Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bastia Umbra il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Assisi il DATA_NASCITA c/ COGNOME NOME nato a Bastia Umbra il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili, AVV_NOTAIO del foro di Perugia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 07/03/2023 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 27/10/2021, appellata dall’imputato NOME COGNOME, assolveva costui dal reato di truffa in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso peri cassazione le parti civili COGNOME e COGNOME, tramite il comune difensore di fiducia, con un unic ricorso, eccependo:
la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all’affermazione di prescrizione del reato, riportata nella motivazione, con erronea individuazione della data di commissione del reato (truffa contrattuale aggravata), permanente a consumazione prolungata;
l’erronea applicazione della legge penale (artt. 129 e 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.) e il vizio di motivazione per travisamento della prova, circa l’assoluzione dell’imputato, basata su argomenti illogici e contraddittori, senza considerare che il contratto preliminare stipulato tra le parti (avente ad oggetto il trasferimento di immobili) era stato predisposto dal COGNOME, titolare dell’impresa edile costruttrice, approfittando del rapporto di parentela con la COGNOME, con condotta truffaldina, fra l’altro non inserendo nell’atto elementi di garanzia per i futuri acquirenti e non informando gli stessi dei loro diritti e dell’esistenza ipoteche, con successiva e immediata cessione del credito a uria banca; inoltre, la corte territoriale non aveva esaminato tutte le prove documentali attestanti la truffa ai danni dei promissari acquirenti.
Con memoria difensiva la difesa dei ricorrenti ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, contestando le conclusioni della Procura Generale.
Anche la difesa del COGNOME ha presentato memoria perché sia dichiarata inammissibile – o in subordine rigettato – il ricorso presentato dalle parti civili.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE parti civile è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità.
3.1. Rispetto al primo motivo vi è una evidente carenza di interesse ad impugnare, riferendosi ad una declaratoria di prescrizione estranea alla decisione di appello, che ha definito il giudizio di secondo grado con una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.
3.2. Il secondo motivo contiene, invece, censure che comportano la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti d giudizio di legittimità.
Con argomentazioni immuni da censure sul piano logico e coerenti con le acquisizioni processuali, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi idonei ad escludere il disvalore penale del fatto (la mancata eccezione di nullità del contratto preliminare, l’irrilevanza ai fini dell’asserita decettività della condotta della stip da parte del venditore di una polizza fideiussoria, la conformità alla prassi commerciale della cessione del credito, la preesistenza dell’ipoteca risultante dai registri immobiliari che doveva essere solo frazionata, la testimonianza del notaio
circa la disponibilità del RAGIONE_SOCIALE a liberare da vincoli gli immobili, il manca raggiungimento di un accordo sull’importo del saldo finale da corrispondere, l’intervenuto fallimento non ricollegabile alla volontà dell’imprenditore, l’esito d un giudizio arbitrale favorevole all’imputato – pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata); ha sottolineato altresì come il giudice di primo grado si fosse soffermato sugli aspetti civilistici della vicenda, senza chiaramente esporre gli elementi fattuali in base ai quali ritenere una condotta fraudolenta da parte del COGNOME.
Le parti civili ricorrenti, come rilevato in precedenza, insistono su aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (ex multis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 27:1623, con specifico riferimento alla valutazione della prova testimoniale).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid