Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12231 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 comma 8 d
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte di appello di Lecce ha confermato la sente tribunale di Lecce con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giust commissione di una truffa aggravata ai danni di NOME COGNOME COGNOME proprio e quale del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su motivi sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giu 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) nonché sulla triade dei vizi di motivazione (articolo 606 comma 1 lett. e) c.p.p.). Il terzo motivo di ricorso lamenta altresì l’esercizio da parte de potestà riservata agli organi legislativi o amministrativi (articolo 606 comma 1 let
2.1 II primo motivo deduce tutti i vizi motivazionali in relazione alla circostanza, r fondamentale, della consapevolezza da parte del COGNOMECOGNOME al momento dell’acquisto del complesso immobiliare da parte dell’imputato, delle difformità edilizie delle coperture l del capannone oggetto del contendere. Si afferma che le dichiarazioni rese dalla person offesa sul punto sono contraddittorie e false nonché smentite da documenti e testimonianz che ne rendono evidente la illogicità e che minano di conseguenza in maniera macroscopica l’intero iter logico argomentativo della sentenza di condanna.
2.2 Il secondo motivo contesta la sussistenza del raggiro che l’imputato avrebbe attuato a fine di concludere l’atto di trasferimento del complesso immobiliare. Il raggiro non su poiché l’inganno deve essere idoneo a porre in errore la vittima che non sia in gr adoperando l’accortezza dovuta, di difendersi. Non può tuttavia sfuggire che la persona offe vide con occhio esperto il porto, il capannone, le tamponature, i titoli e la planimet dichiarazione contenuta nel rogito sulla liceità della struttura fu dunque soltanto dovuto come pure afferma il primo giudice.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso si evidenzia come la Corte d’appello confonda la normati sull’abusivismo edilizio con quella in materia di concessioni demaniali. Si ribadisce capannone e le altre strutture presenti nel cantiere rientravano nelle opere regolate licenza cosicché una volta scaduta la concessione vi era per il concessionario solamen l’obbligo di smontarle e demolirle rimettendo in pristino le aree concesse, cosa che avve nel 2013. Se le opere fossero state illecite e non sanabili al COGNOME non sarebbe consentita la prosecuzione dell’attività per un quadriennio.
2.4 II quarto motivo contesta la sussistenza del danno o della relativa prova nel prese processo. I giudici di merito hanno basato il proprio convincimento su valutazioni che ha mirato ad escludere rilevanza a3 tale profilo solo perché di impossibile prova nel pres giudizio. Ancor più, è stata dimostrata la redditività nel corso degli anni della g aziendale da parte del COGNOME il quale quindi ha tratto vantaggio economico dall’ nonostante la irregolarità amministrativa. Peraltro, entrambi i procedimenti amministrati revoca della concessione e della demolizione delle opere vennero archiviati.
2.5 Con il quinto motivo si contesta la sussistenza del danno nella misura di oltre 4 mili mezzo di euro evidenziando che il valore del capannone in contestazione era di C 45.000, par all’i.% del valore complessivo e quindi sicuramente al di sotto della soglia di riconos dell’aggravante contestata alla luce della rilevante valenza economica ed imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE. Rimossa l’aggravante, il reato diviene procedibi querela, atto tuttavia tardivo nel caso concreto poiché formulato a distanza di oltre cinque dall’epoca del fatto.
2.6 Il sesto motivo lamenta la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tanto il Procuratore Generale che la difesa dell’imputato e della parte civile, a mezz rispettivi Avvocati (NOME COGNOME per il primo e NOME COGNOME per il secondo) han
inviato memorie per PEC. Il Procuratore e la difesa della parte civile insiston l’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, n consentiti o generici.
In linea generale e preliminare, corre l’obbligo di evidenziare alcune caratteristiche stessa modalità di formulazione dei motivi che ne svelano fin da subito la natura di criti merito del provvedimento, piuttosto che di deduzioni di legittimità.
Innanzitutto, la promiscua e confusa evocazione, in ciascuno dei motivi, di tutte categorie dei vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) costi una operazione non consentita. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, co riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazio deducibili in sede di legittimità ha quindi l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la mot asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferime un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione r priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. Filardo, Rv. 2800 Costituisce dato di esperienza che la denuncia onnicomprensiva dei vizi motivazionali sia pale indicatore di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di mer doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. Si dimentica così che non sufficiente, nel giudizio di legittimità, evocare una ricostruzione fattuale alterna sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’atten della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o dell interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merit 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solam finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè interpretazione del diritto, non l’uniforme interpretazione del fatto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né è possibile redimere la natura squisitamente meritoria dei motivi, in quanto fondat tutti i vizi motivazionali, inserendo nella rubrica una menzione della lettera b) dell c.p.p. con riferimento all’art.192 c.p.p. (come si osserva nei motivi 1-3): infatti, anc deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od erron valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entra
circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sem motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestat valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l’apparato motivazi della sentenza non può che essere criticato per la sua assenza, contraddittorietà o manife illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p..
Alla luce delle suesposte considerazioni, la natura delle critiche formulate nella ma parte dei motivi risulta ictu ()cui/ esulare dall’ambito del giudizio di legittimità a fronte d congruenza e sufficienza delle valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale.
In sostanza, si critica la ricostruzione accolta in sentenza deducendo (e cercando argomentare) la ‘inverosimiglianza’ della ignoranza della persona offesa (cfr. pg .2 del ricorso) in ordine alla irregolarità del capannone che costituiva una parte (determinante, ai fini profittevole gestione della marina) del compendio acquistato sulla base della ripetiz letterale di argomentazioni già sviluppate ed esaurite nel merito senza considerare che es sono del tutto irrilevanti in questa sede in mancanza di una radicale illogicità dell’a motivazionale, nemmeno in verità indicato nell’intero atto di ricorso. Nessuno delle circost indicate in ricorso (il fatto che il capannone ‘fosse sotto gli occhi di tutti’, che il Mo potesse non sapere, provenendo dall’edilizia’, che la struttura fosse facilmente amovibile o il fatturato dell’attività cantieristica gestita dal COGNOME si fosse espanso negli anni all’acquisto) è stato ignorato dalla Corte. Nemmeno la circostanza che l’acquirente fosse ad certo punto divenuto consapevole della difformità del capannone rispetto agli strume urbanistici e che tentò di ovviarvi promuovendo procedimenti amministrativi per regolarizz la situazione può essere considerata determinante di una manifesta illogicità motivazionale c nonostante tale premessa fattuale, abbia affermato la RAGIONE_SOCIALE penale dell’imputa Infatti, come si spiega nella sentenza di appello (pg.7), riprendendo un concetto già espre in primo grado (pg.9), la consapevolezza della effettiva condizione del capannone dal pun della regolarità urbanistica non emerse prima del 2009, vale a dire ben un anno dopo che rassicurazioni sulla regolarità del capannone erano state formalizzate nel Contratt compravendita di quote di partecipazione stipulato il 21 aprile 2008. E che la compromissio della situazione non fosse immediatamente chiara (di tal che si cercò di regolarizzarla convincimento che ciò si potesse fare, quindi nell’erronea speranza che le rassicurazioni fo nel contratto potessero in definitiva rivelarsi veritiere) è dimostrato proprio dall volontà e dall’impegno dimostrato dalla parte civile nel tentativo di recuperare alla leg urbanistica l’immobile che costituiva una parte così rilevante del compendio immobili acquistato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altrettanto ripetitivi di deduzioni di fatto in questa sede non consentite e non cond sono gli ulteriori motivi. In relazione ad essi occorre aggiungere che la lamentate violaz legge penale, come prospettate, sono manifestamente infondate: è utile ribadire che, ai f della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della ricondu
del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta del legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostener che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione de condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rime discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, in censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisit condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riser al giudice di merito. E che ciò accada nel caso specifico, è rivelato dallo stesso rico relazione a ciascun profilo (rilevanza del raggiro, sussistenza dell’aggravante, esistenza danno), con l’enunciazione di uno standard (quello della insufficienza della prova del sin fatto) che nulla ha a che fare con le questioni di legittimità sollevabili avanti a questa che costituisce semplicemente una confusione rispetto allo standard probatorio necessario pe giungere alla affermazione della RAGIONE_SOCIALE penale.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione punto della Corte d’appello. Il tema dell’insussistenza di un danno (nonché que dell’accrescimento patrimoniale del complesso aziendale in epoca successiva alla stipulazion del contratto) era stato già introdotto con l’atto di appello (punto 4.1) ed aveva risposta adeguata. La Corte aveva infatti innanzi tutto evidenziato (pg. 10-12) che in mat di truffa contrattuale il danno è costituito dalla violazione della libertà contrattua induzione (attraverso artifici o raggiri o, come nel presente caso, con un silenzio artata serbato) ad un contratto a condizioni che la controparte non avrebbe accettato se avess avuto una conoscenza concreta e completa della situazione di fatto, anche negli aspet inerenti alla regolarità amministrativa dell’immobile. La Corte ha inoltre corretta sottolineato (pg.12) la irrilevanza dell’aumento del valore dell’area e della regolarizz amministrativa a seguito della concessione, ottenuta a distanza di oltre 5 anni dalla stipul contratto, in quanto collegati a, e derivanti da, vicende successive alla stipulazio contratto stesso. In terzo luogo, a conferma della sussistenza di un danno economico reale non solo di una ipotesi fondata su aspettative non giuridicamente tutelabili, la sentenza ri (pg.8) il passaggio della deposizione del COGNOME ove si evidenzia che proprio la presenza capannone era stato uno degli elementi centrali della (super)valutazione economic dell’operazione di acquisto, tale da giustificare un investimento a 7 cifre (C 4.000.000) fronte di un valore stimato dell’azienda (perizia COGNOME) assai inferiore (C 500.000).
4. Il quinto motivo, relativo alla sussistenza dell’aggravante applicata (art.61 n.7 ripercorre il motivo 4.2 dell’atto di appello ma è generico poiché non si conf compiutamente con la sentenza di appello, che aveva congruamente concluso che il danno andasse parametrato al valore complessivo dell’intera operazione, ciò che costituiva l’intere immediato e concreto perseguito dalla persona offesa con lo sviluppo imprenditoriale. Ogn
tentativo ‘riduzionista’ a pg.21 del ricorso (il capannone era ed appariva come una strut avventizia e precaria; il capannone era stato valutato € 45.000,00, 11% del complessiv valore dell’operazione; COGNOME è a capo di un impero imprenditoriale per il quale il valo capannone è irrisorio) non coglie nel segno.
Il sesto motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze atten generiche va considerato generico e quindi causa, in parte qua, dell’inammissibilità del ricorso.
Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria, va ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con mod nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessio diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). A ciò si aggiunge che nel caso concreto la pena, nel sue varie articolazioni, non era stata oggetto di alcun motivo di appello che s semplicemente concluso (pg.24) con richiesta ‘in via estremamente gradata … di attenuazione del trattamento sanzionatorio in osservanza dei criteri ex art.133 c.p.’. Si all’evidenza di una richiesta inammissibile fin dall’appello per assoluta mancanz motivazione e quindi per genericità. Ciò rende l’ultimo motivo di ricorso inammissibile a per carenza di interesse in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortireb alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10 16/12/2014 Rv. 263157-01).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
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