Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39568 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Iran il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28/1/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria e le conclusioni scritte rassegnate dal patrono RAGIONE_SOCIALE parti civili costituite;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto a RAGIONE_SOCIALE, confermando le statuizioni civili della decisione di primo grado.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo:
2.1 la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale in luogo di argomentare in maniera adeguata in ordine ai motivi di gravame si è limitata a disattendere le censure proposte, richiamando la motivazione di primo grado in termini apodittici e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, nonostante la difesa avesse specificamente contestato la sussistenza del reato e la soggettiva riferibilità del medesimo al prevenuto. I giudici d’appello, in particolare, hanno omesso di considerare le doglianze in punto di mancanza dell’elemento soggettivo del reato limitandosi alla declaratoria di prescrizione e alla conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni civili senza un effettivo confronto con i motivi d’impugnazione.
Infatti, i difensori sostengono che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi circa l’assenza di capacità decettiva della consegna alle pp.00. di biglietti da visita recanti la sola indicazione del logo RAGIONE_SOCIALE senza alcuna specificazione della forma societaria; la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE pp.00. che il finanziamento erogato e le quote acquistate erano destinate al potenziamento dell’attività imprenditoriale già in essere con l’apertura e il consolidamento della sede di INDIRIZZO mentre la commistione operativa tra le attività RAGIONE_SOCIALE due sedi risulta del tutto ininfluente, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese sul punto dalle parti civili, al fine di configurare un vizio del consenso e la ritenuta truf contrattuale.
Quanto all’addebitabilità soggettiva del fatto al ricorrente in concorso con il deceduto NOME COGNOME i difensori assumono che la Corte d’Appello non si è fatta carico RAGIONE_SOCIALE doglianze articolate in ordine all’assenza di elementi atti a fondare l’ipotesi di una partecipazione del COGNOME nell’illecito, dal momento che le trattative per il finanziamento furono intraprese e gestite dal COGNOME; che il COGNOME non aveva alcun obbligo informativo nei confronti RAGIONE_SOCIALE pp.00. e che la sua presenza agli incontri con i denunzianti poteva al più essere qualificata come mera connivenza, penalmente irrilevante. La sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di spiegare la rilevanza causale della presenza del RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla decisione RAGIONE_SOCIALE pp.00. di effettuare il finanziamento; ha ritenuto un ipotetico ed indimostrato
interesse dell’imputato all’operazione, pacificamente destinata ad una società; ha incongruamente valorizzato le dichiarazioni rese dalle coirnputate COGNOME e COGNOME (ex moglie e madre del prevenuto) circa il ruolo di gestore di fatto ricoperto dal prevenuto in entrambe le società in assenza dei necessari riscontri ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e, quanto alla COGNOME, in difetto degli avvisi di cui all’art. 199 e 63, comma 2, cod.proc.pen.
Quanto all’elemento soggettivo i difensori lamentano che i giudici d’appello hanno pretermesso i rilievi svolti in sede di gravame, trascurando il fatto che le prove dichiarative hanno dimostrato che l’imputato e la madre COGNOME, assolta in esito a giudizio abbreviato, sin dal luglio 2007 avevano cercato di far fronte alle avverse condizioni economiche RAGIONE_SOCIALE società, di ripianare i debiti contratti e di restituire la cifra finanziata dalle pp.00., versando alle stesse gli interessi su capitale, ostando ad un immediato ristoro il disposto dell’art. 2467, comma 1, cod.civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze ampiamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con congrua motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste.
Contrariamente a quanto assume la difesa, la sentenza impugnata ha effettuato un esame effettivo e reale RAGIONE_SOCIALE censure proposte, dando conto RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della reiezione del gravame e della condivisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni del primo giudice sicchè la sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio veicolata attraverso il denunziato vizio di motivazione non può trovare ingresso in questa sede.
1.1Con riguardo alla pretesa insussistenza del fatto per mancanza di artifizi e raggiri, la Corte di Appello a pag. 4 ha evidenziato la falsa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE finalità dell’investimento richiesto alle pp.cc ., destinato all’acquisizione di quote di una società a responsabilità limitata distinta dalla compagine che gestiva il centro clinico di INDIRIZZO, avente stessa denominazione ma diversa forma sociale. La mancata illustrazione da parte del prevenuto e del correo della specifica destinazione degli investimenti elargiti, RAGIONE_SOCIALE forme della partecipazione e dei soggetti coinvolti integra una violazione del dovere di buona fede rilevante ex art. 640 cod.pen.
1.2 Questa Corte ha in più occasioni precisato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell’agente in tal caso non può ritenersi
meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpei:rare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981 – 01; n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400 – 01; n. 28703 del 19/03/2013, Rv. 256348 – 01).
1.3 Né colgono le segno i rilievi in punto di addebitabilità soggettiva del fatto, avendo i giudici di merito segnalato che il ricorrente era interessato alla gestione di entrambi i centri medici, era presente sia nella fase della proposta dell’investimento che alla consegna del primo assegno; le somme versate erano state quietanziate dalla moglie e le pp.cc subentrarono nella società acquistando quote di proprietà di congiunti del prevenuto. La circostanza che la proposta di investimento fosse stata materialmente formalizzata dal COGNOME, valorizzata in senso dirimente dai difensori, trascura i dati di fatto concernenti la condivisione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE prospettazioni del correo, manifestata in forma concludente in più occasioni alla presenza RAGIONE_SOCIALE pp.00., condotta che ha contribuito a rafforzare l’erroneo convincimento dei finanziatori di conferire denari che sarebbero stati cogestiti dal prevenuto e dal COGNOME con le stesse proficue modalità in uso nel centro medico di INDIRIZZO.
Non è condivisibile l’assunto difensivo in ordine all’assenza di un onere di informazione in capo al prevenuto circa modalità e destinazione dei finanziamenti RAGIONE_SOCIALE pp.cc . dal momento che il COGNOME ne effettuò la richiesta anche a nome e per conto del prevenuto, assicurando una redditività attendibilmente concordata, stante la cogestione del centro di INDIRIZZO e la prospettata condivisione del progetto di ampliamento rappresentato alle pp.00. Sul punto appaiono del tutto generici i rilievi in ordine all’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della madre e de moglie del prevenuto in ordine alla cointeressenza del ricorrente nella gestione dei due centri sanitari, trattandosi di soggetti già coimputati dello stesso reato ascritto al COGNOME ed avendo la sentenza impugnata richiamato la decisione irrevocabile resa in separato giudizio nei confronti di COGNOME NOME, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen., a conforto RAGIONE_SOCIALE plurime, autonome e convergenti fonti costituite dalle deposizioni RAGIONE_SOCIALE pp.00. e della teste COGNOME.
1.4 S’appalesa, inoltre, insussistente il denunziato difetto di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, avendo i giudici di merito inequivocamente evidenziato i dati che attestano il diretto interesse del prevenuto all’operazione e la prima girata degli assegni ricevuti, personalmente apposta dal COGNOME. Peraltro, le circostanze richiamate in ricorso a pag. 26 a sostegno dell’assenza di dolo attengono alla sfera postfattuale rispetto all’illecito contestato, risultando ininfluenti rispetto alla consumazione del reato e apprezzabili solo nell’ambito dell’assetto circostanziale.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. All’imputato fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa RAGIONE_SOCIALE parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
Il Presidente
Il consigliere estensore