Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte d’appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
preso atto della memoria tardivamente depositata (il 05/09/2024) dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di truffa a lui ascrit con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento degli artifici raggiri, non è consentito in sede di legittimità, atteso che, con lo stesso motivo, i ricorrente, da un lato, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente genericità della censura, e, dall’altro lato, ancorché invochi le due menzionate categorie del vizio motivazionale, in realtà non indica una contraddittorietà o una manifesta illogicità della stessa motivazione ma si limita, in effetti, a contestare la persuasività di essa e a sollecitare una diver valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, per giungere
a conclusioni differenti in ordine alla valenza delle stesse, il che, appunto, non è consentito in sede di legittimità;
che la Corte d’appello di Trieste ha idoneamente motivato, senza che, dal suo argomentare, emerga alcuno dei denunciati vizi motivazionali, in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente e, in particolare, agli artifi raggiri da lui posti in essere sia nella fase prenegoziale, col convincere la persona offesa che, con il denaro che egli l’aveva persuasa a prendere in prestito, avrebbe acquistato degli orologi necessari per il suo lavoro – beni in realtà mai acquistat – sia nella fase di esecuzione del negozio, con l’accampare false scuse per omettere il pagamento delle rate di restituzione del prestito (si vedano le pagine da 3 a 8 della sentenza impugnata);
che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l’argomentazione della Corte d’appello di Trieste: a) prescinde del tutto dalla considerazione dell’eventuale utilizzo, da parte dell’imputato, di un nome diverso dal proprio («Indipendentemente da quando la persona offesa ha scoperto il reale nome dell’imputato, la condotta posta in essere dall’imputato integra la c.d. truffa contrattuale»; pag. 6 della sentenza impugnata); b) non trascura di considerare il sentimento provato dalla persona offesa nei confronti dell’imputato («l’amica NOME, che indubitabilmente – dal tenore dei messaggi – provava un sentimento nei suoi confronti (gli ha scritto che lo amava)»; pag. 8 della sentenza impugnata), circostanza che, peraltro, non appare rilevante ai fini della configurabilità, ne termini che si sono detti, degli artifici e raggiri; e) non trascura la dichiarazi dell’imputato che la COGNOME era a conoscenza della sua ludopatia (pag. 6 della sentenza impugnata), circostanza che, peraltro, neppure essa appare rilevante ai fini della configurabilità, nei termini che si sono detti, degli artifici e rag dell’attribuito reato di truffa;
considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda la pag. 9 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità, e considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui i mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, come nel caso in esame («Non sussistono elementi per ritenere configurabili nel caso di specie le attenuanti generiche») e avendo la Corte d’appello di Trieste non illogicamente richiamato, quale elemento da essa considerato preponderante ai fini dell’esclusione dell’attenuante, oltre che il danno ingente che era stato cagionato alla persona offesa, il mancato adempimento, da
parte dell’imputato, della promessa di risarcire tale danno e il fatto che tal promessa aveva anche ritardato lo svolgimento del processo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.