitamente motivato sia in ordine alla ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorie e, all’uopo, Ł sufficiente ricordare, da un lato, che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e, dall’altro, che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. cosa che il Tribunale nella sentenza richiamata dalla Corte territoriale ha fatto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME