Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6106 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6106 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 93/2026
NOME IMPERIALI
UP – 22/01/2026
NOME COGNOME TURTUR
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Renon (BZ) il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito AVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile NOME COGNOME, in proprio e nella qualitˆ di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, a firma AVV_NOTAIO, con le quali è stata chiesta la conferma della sentenza di appello, il rigetto del ricorso e la condanna dellÕimputato alla refusione delle spese per lÕassistenza nel grado; letta la memoria difensiva a firma AVV_NOTAIO, datata 07/01/2026.
Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 14 novembre 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine reato a lui ascritto di cui all’art. 640 cod. pen., per essere estinto per prescrizione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale l’imputato era stato condannato al risarcimento dei danni alla parte civile costituita NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALEÓ, da liquidarsi in separata sede civile, nonchŽ al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell’ammontare di euro 150.000,00.
Con la sentenza di appello si accertava definitivamente, ai soli effetti civili, la sussistenza del delitto di truffa commesso da NOME COGNOME in Bolzano dal 14 ottobre 2013 al 28 dicembre 2016 in quanto, in concorso con NOME COGNOME, nella qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con artifizi e raggiri traeva in inganno NOME, in qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, procurandosi un illecito vantaggio a danno di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE. In particolare, con contratti del 14 ottobre 2013, 15 gennaio 2014, 16 gennaio 2014, 17 gennaio 2014, 18 gennaio 2014 e con un ulteriore contratto del gennaio 2012, si impegnava a costruire per la RAGIONE_SOCIALE sei centrali eoliche al prezzo di 270.000,00 euro più IVA per ogni centrale elettrica. Tra ottobre 2013 e settembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE, in forza dei menzionati contratti, versava a favore della RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 1.313.125 oltre IVA del 10% inclusa. Con successivo accordo datato 28 dicembre 2016, la RAGIONE_SOCIALE, attestata l’incapacitˆ di adempiere agli obblighi assunti con i contratti sopra menzionati, si impegnava a consegnare alla RAGIONE_SOCIALE quattro centrali eoliche entro il 15 giugno 2017. Tale accordo, tuttavia, veniva concluso tacendo a NOME COGNOME i precedenti accordi del 16 dicembre 2016 stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, tramite i quali gli imputati liberavano RAGIONE_SOCIALEÓ dall’obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di RAGIONE_SOCIALE, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da RAGIONE_SOCIALE, essendo pertanto NOME COGNOME consapevole dell’impossibilitˆ dell’adempimento degli obblighi stabiliti dall’atto di transazione del 28 dicembre 2016 e cos’ inducendo NOME COGNOME – COGNOME indotto in errore mediante la trasmissione con inviata in data 21 dicembre 2015 di un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati – a rinunciare alla fornitura degli altri impianti ed altres’ a non richiedere l’immediata restituzione di quanto pagato alla RAGIONE_SOCIALE successivamente fallita ÒNOME
RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’articolo 640 cod. pen., nell’affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa contrattuale.
Si premette che i giudici di appello avevano escluso la sussistenza di una truffa a consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte condotte di truffa, la prima delle quali consistita nell’invio dell’ in data 21 dicembre 2015, con allegato un fascicolo fotografico raffigurante gli impianti mai realizzati, e la seconda consistente nell’aver taciuto, in occasione della stipula dell’accordo transattivo del 28 dicembre 2016, l’esistenza di precedenti accordi datati 16 dicembre 2016, con i quali gli imputati liberavano RAGIONE_SOCIALEÓ dall’obbligo di costruzione di 180 impianti eolici in favore di RAGIONE_SOCIALE, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, si contesta la sussumibilitˆ della seconda condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del delitto di truffa, si deduce che il silenzio non possa integrare il raggiro penalmente rilevante ai sensi dell’art. 640 cod. pen. e che la mera violazione del dovere di buona fede non è automaticamente qualificabile quale raggiro, essendo necessario che il silenzio si inserisca in un più ampio contesto artificioso o fraudolento, idoneo a trarre in inganno la persona offesa.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, si deduce che l’elemento che conferisce allÕinadempimento contrattuale rilevanza penale è il dolo iniziale, ossia la consapevole volontˆ di non adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte sin dal momento della loro conclusione. Nel comportamento dell’imputato non sarebbe ravvisabile tale dolo iniziale, tenuto conto che egli aveva fatto tutto quanto era nelle proprie possibilitˆ per adempiere, fino al momento in cui la crisi aziendale lo aveva costretto a dichiarare fallimento, serbando, dunque, un comportamento incompatibile con l’esistenza di un dolo iniziale.
Infine, l’imputato non avrebbe tratto alcun ingiusto profitto, tenuto conto che quanto incassato era stato poi riservato alla RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Vizio di motivazione ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili sia quanto alla sussistenza di un danno da risarcire sia in relazione alla sua quantificazione, nonchŽ quanto alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile.
Si deduce che, pur avendo riconosciuto la fondatezza dell’appello quanto all’intervenuta prescrizione del reato, in data precedente alla sentenza di primo grado, in relazione alla prima delle due condotte contestate, la Corte di Appello avrebbe confermato interamente le statuizioni civili contenute nella sentenza appellata, senza fornire alcuna valutazione sugli effetti di tale decisione. La sentenza della Corte di appello difetterebbe di unÕapprofondita analisi in ordine all’individuazione e conseguente quantificazione del danno asseritamente sofferto dalla parte civile e in merito alla congruitˆ dell’importo liquidato a titolo di provvisionale rispetto a tale danno, nŽ offrirebbe alcuna adeguata giustificazione in ordine al nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussumibilitˆ della condotta contestata nella fattispecie della truffa, sotto il profilo sia soggettivo che soggettivo, è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno correttamente valorizzato il silenzio serbato – in occasione della stipula tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dell’accordo transattivo del 28 dicembre 2016, con il quale RAGIONE_SOCIALE si impegnava a fornire a quest’ultima quattro impianti – in merito alla circostanza che la stessa aveva giˆ precedentemente, con accordo datato 16 dicembre 2016, liberato RAGIONE_SOCIALEÓ dall’obbligo di costruzione di 180 impianti eolici a suo favore, tra i quali rientravano anche quelli commissionati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cos’ ponendo la RAGIONE_SOCIALE nella sostanziale impossibilitˆ di adempiere allÕobbligazione assunta.
