Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9092 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a GRUMO NEVANO il 25/03/1974
COGNOMENOME COGNOME nato a MONZA il 02/04/1969
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto P.G., NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla recidiva ritenuta reiterata nei confronti di COGNOME e il rigetto per i entrambi i ricorsi.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle par mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 13 giugno 2024, in parziale riforma dell sentenza del Tribunale di Como emessa in data 20 settembre 2022 e appellata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti im per il delitto di cui agli artt.110, 640 e 61 n.7 cod. pen., dichiarava non doversi proceder confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME essendo il reato estinto prescrizione, confermando, invece, la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e
NOME COGNOME che venivano condannati anche al pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione svolgendo distinti motivi per i quali chiedono l’annullame della sentenza impugnata disponendo ogni conseguente statuizione.
La difesa di NOME COGNOME anche a mezzo di una memoria con motivi aggiunti, svolge tre distinti motivi.
Con il primo eccepisce ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen., il vizio del motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, nonché il travisame della prova che avrebbe determinato l’errore di aver ritenuto competente il Tribunale di Como In particolare, rileva che la truffa è un reato istantaneo e di danno che si consuma nel moment e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore fa segu diminuzione patrimoniale del soggetto passivo; nel caso di specie il bonifico della persona offe veniva eseguito in favore del conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede Roveredo, Gr, Svizzera e il successivo passaggio di denaro in favore della società italiana RAGIONE_SOCIALE sarebbe un mero post factum, irrilevante ai fini della consumazione del reato. Considerato, perciò, che il reato si sarebbe consumato interamente all’estero e visto che anche tenendo conto dell’articolo 9 cod. proc. pen. la conclusione non muterebbe, la difesa deduce che dovrebbe trovare applicazione l’articolo 10, comma 1, del codice di rito, e che quindi il tri competente andrebbe individuato in quello di Napoli nord in Aversa. Rileva, infine, travisamento di un elemento di prova, laddove la Corte milanese ha ritenuto che tutti gli imputa fossero coinvolti, a vario titolo, nella citata società RAGIONE_SOCIALE (pag.6) rispetto alla COGNOME non avrebbe avuto mai alcun collegamento, come risulterebbe dalla testimonianza dell’agente di P.G. COGNOME; sottolinea, in relazione alla cd. doppia conforme, che l’argoment probatorio travisato e sopra precisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen. il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, in ordine alla ri responsabilità del COGNOME e comunque perché i giudici di merito sarebbero incorsi nel violazione degli artt. 191 e 192, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente in relazione a deposizione del testimone COGNOME ed alla valutazione degli indizi a carico del ricorrent particolare, non è documentato il passaggio delle azioni della società RAGIONE_SOCIALE da COGNOME COGNOME, circostanza che la Corte milanese avrebbe ricavato dalle dichiarazioni di COGNOME, che in realtà sarebbero state ritenute inutilizzabili dalla stessa Corte, né ciò risulterebbe visura camerale della società ove è descritto il ruolo del ricorrente nell’organigramma societar Unico elemento indiziario di collegamento con la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe la procura
bancaria, che, però, ad avviso della difesa non potrebbe essere un indizio sufficiente per formar una prova. Lamenta, perciò, che l’affermazione di responsabilità del ricorrente, si sarebbe basat su un chiaro travisamento della prova, nonchè su delle contraddizioni tra le due pronunce d merito, in cui una sostiene che il COGNOME era il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (a p della sentenza del Tribunale), l’altra che ne era socio totalitario, mentre l’imputazione dice era proprietario, nonché sulla violazione degli artt. 192 e 191 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illog della stessa, anche in relazione all’inosservanza dell’art. 99 cod. pen. In particolare, la territoriale avrebbe errato in quanto la seconda condanna menzionata, quella per la calunnia, sarebbe divenuta irrevocabile solo in data 10 ottobre 2016, quindi dopo i fatti contestati, da nel settembre 2016. Non si potrebbe, quindi, sostenere che la recidiva sia reiterata.
4. La difesa di NOME COGNOME svolge, invece, quattro distinti motivi.
Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 21 cod. proc. relativamente alla ritenuta competenza del Tribunale di Como, in quanto il reato si sarebb consumato in Svizzera a seguito del bonifico disposto dalla persona offesa e accreditato presso il conto corrente della società svizzera RAGIONE_SOCIALE con sede in Roveredo, Gr, Svizzera, a cui ricorrente era del tutto estraneo. Il successivo trasferimento della somma alla società RAGIONE_SOCIALE sarebbe un mero post factum irrilevante ai fini dell’individuazione del momento consumativo del reato di truffa; in via alternativa dovrebbe individuarsi come tribun competente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, cod. proc. pen., quello di Napoli nord, posto che imputati su cinque risiedono nel suo circondario.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alle norme processuali, poste a pena di inutilizzabilità, in ordine all’assunzione delle prove, nonché vizio della motivaz
Quanto al primo profilo, lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe riv domande suggestive al testimone COGNOME; ne conseguirebbe il mancato raggiungimento della prova circa l’identificazione del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio.
Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione, in quanto i giudici di merito non avreb adeguatamente indicato in concreto quali furono le condotte illecite di COGNOME, che, in rea non avrebbe compiuto alcuna condotta tipica del reato di truffa, a fronte di una imputazione cui è stato contestato solo di aver operato per la società RAGIONE_SOCIALE con evidente lesione diritto di difesa per l’assoluta indeterminatezza dell’imputazione, con conseguente null assoluta degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Con il quarto motivo, infine, eccepisce il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta re che sarebbe stata erroneamente dichiarata dai giudici di merito. Infatti, la sentenza di pr grado fa riferimento ad un precedente di bancarotta che sarebbe successivo ai fatti, mentre i precedenza il COGNOME era gravato solo di condanne inflitte con quattro decreti penali relati contravvenzioni o comunque a reati poi depenalizzati.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti da legge e comunque manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo comune ai due ricorsi, relativo al momento consumativo della truffa cd. contrattuale e all’individuazione della competenza territoriale presso il Tribunale di Co giova ricordare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce del peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modal e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del rag in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel cas cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stip contratto, in quanto è al momento dell’assunzione di un’obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l’agente consegue effettivamente l’ingiusto profitto» (co Sez.2, n.33588 del 13/07/2023, Rv. 85143-01; conf. Sez.2, n.11102 del 14/02/2017, Rv. 269688-01). In forza dei suddetti principi, a cui il Collegio intende dare continuità, è d’o individuare il momento di consumazione del reato di truffa alla luce delle peculiarità degli acc contrattuali e delle condotte effettivamente realizzate dagli imputati. Orbene, nella fattis risulta indubbio e mai contestato, che i beni oggetto del contratto di compravendita era esistenti, stoccati presso alcuni magazzini sito nel territorio del Tribunale di Como, ed peraltro, furono anche visionati dalle persone delegate dalla società RAGIONE_SOCIALE, al fine di verificare de visu la scadenza delle lattine di bevande che erano in procinto di acquistare. L’effettivo pregiudizio per la suddetta società si realizzò, pertanto, non al momento pagamento della merce, ma piuttosto quando essa fu portata via dai magazzini all’insaputa degli acquirenti che si erano recati presso il deposito per ritirarla. Le due sentenze di merito ha descritto con puntualità lo svilupparsi delle condotte truffaldine, di cui una parte si re evidentemente, dopo la conclusione del contratto e l’esecuzione del bonifico di pagamento; in particolare, gli autori della truffa con pretesti e menzognere giustificazioni ritarda momento della consegna dei beni, in modo da avere il tempo di far sparire dai magazzini la merce venduta. A fronte di queste evidenze processuali, le eccezioni di incompetenza territorial del Tribunale di Como, sono manifestamente infondate in quanto una parte delle condotte illecite si consumò, certamente, presso il territorio del circondario del Tribunale lariano. Tale conclusi è conforme ai principi già sostenuti in caso analogo dalla Suprema Corte, secondo cui: «Ai fi della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all’est nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in error disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in appli Corte di Cassazione – copia non ufficiale
degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen.» (così Sez.2, n.14744 del 01/02/2017, Rv. 269681-01).
2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso di COGNOME, si ritiene che le motivazioni svolte affermare la sua piena responsabilità risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogic e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Como, con cu saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quell di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consent Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giud merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processual possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contradditto della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sent impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente il ruolo del COGNOME nell’attività decet (si veda pag. 12), evidenziando soprattutto che «agli atti vi è la procura generale che la RAGIONE_SOCIALE rilasciava in suo favore in data 30 giugno 2016 per operare sul conto corrente della società acceso presso la Banca Raiffeisen…..Trattasi a ben vedere di un potere ampio, specificatamente afferente alle operazioni relative al conto corrente della RAGIONE_SOCIALE, di cui, quindi, l’o imputato all’epoca dei fatti aveva una potestà dispositiva …..Si profila così una posizione di e in modo particolare di gestione diretta del patrimonio della società attraverso il conto corr risultato essere quello stesso su cui confluiva inizialmente il provento della frode perpetra danni della persona offesa. Nel medesimo contesto, attraverso un passaggio pressoché immediato, detta somma veniva accreditata sul conto della RAGIONE_SOCIALE il che pote avvenire solo attraverso l’esercizio di atti dispositivi di colui che all’epoca, era del compimento di tali operazioni, nella specie NOME COGNOME. Anche la difesa ammette l’esistenza della suddetta procura bancaria in favore del ricorrente, eccependo, però, che ta elemento di prova non sarebbe di per sé sufficiente, non essendo, invece, del tutto chiaro il ruo formale rivestito da COGNOME all’interno della RAGIONE_SOCIALE Si tratta, in tutta evide di( Corte di Cassazione – copia non ufficiale
valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità per le ragioni sopra esposte, a di argomentazioni che non risultano per nulla illogiche o contraddittorie.
2.2. Quanto all’eccezione di COGNOME relativa all’applicazione dell’aggravante della recidiv evidenziato, in primis, che il Tribunale di Como l’aveva riconosciuta in relazione al solo reato di truffa (si veda pag. 10 della sentenza di primo grado) per il quale ricorre certamente l’ip dell’art. 99, comma secondo, cod. pen., in particolare quella della recidiva infraquinquennale precedente sentenza di condanna per truffa è divenuta irrevocabile il 27/04/2016, per fat commessi in data antecedente e prossima al 28/12/2011). Nell’atto di appello l’imputato lamentava in generale il riconoscimento della recidiva, contestando, poi, nello specifico qualifica di recidiva reiterata in relazione alla condanna per calunnia, divenuta irrevoca successivamente ai fatti per cui è processo. La Corte di appello ha confermato il giudizio maggior pericolosità del COGNOME, citando le due condanne precedenti (per i delitti di truff calunnia), e, in particolare, la specificità del precedente per il reato di truffa. Orb riconoscendo un parziale difetto di motivazione della sentenza di appello, la quale avrebb dovuto precisare che la recidiva, nella forma qualificata di cui all’art. 99, comma secondo, c pen., era riferibile solo alla condanna infraquinquennale per il delitto di truffa, di irrevocabile prima dei fatti in contestazione, si ritiene che il motivo di ricorso non possa e accolto, in quanto i giudici di appello hanno motivato congruamente sulle ragioni poste alla bas della decisione di confermare la recidiva che, come già detto, il Tribunale aveva riconosciuto so in relazione alla condanna per il delitto di truffa. In altri termini, il motivo di sostanzialmente privo di interesse processuale, dato che pur precisando che non poteva ricorrere la recidiva reiterata per le ragioni evidenziate, rimarrebbe comunque inalterato il giud espresso dai giudici di merito sulla ricorrenza della recidiva infraquinquennale.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME sono state già affermate al punto 2 le ragioni pe dichiarare manifestamente infondata l’eccezione relativa alla competenza territoriale de Tribunale di Como.
3.1. Con riguardo al secondo motivo di ricorso il Collegio intende ribadire il consoli orientamento giurisprudenziale secondo cui: «In tema di esame testimoniale, il divieto di porr domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contribut l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risp (così Sez.6, n.8307 del 13/01/2021, Rv.280710-01; conf. Sez.1, n.44233 del 17/09/2014, Rv.260899-01). In forza di tali principi risulta manifestamente infondata l’eccezione relativa piena attendibilità del testimone NOMECOGNOME COGNOME ed al conseguente pieno riconoscimento, al di l di ogni ragionevole dubbio, del ricorrente COGNOME come soggetto presente nel magazzino dove era depositata la merce, poi fatta sparire dagli autori della truffa.
3.2. Il terzo motivo di ricorso è al pari manifestamente infondato, dato che la sente impugnata, come anche la sentenza di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente (si vedano pag. 9/10) il ruolo tutt’altro che marginale svolto da COGNOME nella realizzazione del truffa, che, come detto, si è consumata con l’asportazione dai magazzini e la successiva sparizione della merce venduta prima che la società acquirente potesse ritirarla. Sul punto difesa si limita a reiterare dubbi e deduzioni già affrontate dalla Corte territoriale, confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte dalla stessa per confermare il giudizi di condanna di primo grado, incorrendo, peraltro, nel vizio di aspecificità del motivo.
3.3. Il quarto motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, risulta inammissibile in qua decisione non è stato oggetto di impugnazione con i motivi di appello neppure genericamente, ed è stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Infatti, secon consolidata giurisprudenza di legittimità: «È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la gener prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione». (così Sez.2, n.34044 del 20/11/2020 COGNOME, Rv. 280306-01; conf. tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27031601), poiché in tali casi viene ad interrompersi la cd. catena devolutiva.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cass delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLARIA
La Presidente