Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37132 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12900/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castiglione della Stiviere il DATA_NASCITA parte civile: COGNOME NOME avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2024 del Tribunale di Vicenza con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) consumato ai danni di NOME COGNOME in data 9 febbraio 2019;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 cod. pen. non essendo stati raccolti a carico dell’imputato elementi idonei a provare la responsabilità dello stesso anche perchØ il COGNOME ebbe a denunciare lo smarrimento della carta PostePay sulla quale fu accreditata la somma provento del reato in contestazione;
Rilevato che , che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato costituisce mera reiterazione di questione già formulata in sede di appello ed alla quale Ł stata data congrua risposta (v. pag. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che , deve ribadirsi che«Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di
chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01). L’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita» (così: Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non massimata) e per la cui attivazione era stata presentata la sua carta di identità, di cui non era mai stato denunciato lo smarrimento o il furto;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME