Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39766 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39766 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 11/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
COGNOME NOME, nato a Erice (TP) il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 28/02/2025 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice civile competente per materia in grado di appello;
lette le conclusioni della parte civile COGNOME NOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, con le quali Ł stato chiesto l’annullamento della sentenza ai fini civili e il rinvio degli atti al giudice civile competente per materia in grado di appello;
letta la memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME, con la quale Ł stato chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 febbraio 2025, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 27 maggio 2023 del Tribunale di Marsala con la quale NOME COGNOME Ł stato assolto dal reato di truffa commessa ai danni di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico dell’RAGIONE_SOCIALE Ł imputato per il delitto di truffa in quanto, con artifizi e raggiri consistiti nell’omettere di riferire all’acquirente le reali condizioni dell’auto acquistata da NOME COGNOME, modificando successivamente alla vendita il contratto di compravendita stipulato in data 28 maggio 2019 inserendo una nota aggiuntiva «la vettura viene venduta nello stato d’uso in cui si trova, vettura con oltre dieci anni di vita, alto chilometraggio e danni al motore e alla carrozzeria senza garanzia», induceva in errore l’acquirente in merito allo stato d’uso dell’autovettura, alla garanzia ed al valore di mercato della stessa.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile, deducendo, ai soli effetti civili:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 640 cod. pen., 192 cod. proc. pen. e 530 cod. proc. pen. Si censura la decisione della Corte di appello che ha escluso la sussistenza del delitto
di truffa qualificando la condotta dell’imputato successiva alla stipula del contratto quale mero «silenzio-inerzia», privo di rilevanza penale, pur dando atto dell’esistenza di due diversi contratti, uno dei quali contenenti una postilla peggiorativa, aggiunta dall’imputato successivamente alla sottoscrizione.
Si deduce che Ł proprio nella fase esecutiva del contratto che l’imputato avrebbe attuato la condotta ingannevole in quanto, una volta diffidato a provvedere alla riparazione del motore dell’autovettura, secondo quanto stabilito nel contratto in possesso del COGNOME, rispondeva alla diffida inoltrando copia del contratto con apposizione, inequivocabilmente successiva, della dicitura «la vettura viene venduta nello stato d’uso in cui si trova. Vettura con oltre dieci anni di vita, alto chilometraggio e danni al motore e alla carrozzeria senza garanzia».
2.2. Con memoria datata 24 ottobre 2025, si deduce ulteriormente come l’impugnata sentenza abbia dato atto dell’esistenza di due distinti contratti di vendita, uno dei quali alterato dall’imputato mediante l’aggiunta postuma della clausola peggiorativa ‘la vettura viene venduta nello stato d’uso in cui si trova…’.
Tale condotta costituirebbe una manipolazione fraudolenta posta in essere dopo la sottoscrizione, idonea a trarre in inganno la controparte sull’effettivo contenuto dell’accordo e ad escludere indebitamente la garanzia di un anno su motore e cambio, originariamente pattuita; pertanto, l’alterazione materiale del contratto e la successiva spendita del documento falsificato integrerebbero una condotta artificiosa e ingannevole, diversa da una mera inerzia, con conseguente erroneità della decisione assolutoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato per i motivi qui illustrati.
Va evidenziato in premessa che nella fattispecie i giudici di merito hanno formulato una ‘doppia conforme’ sentenza di assoluzione dell’imputato e che, in base alla giurisprudenza pacifica di questa Corte, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145-01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, COGNOME, Rv. 198487-01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250-01).
2.1. Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445-01).
2.2. Tanto premesso, nel caso in esame, dalle sentenze di merito emerge che, nel maggio del 2019, NOME COGNOME, dopo avere visionato su un sito internet l’annuncio di vendita di un’autovettura, prendeva contatti con il venditore NOME COGNOME e si recava presso la concessionaria di quest’ultimo, RAGIONE_SOCIALE, con sede a Mazara del Vallo, dove, dopo avere visionato il veicolo, si determinava all’acquisto.
Al momento della stipula del contratto, come riferito da NOME COGNOME, l’imputato gli consegnava una copia del contratto di acquisto, sul quale erano apposti i dati anagrafici, i dati identificativi dell’autovettura e il dettaglio del pagamento; l’originale del contratto che riportava la clausola sullo stato del veicolo («La vettura viene venduta nello stato d’uso in cui si trova. Vettura con oltre 10 anni di vita alto chilometraggio e danni al motore e alla carrozzeria senza garanzia»), la data, la firma del venditore e il timbro della concessionaria, non erano stati riportati nella copia a lui rilasciata; quando il COGNOME aveva contattato NOME COGNOME per rappresentargli che il motore del veicolo si era fuso a causa della rottura di due pistoni e che era necessario sostituirlo, questi gli aveva risposto che la garanzia copriva unicamente «motore e cambio» e che il danno verificatosi era imputabile esclusivamente a sua negligenza (pag. 4-5 sentenza di primo grado).
2.3. Gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale erano stati sentiti, oltre all’imputato e al querelante, anche dei testimoni (NOME COGNOME, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, e i meccanici NOME COGNOME e NOME COGNOME), non erano stati ritenuti idonei dal Tribunale, con giudizio condiviso dalla Corte di appello, a comprovare che NOME COGNOME avesse, con artifizi e raggiri, indotto il COGNOME ad acquistare l’autovettura, omettendo di riferirgli quali fossero le reali condizioni del veicolo; era emerso, invero, che il COGNOME era esperto di motori, come da egli stesso ammesso, che prima di acquistare l’autovettura egli l’aveva visionata e provata su strada, che era consapevole degli anni di vita dell’autovettura e del suo elevato chilometraggio (circostanza riferitagli dall’imputato, come testimoniato da NOME COGNOME); inoltre, l’imputato si era sempre dimostrato disponibile ad assecondare le richieste del COGNOME, assumendo un comportamento improntato a correttezza, provvedendo, in un caso, all’esecuzione del tagliando del veicolo e, successivamente, alla sostituzione della puleggia danneggiata. A fronte di tali acquisizioni, i giudici di merito hanno ritenuto che non ricorressero condotte penalmente rilevanti e che la condotta successiva alla stipula del contratto, con la presentazione del contratto recante la clausola che escludeva la garanzia, doveva pertanto inquadrarsi nell’ambito di una controversia civilistica in tema di inadempimento contrattuale (sentenza di appello pag.2, sentenza di primo grado pag. 7).
2.4. Osserva la Corte che, alla stregua della ricostruzione operata dai giudici di merito e non contestata dallo stesso ricorrente, non si rinvengono nella fattispecie artifizi o raggiri causalmente orientati a trarre in inganno il COGNOME al fine di indurlo ad acquistare l’autovettura, non risultando dotata di attitudine fraudolenta la condotta dell’imputato al momento della stipula del contratto di compravendita.
Nella fattispecie, il ricorrente deduce invero che la condotta ingannevole sarebbe stata posta in essere nella fase esecutiva del contratto; la clausola volta ad escludere indebitamente la garanzia sarebbe stata inserita nel contratto in un momento successivo, al fine di non provvedere alle spese per la riparazione del motore e tale condotta avrebbe costituito una «manipolazione fraudolenta» posta in essere dopo la sottoscrizione, idonea a trarre in inganno la controparte sull’effettivo contenuto dell’accordo.
2.5. A tal proposito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, nei contratti ad esecuzione istantanea, il reato di truffa Ł configurabile solo nel caso in cui gli artifizi e raggiri siano posti in essere nel momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, essendo finalizzati a trarre in inganno l’altra parte ed a convincerla a stipulare un contratto che, senza quella attività decettiva, non avrebbe mai concluso; inoltre, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, la giurisprudenza riconosce la possibilità che la condotta truffaldina si collochi anche nella fase esecutiva di un contratto,
ma chiarisce che, nei contratti ad esecuzione istantanea, la rilevanza della stessa Ł condizionata alla effettuazione da parte della vittima, in conseguenza degli artifizi e raggiri, di un’attività dispositiva ulteriore rispetto a quella negozialmente convenuta; tale ulteriore attività giuridica, ove sia indotta dall’agente con artifizi e raggiri, configura il reato di truffa proprio perchØ l’agente induce la vittima a compiere un’attività giuridica che non avrebbe compiuto senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Rv. 268073 – 01).
2.6. Nella fattispecie, tra le parti Ł stato stipulato un contratto ad esecuzione istantanea, in cui l’esecuzione Ł avvenuta, per ciascuno dei contraenti, in un’unica operazione, essendo stata realizzata la vendita di un bene con immediato effetto traslativo, con contestuale consegna della merce da parte del venditore e pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. Il contratto non solo Ł stato concluso ma Ł anche stato eseguito da entrambe le parti; l’eventuale inadempimento di una delle parti, sebbene, in ipotesi, mascherata con artifizi e raggiri – come si deduce essere avvenuto nel caso in esame – non Ł idoneo a far configurare l’ipotesi della truffa proprio perchØ si tratta di artifizi e raggiri che sarebbero stati attuati in un momento successivo alla stipula del contratto.
2.7. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dovendosi escludere nella fattispecie che gli artifizi e raggiri siano stati posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, l’eventuale attività decettiva successiva alla stipula del contratto (concluso senza alcun artifizio o raggiro) va ritenuta penalmente irrilevante, in quanto esclusivamente diretta a “nascondere” l’inadempimento.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME