Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39554 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROPETI COGNOME nato a TARQUINIA il DATA_NASCITA
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
letta la memoria inviata dalla difesa, con la richiesta di accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi delrart. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 14 luglio 2022 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Rieti in data 26 maggio 2020 ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla pena giustizia per un cospicuo numero di truffe ai danni di acquirenti di pellet, truffe e nell’ambito di una vicenda associativa posta in essere da parte di un gruppo criminal preesistente e separatamente giudicato.
Impugnando la sentenza, la difesa dell’imputato formula quattro motivi di ricorso q sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 att. cod. proc. peri.
2.1 II primo motivo di ricorso deduce vizi motivazionali giacché la sentenza della co d’appello non ha fornito alcuna risposta ad uno specifico motivo di appello inerente al val probatorio e di riscontro attribuito nella sentenza di primo grado al silenzio serbato dal Pr Anche il secondo motivo di impugnazione, pur lamentando una violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di truffa, si struttura in relazione alla inutilizzabil l’imputato del silenzio da costui serbato in una qualsiasi fase processuale.
2.2 Con il terzo motivo si lamenta l’inosservanza di norme ex art.606 lett. b cod. proc. p per la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e pe l’eccessività della pena.
2.3 Infine, il quarto motivo di ricorso attiene all’omesso bilanciamento tra tutte le circo attenuanti ed aggravanti.
2.4 Con memoria inviata per mail il difensore dell’imputato ribadisce le conclusioni formul nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per diversi profili.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato contestati, con la conseguenz le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a q di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri n valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Manifestamente infondati sono i primi due – collegati – motivi di ricorso. Lung delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per cont giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici d che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, con particolare riferimen secondo motivo di ricorso, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. il motivo di r corso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini ta ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fat astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibil enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica ch invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con le censure svolte nei d motivi, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenuti di merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Cort legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposiz di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.
In definitiva, i motivi tendono ad introdurre a livello di legittimità richieste di rivalu materiale probatorio che attengono alle fasi precedenti del giudizio. Così facendo, tuttavi rischia di pervertire la funzione della giustizia di legittimità, che è assicurare la nomof cioè la uniforme interpretazione ed applicazione del diritto, non l’uniforme interpretazion fatto.
E d’altronde, che si chieda semplicemente una rivalutazione del merito, senza riuscire a elevare il parametro fattuale al grado necessario per configurarlo come vizio di legittim emerge inequivocabilmente dalla contestazione congiunta, promiscua e cumulativa dei tre vizi previsti dall’art.606 lett. e) c.p.p.. Si tratta di una pratica non consentita, in contr principio ribadito di recente da questa Corte nel suo più alto consesso («i motivi avent oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medes segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziat mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva d necessaria specificità» -Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. su punto) ed in definitiva esiziale, in quanto rivelatrice dell’incapacità di attingere a legittimità, premessa del giudizio di Cassazione.
Nel caso specifico, il giudizio di responsabilità dell’imputato non è affatto basato, co sostiene nel ricorso introduttivo, sulla valutazione dell’atteggiamento serbato dal Prop certamente da considerare fatto neutro- quanto sulla disponibilità del conto corrente a intestato e della documentazione necessaria al suo utilizzo da parte del correo per porre essere le truffe contestate nel capo di imputazione. Si tratta certo di elementi ind convergenti e sufficienti, in assenza di profili di illogicità manifesta e di contradditt sostenere il giudizio di responsabilità dell’imputato. Senza dubbio, la collocazione tempor della ‘messa a disposizione’ del RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato dalla Corte, è di per sé significa (poiché avvenuta a seguito del decesso della precedente ‘testa di legno’) poiché dimostra l necessità, per chi si era avvalso fino a quel momento (inizio 2015) di uno ‘schermo’ p dissimulare la propria attività, di reperire un altro soggetto disponibile ad assumer funzione, essenziale ai fini della prosecuzione della truffa. Che tale disponibilità foss trovata nel RAGIONE_SOCIALE -questa è la conclusione ineccepibile della Corte d’appello- è dimostrato due elementi: da un lato il rinvenimento dell’IBAN e deli codici d’accesso al conto corre aperto dall’imputato presso il domicilio del coimputato COGNOME e, dall’altra, della con circolazione su tale conto di proventi delle truffe con correlati prelievi effettua bancomat appoggiato sul conto, ad incontrovertibile conferma della necessaria consapevolezza e collaborazione da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Non l’atteggiamento silente dell’imputato né la assenza dello stesso dal processo sono quindi gli elementi valorizzati ‘in negativo’ nella sentenza impugnata, quanto pregnanti indici pos di responsabilità quali gli indizi sopra evidenziati, in ossequio ad un procedimento lo perfettamente lineare. In conclusione, il primo ed il secondo motivo non sono solamente
manifestamente infondati. Soprattutto, essi peccano per aspecificità, giac confrontano realmente con il contenuto della decisione, preferendo eluderne il motivazionale per concentrarsi su un aspetto ad esso eccentrico.
Anche i motivi inerenti alla pena (il terzo ed il quarto) possono ess unitariamente per ragioni di sintesi e di logica espositiva.
Il terzo motivo è inammissibile, in parte (in relazione alla mancata applicazione n.4 c.p.) perché si riferisce ad un aspetto non sollevato (e pertanto non devoluto ed in parte (sulla misura della pena) perché fondato su considerazioni del tutto quindi inidonee a fondare una critica specifica alla motivazione sul punto. Per contr adeguato è il giudizio negativo sulla concessione delle circostanze attenuanti incentrato sulla particolare gravità e consistenza dei precedenti penali, tra i q tentato omicidio, dimostrativi di un profilo criminale incompatibile con il rico dell’invocato beneficio.
Il quarto motivo, relativo all’ “omesso bilanciamento tra tutte le circostanze a attenuanti” è assorbito nel precedente, alla luce del mancato riconoscimento di at sorta.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profil nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2023
Il Co igliere relatoc i
La Presidente