Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40517 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a MARSICOVETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del patrono della parte civile NOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME, mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6/05/2024, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Salerno che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa continuata, unitamente alle statuizioni civili in favore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2. La difesa nell’incipit del ricorso avanza richiesta di “annullamento della sentenza impugnata” e, dopo alcune premesse conoscitive e il richiamo di vizi di legittimità, conclude specificando che l’annullamento è chiesto per vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, per violazione di legge e del principio del contraddittorio e del giusto processo, nonché per violazione di legge ex art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen.; per violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante e alla provvisionale, dichiarandosi la prescrizione del reato atteso che i fatti, trattandosi di truffa contrattuale, sono sta commessi nel 2016.
In particolare, si lamenta, anche sotto il profilo del travisamento della prova, l’erronea conclusione a cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere responsabile l’imputato in virtù delle mansioni al medesimo attribuite, essendo stato indicato come legale rappresentante della società – a fronte, invece, dello svolgimento di mansioni d’ordine e alla prestazione di opera meramente materiale (si sottolinea che alla stipula dei contratti non presiedeva soltanto l’imputato e che la sottoscrizione avveniva anche alla presenza del coimputato COGNOME, contro cui si è proceduto separatamente) – e come colui che incassò le somme dalle costituite parti civili. Parimenti mancava la prova dell’inadempimento contrattuale, ossia che le pale eoliche oggetto del contratto non fossero state mai installate. Si sottolinea, poi, come gli artifizi e raggiri fossero stati posti in essere semmai nei confronti di soggetto differente dalla costituita parte civile COGNOME NOME (essendo i rapporti intercorsi con il marito NOME COGNOME, l’unico che aveva effettuato l’esborso), circostanza che rendeva la querela da questa sporta priva di effetto. Si evidenzia, altresì, la mancanza del dolo iniziale della truffa, anch laddove si volessero individuare gli artifizi e raggiri nell’omessa informazione sull’andamento dei lavori, successiva alla consapevole stipulazione del contratto ad opera delle parti contrattuali. Si lamenta l’assenza di prova del danno posto a fondamento della provvisionale, evidenziandosi altresì che le persone offese hanno elargito le somme al coimputato e sul conto della società. Si censura, inoltre, la
congruità della pena – che poteva essere stabilita nel minimo – in quanto sfornita di motivazione. Si eccepisce, infine, la prescrizione considerato che i contratti sono stati stipulati il 12 aprile 2016 con NOME e il 4 novembre 2016 con NOME, trattandosi di truffa contrattuale in cui le eventuali condotte successive alla stipula, diretta a consolidare l’inganno sulla riuscita dell’affare, non configurano una rinnovata espressione del dolo contrattuale nella fase esecutiva del negozio giuridico.
Con memoria del 21/08/2024, il difensore e patrono della parte civile costituita NOME ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa come da notula allegata.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 2 settembre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto, per come in premessa osservato, l’atto di impugnazione incorre in un primo ed assorbente profilo di inammissibilità che può ravvisarsi in relazione alla sua formulazione, priva della titolazione dei motivi e dell’indicazione – secondo una successione logica ragionata – degli argomenti a sostegno delle diverse questioni sottoposte alla Corte di legittimità.
Il ricorso, infatti, per come anche precisato dal protocollo di intesa stipulato dalla Corte di cassazione con il C.N.F. il 17 dicembre 2015, deve consentire, anche mediante il rispetto di schemi grafici, un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 c proc. pen., non potendosi ritenere, per un verso, che spetti alla Corte di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione e, per altro, che detto onere sia soddisfatto mediante l’uso di una formula riepilogativa di tipo omnicomprensivo del tipo di quella indicata nelle conclusioni dell’atto (in tema, v. Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471 – 01; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748 – 01; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259063; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02).
La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l’osservanza di uno schema di redazione dell’atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un’esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra La Corte di
cassazione ed il RAGIONE_SOCIALE in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale. È, infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l’indicazione “delle richieste relative ai motiv esposti”. È proprio tale precisazione che rende l’atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all’irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) dell’art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena d inammissibilità, i requisiti formali dell’impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico “le richieste, anche istruttorie”, quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l’argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 – 01).
Ad ogni buon conto, quanto alle doglianze sollevate, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria e delle fonti di prova che si ricavano dalla lettura delle sentenze merito, si evidenzia quanto segue:
al ricorrente è stata attribuita la qualità di amministratore di fatto sul scorta di idonei indici rivelatori, del tutto logicamente sintomatici di gestione cogestione della società, quali l’aver mantenuto i rapporti con i clienti, essersi loro presentato come “titolare”, l’essere considerato il dominus della società dai dipendenti, l’aver stipulato contratti in prima persona con i terzi e avere mantenuto in modo esclusivo i rapporti con i dipendenti e i fornitori, per i quali autorizzav anche i pagamenti con le carte di credito inerenti al conto corrente della società (Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254 – 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 – 01); la censura è pertanto generica in quanto per un verso non si confronta con l’argomentare speso dai giudici di merito e, per altro, al fine di svilirne la pregnanza contenutistica, fa riferimento ad altre fonti di prov estrapolate dal contesto generale coerentemente ricostruito dai giudici di merito;
il reato è stata correttamente sussunto, per le specifiche modalità per come enucleate dal giudice del merito e confacenti anche all’imputazione, nell’ipotesi della truffa contrattuale in un negozio ad esecuzione differita, in cui si è concretizzata, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza la condotta decettiva perpetrata dall’imputato;
sono state specificate le tipicità raggiranti ascrivibili alla condot dell’imputato (fornire rassicurazioni sull’inizio dei lavori ad entrambe le persone
offese, fornire fotografie di impianti e materiali mai installati, condotta logicamente coerente con l’intento iniziale di continuare a ricevere dalle vittime gli acconti d denaro pattuiti);
il danno risarcibile è stato provvisoriamente quantificato sulla scorta di prova documentale costituita dai bonifici bancari per gli acconti versati all’imputato; peraltro, il provvedimento con il quale il giudice di merito, ne pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Sez. 2, n. 49016 del 2014, Rv. 261054; Sez. 2, n. 44859 del 2019, Rv. 277773);
il trattamento sanzionatorio risulta corredato da congrua motivazione essendosi indicati gli elementi di precipuo disvalore a sostegno, con cui il ricorrente omette specificamente di confrontarsi;
la prescrizione è stata esclusa in ragione della riconducibilità della fattispecie alla figura della truffa a consumazione prolungata, essendo la percezione dei singoli emolumenti riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione va ravvisato in quello in cui cessa la situazione di illegittimità (Sez. 2, n. 57287 del 30711/2017, Rv. 272250); il ricorrente si limita a ribadire l’ipotesi della truffa a consumazione istantanea, non confrontandosi con la differente qualificazione del fatto operata dalla Corte territoriale e con il calcolo dei termini di prescrizione operato facendo riferimento al momento di pagamento dell’ultima rata (dal 27/09/2016 e dal 28/04/2017) e tenendosi conto di giorni 64 di sospensione COVID (udienza del 21/04/2020 in primo grado), con prescrizione successiva al 6/05/2024, data di deliberazione della sentenza impugnata (precisamente il 30/05/2024 e 1/07/2024);
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude poi la possibilità di dichiarare in questa sede le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., iv compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’8/05/2013, COGNOME, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266);
la questione di procedibilità – peraltro involgente profili di fatto – è sta superata dalle sentenze di merito evidenziandosi, in ragione della particolare tipologia della truffa, come su tutte le parti da cui provenivano i versamenti
(peraltro COGNOME NOME è indicata come legale rappresentante della società che ebbe a stipulare il contratto e ad effettuare i versamenti, v. pag. 3 della sentenza di primo grado) doveva appuntarsi la lesione dell’affidamento operato sulla corretta conclusione ed esecuzione del contratto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di C 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Consegue, altresì, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenuta nel presente grado dalla parte civile COGNOME NOME, liquidate come in dispositivo – tenendosi conto dell’attività defensionale svolta, della tariffa legale e della nota spese limitatamente alle voci “fase studio e decisoria”, in quanto le altre (fase istruttoria: predisposizione di atto costituzione COGNOME di COGNOME parte COGNOME civile COGNOME e COGNOME relativa COGNOME procura COGNOME speciale; COGNOME fase istruttoria/dibattimentale: partecipazione udienze dinanzi al Tribunale di Marsala) attengono al giudizio di merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in complessivi euro 1.891,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 24 ottobre 2024.