In particolare, nella sentenza di primo grado si specifica che, con tali comportamenti fraudolenti, l’imputato NOME era riuscito a prospettare una falsa realtˆ, consistente nellÕerronea convinzione nella controparte di potere ottenere in un prossimo futuro la fornitura degli impianti eolici, rendendo cos’ redditizio il suo investimento, ed a ingenerare un falso affidamento nelle capacitˆ e nell’onestˆ dell’imputato NOME COGNOME (sentenza di primo grado pag. 30).
Si era trattato, dunque, di un silenzio idoneo ad integrare un raggiro penalmente rilevante, in quanto vertente su un aspetto, quale la possibilitˆ della controparte di eseguire la prestazione promessa, che aveva certamente influito sulla formazione della volontˆ negoziale della persona offesa.
Invero, in tema di truffa contrattuale, è stato affermato che anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle
reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontˆ negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285442 Ð 01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 275463 Ð 04; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 264400 Ð 01).
Quanto all’atto di disposizione patrimoniale indotto da tale errore, esso pu˜ consistere non solo in un atto negoziale ma anche in un comportamento omissivo, che si verifica quando la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe incrementato il suo patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251499 Ð 01; Sez. 2, n. 20249 del 06/05/2025, COGNOME, Rv. 288072 Ð 01; Sez. 2, n. 37474 del 20/09/2024, COGNOME, Rv. 287072 Ð 01).
Quanto al requisito essenziale del profitto tratto dalla commissione della truffa, il quale secondo il ricorrente non sussisterebbe poichŽ quanto incassato sarebbe stato poi versato alla RAGIONE_SOCIALEÓ, si osserva che, anche sul punto, la motivazione dei giudici di merito è logica ed esaustiva avendo correttamente ritenuto che, avendo la persona offesa omesso di avvalersi della clausola risolutiva espressa, per effetto del comportamento fraudolento dellÕimputato, egli aveva omesso anche di pretendere la restituzione degli acconti versati, permettendo quindi alla RAGIONE_SOCIALE di trattenere le somme versate, nonchŽ di guadagnare del tempo prima di dover rimborsare RAGIONE_SOCIALE.
é inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili, con riferimento alla sussistenza di un danno da risarcire sia nella sua quantificazione ed alla liquidazione e quantificazione della provvisionale nella misura di 150.000,00 euro in favore della parte civile.
Va premesso che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell’effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravitˆ dell’illecito penale e di tutte le peculiaritˆ della fattispecie concreta, s’ da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, COGNOME, Rv. 288231 Ð 01; Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, COGNOME, Rv. 186780 Ð 01).
Nella fattispecie, con una censura del tutto generica, si deduce che, poichŽ i giudici di appello avevano escluso nella fattispecie la sussistenza di una truffa a
consumazione prolungata, osservando che venivano in rilievo due distinte e specifiche condotte, la prima delle quali consistita nell’invio dell’ in data 21 dicembre 2015, con allegate le foto giˆ sopra menzionate, e la seconda consistente nel silenzio serbato in occasione della stipula dell’accordo transattivo del 28 dicembre 2016, Çla Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad un nuovo ed autonomo accertamento sul danno parametrato esclusivamente alla condotta residua ovvero il silenzio tenuto dall’imputato in occasione della stipula dell’accordo transattivo del 28 dicembre 2016È (testualmente pag. 16 del ricorso).
In tal modo, il ricorrente omette di confrontarsi con la circostanza che la Corte di appello ha dichiarato estinte per prescrizione entrambe le fattispecie di truffa e non ha ritenuto penalmente irrilevante alcuna delle due condotte, avendo ritenuto che le stesse integrassero ciascuna un’autonoma fattispecie di truffa per la presenza in ognuna di esse di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (pag. 9 sentenza impugnata).
Deve, infine, rilevarsi che la norma di cui allÕart. 573, comma 1, cod. proc. pen., invocata dal ricorrente, non viene in rilevo nel caso in esame in quanto le doglianze proposte con il ricorso attengono anche a questioni di natura penalistica e processualpenalistica. Tale norma ha, invero, quale presupposto che, nel mezzo di impugnazione proposto dinanzi al giudice penale, siano prospettate solo censure riguardanti questioni di natura strettamente civilistica, le sole che possono essere trattate e decise dal giudice civile, al quale in tal caso andranno rimessi gli atti; se per˜ cos’ non è, in quanto le doglianze proposte attengono anche a questioni di natura diversa e le stesse non siano ritenute manifestamente infondate e siano potenzialmente idonee a giustificare – se accolte – l’immediato annullamento del provvedimento impugnato ai fini civili, le stesse non potranno che essere trattate dal giudice naturalmente deputato a deciderle, vale a dire il giudice che si occupa degli affari penali (Sez. 4, n. 11516 del 26/01/2023, Carnevale, Rv. 284361 Ð 01, ove si è riconosciuto che nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 573, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione “sulle questioni civili”, non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l’annullamento della sentenza art. 622 cod. proc. pen.).
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ne discendono, altres’, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile NOME, in proprio e nella qualitˆ di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALEÓ, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessitˆ della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Cos’ è deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME