Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5938 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5938 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non Ł intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 ottobre 2023 dal Tribunale di Ravenna, ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidandolo in complessivi euro 22.250, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Si addebita all’imputato, quale titolare della concessionaria RAGIONE_SOCIALE, di avere indotto la persona offesa ad acquistare un veicolo corrispondendo l’intero prezzo convenuto, veicolo di cui l’imputato non aveva la disponibilità e che non ha mai consegnato all’acquirente.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1. violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 624 e 627 cod. pen. poichØ la difesa aveva eccepito l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela, in ragione della violazione della normativa vigente in materia di deposito atti nel portale Deposito atti RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137/2020, vigente all’epoca dei fatti.
Nel caso in esame la piattaforma RAGIONE_SOCIALE deposito atti RAGIONE_SOCIALE (PDAP) Ł stata utilizzata illegittimamente, per dare impulso al procedimento penale. Osserva il ricorrente che la normativa vigente alla data di formalizzazione della denuncia querela era l’art. 24 comma 1 del d.l. 137/2020, in forza del quale ‘il deposito di memorie documenti richieste e
istanze indicate dall’art. 415 bis comma 3 cod. proc. pen. negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene esclusivamente mediante deposito dal RAGIONE_SOCIALE del processo penale telematico e con le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi; che detta modalità introdotta nel periodo dell’emergenza Covid Ł stata poi cristallizzata nell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022.
Il D.M. del 13 gennaio 2021 ha previsto che possono essere depositati sul portale la querela di cui all’art. 336 cod. proc. pen. e la relativa procura speciale; secondo il ricorrente detta previsione si riferisce esclusivamente alla querela redatta e sottoscritta dal difensore, in quanto il portale Ł una piattaforma per il deposito di atti provenienti e redatti dai difensori, in ragione di un ministero difensivo e non invece in ragione di una mera delega della parte assistita.
La Corte ha rigettato l’eccezione formulata con l’appello, osservando che l’affermazione che la piattaforma utilizzata fosse destinata ad atti esclusivamente provenienti e redatti dai difensori in ragione del ministero difensivo e non da un soggetto delegato dalla parte assistita non risulta dal testo di legge ed Ł frutto di una interpretazione non condivisibile. Osserva, tuttavia, il ricorrente che la necessità della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per il deposito sulla piattaforma della denunzia querela da parte del difensore, deriva dal fatto che questi agisce non come difensore, ma come procuratore speciale della persona offesa e quindi come redattore dell’atto. Ed infatti, dal combinato disposto degli artt. 336, 337 comma 1 e 333 comma 2 cod. proc. pen. emerge che la querela denunzia può essere sporta dalla parte personalmente o dal procuratore speciale all’uopo nominato, con atto di procura speciale conferita ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.
Nel caso in esame la denunzia querela veniva depositata sul portale dall’AVV_NOTAIO del foro di Aosta e l’atto era redatto e sottoscritto dalla persona offesa COGNOME NOME, con sottoscrizione autenticata dal difensore; COGNOME agiva come rappresentante legale della società, ma allegata alla denunzia risultava una dichiarazione di nomina del difensore conferita dal COGNOME personalmente, senza indicazione della sua qualità di legale rappresentante della suddetta società, mentre avrebbe dovuto in forza dell’art. 122 cod. proc. pen. rilasciare la procura speciale e non una semplice delega al deposito con la conseguenza che questa violazione comporta la improcedibilità dell’azione penale.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato poichØ l’affermazione di responsabilità si basa sulla dichiarazione della persona offesa, in carenza di elementi adeguati a sostenere la colpevolezza del COGNOME. Il giudice non ha considerato cheil reato sussiste quando il dolo iniziale del soggetto ha influito sulla volontà negoziale, quando cioŁ con artifizi e raggiri il primo ha convinto la controparte alla stipulazione di un contratto che altrimenti non avrebbe firmato. Nel caso in esame il giudice non solo ha tenuto conto esclusivamente di quanto dichiarato dalla persona offesa, senza considerare quanto esposto dall’imputato in sede di interrogatorio il 14 giugno 2021, ma non ha considerato che la proprietà del veicolo in capo all’odierno imputato non era circostanza idonea a condizionare la libertà contrattuale del COGNOME, che si determinava a concludere il contratto di compravendita dell’autovettura e ad eseguire il pagamento, a prescindere dalla proprietà del veicolo; peraltro il predetto in seguito alla risoluzione del contratto avrebbe potuto recuperare quanto versato.
