Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11677 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura: vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla ritenuta tempestività della querela, vizio di violazione di legge in ordine all’art. 640 cod. pen., dovendosi ritenere integrato al piø un mero inadempimento contrattuale sul piano civilistico, mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a base dell’affermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, oltre che manifestamente infondati, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo tutti reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 1 e 2, sulla tempestività della querela con particolare riferimento agli accertamenti espletati presso l’Aci di Niscemi, e le pagg. 2 e 3, ove si sono indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, nel caso di specie, non sia ravvisabile un mero inadempimento contrattuale, bensì pienamente integrata un’ipotesi di truffa, ben potendosi l’intento ingannatorio e i connessi artifizi e raggiri palesarsi anche durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale);
che , dunque, i suddetti motivi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in assenza di un effettivo confronto con le incensurabili argomentazioni logiche e giuridiche poste dai giudici di appello a base della conferma della decisione del giudice di primo grado;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.1, Ł anch’esso riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale, oltre che manifestamente infondato, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora – come nel caso di specie non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente