Truffa contrattuale: i limiti del ricorso in Cassazione
La distinzione tra truffa contrattuale e insolvenza fraudolenta rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale dell’economia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale e i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna.
I fatti e il procedimento di merito
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di truffa contrattuale aggravata dalla recidiva. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato avrebbe posto in essere raggiri tali da indurre la controparte in errore, ottenendo un profitto ingiusto. In sede di appello, la difesa aveva tentato di derubricare il fatto nel meno grave reato di insolvenza fraudolenta, sostenendo che non vi fossero stati veri e propri raggiri, ma solo una dissimulazione dello stato di insolvenza.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come l’impugnazione mancasse di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente vagliati e respinti dalla Corte d’Appello. In particolare, è stato sottolineato che la richiesta di riqualificazione giuridica del fatto richiede una valutazione delle prove che non può essere effettuata in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla coerenza logica della motivazione.
Truffa contrattuale vs Insolvenza fraudolenta
La differenza fondamentale risiede nelle modalità della condotta. Mentre nella truffa contrattuale l’agente utilizza artifici o raggiri per creare una falsa rappresentazione della realtà, nell’insolvenza fraudolenta il colpevole si limita a tacere il proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione. La Cassazione ha confermato che, nel caso di specie, gli elementi probatori indicavano chiaramente una condotta fraudolenta attiva.
Il diniego delle attenuanti generiche
Un altro punto centrale del ricorso riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato tali benefici in ragione dei precedenti penali recenti e gravi dell’imputato, ritenendo la pena inflitta adeguata alla gravità dei fatti commessi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non ha saputo confrontarsi criticamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata. La Cassazione ha evidenziato che, a fronte di una doppia sentenza conforme (primo e secondo grado), la motivazione dei giudici di merito appariva solida, coerente e basata su risultanze probatorie incontrovertibili. La pretesa di ottenere una diversa valutazione dei fatti è stata dunque respinta in quanto estranea ai poteri della Suprema Corte.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dall’ordinanza confermano il rigore della giurisprudenza nel valutare l’ammissibilità dei ricorsi. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea l’importanza di presentare impugnazioni fondate su vizi di legge reali e specifici. La sentenza ribadisce che la truffa contrattuale rimane un reato severamente punito, specialmente quando il profilo del reo evidenzia una spiccata capacità a delinquere.
Cosa distingue la truffa contrattuale dall’insolvenza fraudolenta?
La truffa contrattuale prevede l’uso di raggiri attivi per ingannare la vittima, mentre l’insolvenza fraudolenta consiste nel nascondere il proprio stato di insolvenza al momento di assumere un impegno.
Perché la Cassazione può rifiutarsi di esaminare un ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, se ripropongono questioni di fatto già decise o se non contestano specificamente i punti della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 12/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 03/04/2019 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma secondo n. 2 cod.pen.
Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen., 640 cod.pen. e artt. 62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all’atto impugNOME, o che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 dell sentenza impugnata sulle incontrovertibili risultanze probatorie gravanti sul prevenuto e adeguatamente evidenziate dai giudici di appello e ancora pag. 3 sulla congruità della pena inflitta, ritenuta adeguata ai fatti commessi, tenuto conto anche dei precedenti recenti e gravi del prevenuto, che hanno correttamente escluso in radice la concessione dei benefici di legge invocati);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestala violazione dell’art. 641 cod. pen. per aver la Corte territoriale omesso la riqualificazione dei fatti come insolvenza fraudolenta (in luogo della più grave ipotesi contestata di truffa contrattuale), è manifestamente infondato in quanto la prospettazione difensiva risulta smentito dalla doppia sentenza conforme, che ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza del reato per cui è stata ritenuta la responsabilità. La diversa tesi prospettata dal difensore necessita di valutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Consigliere Estensore
Il .Presidente