Sostiene pertanto il ricorrente che si tratta di una vicenda avente esclusiva rilevanza civilistica.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva ex art. 99 quarto comma cod. pen. poichØ la Corte non ha adeguatamente motivato
in ordine al riconoscimento di detta circostanza aggravante, ma si Ł limitata a valorizzare la modesta entità dei due precedenti RAGIONE_SOCIALE per ridurre l’aumento sanzionatorio già applicato in relazione alla ritenuta recidiva, mentre avrebbe dovuto formulare adeguata motivazione in ordine alle circostanze che giustificavano il suo riconoscimento.
La difesa aveva evidenziato l’eterogeneità del fatto per cui si procede rispetto alle precedenti condanne riportate da COGNOME nel 2015, per resistenza a pubblico ufficiale e nel 2020 per falso. Il Collegio di appello non ha preso in considerazione la specifica censura difensiva e cioŁ il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne verificando in che misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia agito come fattore criminogeno per la commissione del reato sub judice , pur riconoscendo la modesta entità delle condanne.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poichØ a fronte di uno specifico motivo di appello e in assenza di alcuna motivazione al riguardo da parte del primo giudice, che non aveva valutato l’interrogatorio cui si era sottoposto l’imputato, adottando una corretta condotta processuale, la sentenza di appello nulla ha argomentato al riguardo.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poichØ con il motivo di appello la difesa aveva invocato una riduzione della pena e la Corte ha mitigato la sanzione applicata, ma non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto comunque di discostarsi dal minimo edittale e di applicare la pena nella misura di un anno e sei mesi di reclusione a fronte di un minimo edittale di sei mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei limiti che verranno esposti.
1.1. Le doglianze formulate con il primo motivo sono infondate.
La censura relativa alle modalità di presentazione della querela tramite la piattaforma PDAP, che secondo l’impostazione difensiva, sarebbe destinata esclusivamente ad atti provenienti e redatti da difensori depositanti in ragione del ministero difensivo svolto nel procedimento penale e non delegati dalla parte, Ł priva di pregio, in quanto, in primis l’impostazione difensiva non trova conforto nel testo di legge, che non prevede limiti nØ esclude il deposito tramite portale nel caso in cui la querela sia redatta e sottoscritta dalla persona offesa, ma prevede soltanto che unitamente alla querela venga depositata anche la procura,e cioŁ l’incarico specifico al difensore, che ben può riferirsi alla sola presentazione.
Giova ricordare che la norma che vigeva all’epoca della presentazione della querela era l’art.24 comma 1 del d.l. 137/2020, secondo cui ‘il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico.’
Il D.M. del 13 gennaio 2021 ha esteso la modalità telematica di deposito anche alla querelae la previsione che venga depositata anche la procura non esclude che possa essere caricata su detta piattaforma anche la querela redatta e sottoscritta personalmente dalla persona offesa, ma piuttosto prevede che in questo caso la stessa venga inserita da soggetto qualificato e munito di incarico ad hoc , come nella fattispecie in esame.
L’interpretazione offerta dalla difesa non solo non trova fondamento nella ratio del portale, che Ł uno strumento a sussidio della ricezione degli atti presso gli uffici giudiziari, ma Ł anche contrastata dal principio AVV_NOTAIO secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un
soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255583-01; Sez. 4 , n. 51592 del 29/11/2023, COGNOME, Rv. 285536 – 01)
La tesi difensiva trova, peraltro,indiretta smentita nell’art. 111 bis cod. proc. pen., come integrato dall’art.2 comma 1 lett.a d.Lvo 31/2024,che al comma 4 precisa che ‘gli atti che le parti e la persona offesa compie personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche’.
Detta norma, entrata in vigore in epoca successiva al deposito della querela del COGNOME, ha precisato il portato dell’art. 87 comma 6 bis del d. lgs. 150/2022 introducendo quello che sembra a tutti gli effetti un chiarimento dell’assetto dellanormativa già in vigore, nel senso che il deposito nel portale telematico Ł previsto anche per gli atti personali della persona offesa, come appunto la querela redatta personalmente e presentata dal difensore delegato come atto d’impulso del procedimento, ma la stessa potrà essere anche depositata su cartaceo.
1.2. La seconda censura Ł generica e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, condividendo le considerazioni della pronunzia di primo grado, ha confermato il giudizio di responsabilità facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema.
Giova ricordare che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499 – 01)
Dal tenore delle due pronunzie, che concordando si integrano reciprocamente,Ł emerso incontestabilmente chel’imputato, dopo avere ricevuto un acconto, aveva concordato con il promittente acquirente che il saldo sarebbe stato versato nel momento in cui fosse stato pronto ad effettuare il passaggio di proprietà. Ne consegue che, anche a volere condividere la ricostruzione offerta dalla difesa, la circostanza che la persona offesa fosse a conoscenza dell’altruità del veicolo offerto in vendita dal COGNOME non ha alcuna rilevanza,poichØ questi aveva garantito che avrebbe ottenuto il consenso alla vendita del proprietario; nonostante non avesse acquisito detto consenso, COGNOME comunicò alla persona offesa di essere pronto per il passaggio di proprietà, invitandolo ad effettuare il saldo, così inducendolo con un artificio a porre in essere l’atto di disposizione, conseguendo l’ingiusto profitto costituito dalla somma pari a 19.250 €, senza consegnare il veicolo oggetto del contratto che non venne mai acquisito dalla persona offesa.
1.3. Il terzo motivo Ł fondato.
Deve in effetti rilevarsi cheavverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’aggravante della recidiva senza fornire al riguardo alcuna motivazione, la difesa aveva formulato un motivo specifico con cui si evidenziava l’assenza di motivazione circa i presupposti della recidiva, e cioŁ la natura dei precedenti RAGIONE_SOCIALE e il collegamento con il reato per cui si procede,tali da palesare un progressivo rafforzamento dell’attitudine a delinquere del reo, osservando che i precedenti RAGIONE_SOCIALE dell’imputato non erano idonei a dimostrare la sua accresciuta pericolosità; la sentenza di secondo grado non formula alcuna
motivazione al riguardo e si limita ad operare una riduzione dell’aumento sanzionatorio già applicato in primo grado per detta aggravante, affermando che detta riduzione Ł giustificata dalla modesta offensività dei precedenti RAGIONE_SOCIALE dell’imputato. Ma in questo modo rende una motivazione carente e contraddittoria poichØ non risponde alla specifica censura dedotta, pur riconoscendo la modesta entità dei precedenti, già evidenziata dall’appellante, e non spiega perchØ nonostante la loro modestia i fatti per cui l’imputato ha riportato condanna, posti in relazione con la condotta illecita oggetto del presente giudizio,risultino sintomatici di un’accresciuta pericolositàe idonei a giustificare il riconoscimento della recidiva contestata.
1.4. Anche il quarto motivo Ł fondato.
In ordine alle circostanze attenuanti generiche la Corte nulla argomenta, anche se la difesa aveva proposto specifico motivo di gravame, valorizzando il corretto comportamento processuale dell’imputato, che aveva reso interrogatorio, fornendo una sua versione della vicenda.
In presenza di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte avrebbe dovuto offrire una risposta, mentre la totale assenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, posto che il rifiuto del beneficio non Ł stato neppure giustificato nella sentenza di primo grado, nonostante in sede di conclusioni la difesa ne avesse invocato la concessione, integra il vizio di carenza di motivazione per omessa valutazione dei motivi di impugnazione.
Si impone di conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che provvederàa formulare la prescritta motivazione in ordine alla recidiva e alle invocate attenuanti generiche, dovendosi ritenere ormai definitivo l’accertamento della responsabilità.
1.5 Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME