Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montalbano ionico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d’appello di Potenza
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contestato, prospettando l’insussistenza degli artifici e raggiri propri della truffa, è manifestamente infondato alla lu dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, congruamente richiamato dai giudici di appello, secondo cui, in tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 de 17/11/2020 dep. 09/02/2021, Cantone, Rv. 280563-02) e nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale è penalmente
irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, COGNOME, Rv. 284659-01), come avvenuto nella specie;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sui problemi di immatricolazione addotti dall’imputato per convincere la vittima a versare altro denaro per l’acquisto di un’altra autovettura);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. nonché il difetto di motivazione sull’insussistenza della condotta riparatoria, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di condotta riparatoria che estingue il reato, opportunamente richiamata dalla Corte di merito alle pagg. 6 e 7 per escludere l’idoneità della somma versata a fronte dell’esborso economico sostenuto dalla persona offesa;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è altresì manifestamente infondato avendone la Corte di merito confermato l’applicazione della stessa aggravante con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 8 sull’obiettiva rilevante entità della somma, risarcita solo in parte);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.