Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME LINDA GLYPH
nata a TRESCORE BALNEARIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato NOME COGNOME alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa per quattro reati di truffa consumata commessi in danno di altrettante persone offese mediante la pubblicazione di inserzioni commerciali su vari siti web.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali e violazione della legge penale in relazione alla ritenuta tempestività delle querele presentate per le due truffe contestate ai capi C) ed E) dell’imputazione.
Quanto alla prima, dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME risulta chiaramente che la persona offesa ebbe piena consapevolezza di una serie di gravi problemi riscontrati sull’autovettura acquistata già nell’ottobre del 2016, cosicché erroneamente la querela presentata il 6 febbraio 2017 è stata considerata tempestiva.
Quanto alla seconda truffa, la stessa persona offesa ha dichiarato in dibattimento di avere appreso della manomissione dei chilometri del veicolo sei o sette mesi prima della presentazione della querela, avvenuta il 16 novembre 2017, peraltro quasi un anno dopo l’acquisto del mezzo.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità.
Per le truffe contestate ai capi B), C) ed E), non è stato provato che l’effettivo valore delle auto vendute, tenuto conto dei vizi e del reale chilometraggio, sarebbe stato inferiore alle somme versate all’imputata: sul punto manca del tutto la motivazione.
La condotta contestata al capo D) integra un mero inadempimento contrattuale, in assenza di artifizi o raggiri nella compravendita dell’autovettura, avvenuta a seguito di un incontro tra le parti.
Il semplice mendacio non integra una condotta sussumibile nella truffa, non ravvisabile neppure perché la “persona offesa, adoperando un minimo di accortezza e senza necessità di particolari competenze, ben avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente evitare di riporre affidamento in quanto propostole”.
L’imputata, inoltre, non ha deciso le modalità di pagamento e i tempi di consegna delle autovetture, questioni trattate dalle persone offese – secondo quanto dalle stesse dichiarato – solo con un uomo. Non vi è prova che la ricorrente fosse a conoscenza delle effettive condizioni dei veicoli alla stessa intestati.
2.3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale in favore della parte civile.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
In ordine al primo motivo, riguardante la presunta tardività delle querele per le truffe sub C) ed E), va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della person offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, NOME, Rv. 269726-01; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263620-01; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018-01).
Inoltre, l’onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01).
Richiamando e applicando correttamente detti princìpi, la Corte di appello ha osservato che le due querele furono presentate dalle persone offese COGNOME ed COGNOME rispettivamente venti giorni dopo e ancor prima che le stesse avevano avuto la certezza dei gravi vizi riscontrati nel veicolo acquistato dal primo e degli effettivi chilometri percorsi da quello venduto al secondo (231.837 e non 97.568, come risultante dal contachilometri).
La difesa, per contrastare le valutazioni della sentenza impugnata, ha riassunto o citato brevi stralci delle deposizioni delle due persone offese, inidonei a contrastare efficacemente la valutazione della Corte di merito e comunque incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994-01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723-01).
È priva di ogni fondamento, in quanto contrastante con princìpi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, la deduzione con la quale la difesa ha sostenuto la irrilevanza penale della condotta contestata al capo D).
Il principio va aggiornato dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. peri., secondo il quale copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432-01). Nel caso di specie il ricorrente neppure ha dedotto di avere adempiuto detto onere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infatti, la sola menzogna è di per sé sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di truffa costituendo una tipica forma di raggiro: essa è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (così Sez. 2, n. 42719 del 02/09/2010, COGNOME, Rv. 248662-01; in senso conforme, di recente, fra le pronunce non massimate, v.
Sez. 7, n. 18593 del 04/04/2023, COGNOME; Sez. 7, n. 47626 del 29/11/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 39545 del 21/09/2022, COGNOME; Sez. 7, n. 20803 del 15/04/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 11336 del 19/01/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 38842 del 19/10/2021, NOME).
Il principio è particolarmente pertinente in tema di truffa contrattuale, in presenza del dolo iniziale, elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante in quanto, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277708-01).
Inoltre, neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241-01; in senso conforme v. Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, COGNOME, Rv. 278011-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01).
Essendo poi stato accertato il nesso di causalità tra l’artificio o il raggiro e l’altrui induzione in errore, non rileva evocare l’idoneità in astratto dei mezzi usati – come ha fatto la difesa – quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore la vittima (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Fiume Pugliese, Rv. 274299-01).
Il ricorso, sempre in ordine al capo D), è generico là dove non si confronta con i plurimi elementi indicativi di un concorso consapevole dell’imputata nei reati, già indicati dal primo giudice: la ricorrente era presente alle trattative svolte con l’acquirente COGNOME che cercò di tranquillizzarlo sulla bontà dell’affare, inducendolo ad eseguire prima un bonifico e poi un pagamento in contanti, con una condotta ritenuta anche dalla Corte territoriale chiaramente sintomatica della sua mala fede (pag. 7).
La motivazione sul punto è immune dai vizi denunciati dalla difesa, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Per contro, la motivazione non ha dato alcuna risposta agli specifici motivi di gravame riportati nella prima parte della sentenza (punto 2, a pag. 5),
riguardanti la responsabilità dell’imputata per i tre residui reati, sotto i diversi profili dedotti nell’atto di appello: mancanza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno patrimoniale per le persone offese; assenza di una condotta concorsuale della ricorrente; difetto dell’elemento soggettivo.
Sui reati sub B), C) ed E), pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sui predetti capi.
Restano assorbite le censure espresse con l’ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio (in senso lato).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B), C) ed E), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sui predetti capi. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/12/2023.