Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38773 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Roghudi (RC) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, AVV_NOTAIO, per parte civile Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed alle conclusioni depositate ed insistendo per l’accoglimento dello stesso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, per l’imputato NOME COGNOME, che hanno concluso come da note di replica depositate, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per le imputate NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 31/10/2024, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano mandati assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) ed E) della rubrica perchØ il fatto non sussiste. Venivano quindi revocate le statuizioni civili e la confisca disposta con la sentenza di prima grado, conseguentemente disponendo la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
La sentenza appellata veniva invece confermata nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 31/10/2024 propone ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., articolando
unico motivo di censura, che attinge la pronuncia con riguardo ai reati sub capi B) ed E) della rubrica.
In particolare, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen., per avere la sentenza ritenuto, con motivazione solo apparente ovvero illogica e contraddittoria, la non ricorrenza dei requisiti per la configurazione del reato di truffa.
2.1. Al riguardo, censura il ricorrente il passaggio argomentativo che secondo la Corte di appello consentirebbe di ritenere la irrilevanza penale delle condotte poste in essere, ovvero l’avere il COGNOME e la COGNOME e le società coinvolte ritenuto di rivedere gli accordi intervenuti con Banca Antonveneta, ora Monte dei Paschi di Siena, interrompendo, da un certo momento in poi, i pagamenti dovuti all’istituto e intraprendendo trattative; secondo il ricorrente, invero, la Corte di appello avrebbe così omesso di considerare il silenzio maliziosamente serbato dal COGNOME in merito all’estinzione anticipata di 443 contratti di finanziamento e tutte le condotte contestate al capo B), e che il COGNOME aveva il dovere giuridico (negoziale) di comunicazione nei confronti dell’istituto di credito.
2.2. Rileva ancora il ricorrente come le diverse attività decettive poste in essere dal COGNOME, e contestate al capo B), non furono mai comunicate alla controparte e che non potrebbero comunque ritenersi giustificate in ragione di una ritenuta forma di autotutela; si duole vieppiø del fatto che la Corte di appello non abbia valutato le singole condotte contestate sub capo B), di contro emergendo dalla sentenza di primo grado (pag. 53) come l’imputato mai portò in contestazione e compensazione le somme fraudolentemente incassate.
2.3. Il ricorrente quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di truffa contrattuale in ipotesi di contratti continuativi, argomenta circa il fatto che il mancato rispetto, da parte del contraente, delle modalità esecutive del contratto concordate, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifizi e raggiri (Sez. 2, n 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280563-02; Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv 230689).
2.4. Quanto all’ingiusto vantaggio patrimoniale e correlativo danno, deduce il ricorrente come esso risulti dal fatto che, rispetto a 443 contratti di finanziamento estinti anticipatamente, la banca incassò per diverso tempo solo la rata mensile, in luogo del capitale residuo.
2.5. Lamenta poi il ricorrente come la sentenza dei giudici di appello non abbia considerato le conclusioni probatorie cui era giunto il primo giudice circa gli importi dovuti dalla società finanziaria e la soggettività degli schermi societari (pagg 83 e ss.), di contro enfatizzando la consulenza contabile della difesa.
Insiste pertanto il ricorrente per l’annullamento della sentenza con riferimento al capo B) e conseguentemente anche al capo E) della rubrica, essendo la contestazione di autoriciclaggio strettamente connessa.
In data 15/10/2025 l’AVV_NOTAIO, per l’imputata COGNOME, ha depositato memoria con cui insta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della parte civile, rilevando, anche in replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO Generale, come la sentenza abbia motivato in ordine al silenzio asseritamente serbato circa l’estinzione anticipata dei finanziamenti e come nel ricorso manchi argomentazione per sostenere un contributo concorsuale della propria assistita; con ulteriori note depositate in pari data, l’AVV_NOTAIO insiste per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ritenendo non essere stata proposta impugnazione nei confronti della COGNOME.
In data 14/10/2025 gli AVV_NOTAIO, per l’imputato NOME COGNOME, hanno depositato note di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO Generale, con cui chiedono dichiararsi inammissibilità del ricorso di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Deve anzitutto rilevarsi come NOME COGNOME sia stata erroneamente citata, non essendo stato proposto ricorso avverso capi della sentenza che riguardano la suindicata imputata.
1.2. Il ricorso proposto dalla parte civile riguarda invece espressamente gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo ad oggetto capi della sentenza che contengono reati contestati ad entrambi e le argomentazioni svolte in ricorso riguardando condotte che sono ascritte ad entrambi (capi B ed E della imputazione), di talchØ non può ritenersi che la posizione della COGNOME sia rimasta estranea all’impugnazione.
Ciò premesso, deve dirsi come l’obbligo di motivazione sia richiesto con maggior pregnanza e con puntualità di raffronto in caso di difformità di pronunce tra giudici di merito. Tuttavia, al fine di dare risposta alla denuncia di vizio di motivazione, deve osservarsi come la perimetrazione dell’obbligo motivazionale del giudice di secondo grado si atteggi diversamente a seconda che l’esito assolutorio preceda o segua quello di condanna.
In particolare, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, PG in proc. Troise, Rv. 272430-1, dopo avere tracciato l’asimmetria della soglia probatoria richiesta dalle regole di giudizio in relazione ad una pronunzia assolutoria ed a una pronunzia di condanna, ha riconosciuto correlativamente anche una diversa estensione dell’obbligo motivazionale che, al fine di giustificare il ribaltamento della sentenza di condanna, può limitarsi ad un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Pur tuttavia, anche in tal caso Ł prescritta al giudice d’appello una strutturazione rigorosa della motivazione della decisione assolutoria «dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte», al fine di scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice di primo grado, che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova.
2.1. Non Ł sufficiente, dunque, dissentire dalle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma occorre riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte, attraverso un apparato giustificativo degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
Sebbene, dunque, il giudice d’appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non sia tenuto, come invece nel caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, deve tuttavia essere svolta una critica puntuale ed argomentata che possieda una rigorosa forza persuasiva, la cui mancanza si tradurrà in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità ( Sez. 5 n. 7815 del 08/01/2025, N., Rv. 287634 – 01; ancora Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, cit.).
2.2. Nella specie, la Corte di appello ha strutturato la propria motivazione con riferimento agli elementi probatori acquisiti, con operazione di tipo demolitorio con riferimento agli elementi costitutivi del reato di truffa: nello specifico, ha argomentato circa la assenza non solo di un dolo iniziale, ma anche di un silenzio maliziosamente serbato durante l’esecuzione (pag. 11 della sentenza appello), in particolare escludendo la
ricorrenza, con riferimento all’omessa comunicazione all’istituto di credito dell’estinzione anticipata di 443 contratti di finanziamento, di una condotta di induzione in errore nella fase esecutiva del contratto (vds. pag. 13). Ed anche quanto alle contestate condotte distrattive, i giudici d’appello hanno motivato circa la non configurabilità, rilevando come, per accordo intercorso tra le parti, i pagamenti dei clienti non dovessero avvenire direttamente sul conto dedicato, in cui avveniva il prelievo mensile da parte della Banca, bensì sui conti della M3 (vds. ancora pag. 13 sentenza di appello). La sentenza ha poi escluso che potesse esservi stata induzione in errore nella fase esecutiva, posto che l’interruzione dei pagamenti da parte della società finanziaria Ł stata non solo palesata con la chiusura del conto dedicato, ma anche comunicata espressamente alla Banca sin dal 2013, come risultante dalle prove dichiarative assunte e provenienti dagli stessi dipendenti dell’istituto bancario (pagg. 8-9 e 12 della sentenza di appello).
