Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43993 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Crotone il 06/11/1984 avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 giugno 2022 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione di penale rilevanza della condotta, a detta della difesa riconducibile a un mero inadempimento civilistico, a maggior ragione all’esito dell’esclusione in primo grado dell’aggravante della minorata difesa.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la consistenza del trattamento sanzionatorio, in assenza di una concreta motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, n. 4, cod. pen. e 62bis cod. pen. e dell’applicazione della recidiva.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il delitto di truffa ogni qualvolta l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento, realizzato mediante artifici e raggiri tali da ingenerare nella controparte l’erroneo convincemento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito; nØ l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa Ł atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l’agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale (cfr., Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410-01; Sez. 2, n. 24499 del 07/05/2015, Bajic, Rv. 264224-01). In particolare, nell’ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua (o inesistente in rerum natura ), carpendo la buona fede dell’acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Sez. 2, n. 1970 del 04/07/2019, dep. 2020, Capuano, Rv. 277798-01).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata descrive nel dettaglio l’articolato meccanismo truffaldino (simulazione della qualità del venditore professionale, esibizione di foto dell’oggetto falsamente posto in vendita, utilizzo di un’utenza cellulare intestata a terzi per ostacolare il rintraccio, irreperibilità immediatamente successiva all’invio dell’acconto, fotomontaggio per rappresentare la mai avvenuta consegna dell’oggetto al vettore), inequivocabilmente riconducibile alla nozione di artificio, inteso come «quell’espediente a mezzo del quale l’agente, alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scŁne )» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01, in motivazione).
Il motivo Ł, dunque, manifestamente profondo.
Parimenti corretta risulta la dosimetria della pena e le considerazioni che ne sono alla base, restando privo di ogni rilevanza l’ obiter relativo alla sussistenza della minorata difesa.
3.1. La Corte subalpina ha registrato il motivo di gravame inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche e offre in proposito, al contrario delle prospettazioni difensive, adeguata risposta, evidenziando negativamente i precedenti anche specifici, l’astuzia con cui Ł stata perpetrata la truffa, la serialità delle condotte artificiose.
D’altronde, non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).
Le censure del ricorrente appaiono, dunque, del tutto generiche, evitando di confrontarsi con l’effettivo contenuto della sentenza impugnata (e, soprattutto, di evidenziare elementi positivimente valutabili al fine della concessione del beneficio) e, comunque, manifestamente infondate.
3.2. Analogamente, Ł congrua l’argomentazione con cui Ł stata confermata la mancata
applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen., sottolineando – con un giudizio in fatto, impermeabile allo scrutinio di legittimità – «il valore non certo modesto (202 euro) per una famiglia di medio reddito e la caratteristica del bene (un bene di prima necessità per riscaldare la casa)» .
L’argomentazione Ł pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281952-02; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv.256643-01, in tema di truffa).
Le doglianze sono evidentemente aspecifiche, nei termini sopra illustrati, e manifestamente infondate.
3.3. Del pari, non Ł coerente con l’effettivo contenuto testuale della sentenza impugnata, la stringata contestazione difensiva concernente l’aumento di pena per la recidiva, asseritamente immotivato. I giudici torinesi, dopo avere preliminarmente richiamato i precedenti – anche specifici e anche recenti – dell’imputato e la continuità nei delitti di tipo predatorio («medesima attività artificiosa e seriale»), hanno condiviso le valutazioni del Tribunale (cfr. p. 4 della frase di primo grado), sulla chiara pregnanza di racconto della sequenza recidivante, senza dubbio espressiva di una maggiore pericolosità e di una piø accentuata colpevolezza del reo, data la tipologia, l’omogeneità, la non occasionalità e la collocazione temporale dei reati precedenti (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep 2017, COGNOME, Rv. 270419-01).
Anche questi profili di censura risultano, infine, generici, nei termini sopra illustrati, e manifestamente infondati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/11/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME