Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen. (attuale comma terzo), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è altresì fondato su argomentazioni che, reiterando quelle proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, risultano prive di specificità e si risolvono in un proposta di lettura alternativa del merito estranea al sindacato di legittimità (cfr. per tutte vedi: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 27170-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01);
che, infatti, deve sottolinearsi come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non nnassimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277708 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019. Rv. 278231 – 01), hanno compiutamente indicato quali siano stati gli artifici e raggiri realizzati dal ricorrente e le ragioni per cui, nel caso di specie, la mancata consegna del bene, ingannevolmente posto in vendita, non possa configurare un mero inadempimento contrattuale, dovendosi ritenere pienamente integrati gli elementi costitutivi della truffa contrattuale on-line (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è descritta la condotta decettiva della ricorrente, esplicatasi nel simulare una regolare vendita via web, pubblicare dati identificativi falsi con l’annessa indicazione di un numero di telefono intestato a soggetti deceduti, nonché nel denunciare falsamente come smarrita la carta di credito, provvedendo a bloccarla solo successivamente al ricevimento degli accrediti effettuati dalla persona offesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ed in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 640, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale posto a base della mancata concessione delle suddette attenuanti una congrua motivazione (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato come le modalità della condotta denotino una particolare capacità a delinquere e l’assenza di concreti elementi suscettibili di positiva valutazione), in linea con l’indirizzo consolidato nell
giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 Novembre 2025.