2.3. La sentenza ha tuttavia omesso un confronto critico puntuale con la sentenza di prime cure in relazione alla omessa comunicazione dell’estinzione anticipata di 443 finanziamenti. Invero, sul punto la Corte territoriale ha escluso che la omessa comunicazione della estinzione anticipata deifinanziamenti potesse integrare raggiro idoneo alla induzione in errore, potendo assumere «rilevanza penale solo qualora tale omissione si fosse protratta fino alla conclusione di un accordo transattivo in cui la Banca, non informata di vantare tali crediti nei confronti della controparte, avesse sottoscritto un negozio ingiustamente svantaggioso, prestando così un consenso che altrimenti non avrebbe dato» (pag. 13 sentenza impugnata).
Così facendo, tuttavia, i giudici di appello hanno meramente esposto le diverse conclusioni cui sono giunti nella lettura del materiale probatorio, senza dotare il ragionamento di una maggior forza persuasiva con riferimento al diverso ragionamento ed alle differenti conclusioni dei giudici di prime cure. A ben vedere, infatti, risulta omesso ogni confronto con la motivazione della sentenza di primo grado, che ha invece rinvenuto l’artifizio nel mancato rispetto, da parte degli amministratori delle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle modalità di esecuzione del rapporto regolato dalla convenzione con l’istituto di credito, con specifico riferimento alla mancata comunicazione delle estinzioni anticipate (continuando nel contempo a simulare la prosecuzione dei rapporti con la sola corresponsione dei rimborsi mensili) e l’ingiusto profitto nella «riscontrata disponibilità di elevatissime somme di denaro cui le società del RAGIONE_SOCIALE non avrebbero avuto diritto» (vds. pag. 86 della sentenza di primo grado).
La motivazione della sentenza impugnata risulta sul punto quindi carente, mancando un confronto critico che consenta di disarticolare il ragionamento del primo giudice e conferire dunque maggiore pregnanza persuasiva a quello operato dai giudici di appello.
La motivazione si pone, poi, nello sviluppo dell’argomentazione in punto di ingiusto profitto e corrispondente altrui danno, come mancante anche nella misura in cui omette di confrontarsi con i profili di profitto e danno individuati dal primo giudice (pag. 86 della sentenza di primo grado), e che sarebbero conseguiti, per effetto del silenzio serbato nella fase esecutiva del contratto, alla sottrazione alla Banca della disponibilità immediata delle somme derivante dalla estinzione anticipata dei finanziamenti ed alla correlata acquisita disponibilità delle medesima liquidità da parte della società finanziaria.
La motivazione risulta vieppiø carente sul profilo dell’elemento soggettivo (vds. pag. 15 della sentenza impugnata) laddove omette di confrontarsi con le diverse conclusioni della sentenza di primo grado; risulta vieppiø intrinsecamente contraddittoria laddove ha escluso ogni volontà decettiva per l’avere il COGNOME agito manifestando apertamente le sue
doglianze all’istituto di credito, senza svolgere però alcuna considerazione in riferimento a quelle modalità della condotta, quali appunto l’omessa comunicazione della estinzione anticipata di 443 finanziamenti, in cui si sarebbero invece anche sostanziati gli artifizi (si legge a pag. 15 della sentenza impugnata, per sostenere l’assenza di dolo, che l’imputato «altrimenti non avrebbe manifestato apertamente le proprie doglianze e avrebbe viceversa agito in maniera occulta»).
In conseguenza delle superiori considerazioni, la motivazione della sentenza impugnata risulta meramente apparente anche sul capo E) (vds. p. 6 pag. 16 sentenza impugnata: «Dall’insussistenza de fatto truffaldino ascritto al capo B), discende altresì l’insussistenza delle altre fattispecie delittuose per le quali Ł intervenuta condanna») e sulle singole posizioni degli imputati.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra deduzione difensiva, di cui alle memorie depositate, e portano all’annullamento della sentenza agli effetti civili.
A norma dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per nuovo giudizio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamento delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME