Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9486 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9486 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: NOME, nato a SANTA GIUSTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con il medesimo atto;
lette le conclusioni della parte civile NOME COGNOME, con allegata nota spese;
considerato che con l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-640, cod. pen., non Ł consentito, presentando doglianze in punto di fatto e rivalutative delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01), e risulta altresì generico, siccome meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e ivi disattese, con congrua e lineare motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01);
che , nel caso di specie, come i giudici di appello, con lineare e incensurabile motivazione, hanno compiutamente indicato i plurimi elementi probatori che, complessivamente considerati, sorreggono l’accertamento della condotta truffaldina (cfr. pp. 3-4, ove si Ł evidenziato la concorde intenzione degli imputati, rispettivamente in qualità di titolare e di dipendente, di ingannare la persona offesa; la condotta decettiva posta in essere da entrambi, tramite offerta in vendita online e successivo silenzio su circostanze rilevanti, quali il vincolo fallimentare; l’induzione in errore; l’implausibilità delle tesi a discarico);
, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in rilevato favore della Cassa delle ammende;
che i ricorrenti non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purchØ abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a
Ord. n. sez. 3604/2026
CC – 03/03/2026
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tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr.Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278834-01). Nel caso di specie, la memoria della parte civile non ha fornito alcun fattivo apporto alla dialettica processuale;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME NOME.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME