Truffa Contrattuale: Quando il Raggiro Emerge Durante l’Esecuzione del Contratto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29010/2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale commerciale: la truffa contrattuale. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’attività fraudolenta non deve necessariamente precedere o coincidere con la stipula di un accordo, ma può manifestarsi anche in un momento successivo, durante la fase esecutiva del rapporto, essendo comunque idonea a integrare il reato.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda un imprenditore condannato nei gradi di merito per truffa. La sua condotta consisteva nell’aver ottenuto una fornitura di merce rassicurando la parte venditrice che il pagamento sarebbe avvenuto contestualmente alla consegna successiva. Tuttavia, al momento della seconda fornitura, l’imputato, dopo aver ricevuto anche i nuovi beni, rinviava nuovamente il pagamento per poi rendersi del tutto irreperibile, causando un evidente danno economico alla vittima.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
La Decisione della Corte: un Pilastro della Truffa Contrattuale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente qualificato la condotta dell’imputato come truffaldina, basandosi su elementi logici e coerenti con i fatti accertati. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione estensiva del momento in cui il raggiro può configurarsi.
Il comportamento fraudolento non si è limitato a un semplice inadempimento contrattuale, ma si è sostanziato in una vera e propria macchinazione volta a ingannare la controparte. La promessa di pagamento alla consegna successiva è stata l’espediente per ottenere la prima fornitura e, soprattutto, per creare la fiducia necessaria a ricevere la seconda, con l’intento premeditato di non saldare mai il dovuto.
Le Motivazioni
La Cassazione ha evidenziato come l’induzione in errore, elemento chiave della truffa, sussiste non solo quando l’attività fraudolenta è originaria e precede la conclusione del contratto, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesta in una fase successiva, ovvero durante l’esecuzione del rapporto. Ciò che rileva è il nesso di causalità tra la condotta ingannatoria, l’errore della vittima, il conseguente atto di disposizione patrimoniale (la consegna della merce) e l’ingiusto profitto dell’agente con correlativo danno per la parte offesa.
A sostegno di questa tesi, l’ordinanza richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 5046/2021), secondo cui il delitto di truffa può realizzarsi anche attraverso comportamenti posti in essere nel corso della dinamica contrattuale. La condotta dell’imputato, che rassicurava la vittima per ottenere ulteriore merce per poi sparire, è stata giudicata come un chiaro esempio di ‘raggiro’ penalmente rilevante.
Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti di riflessione per operatori commerciali e professionisti. Essa conferma che la linea di demarcazione tra mero inadempimento civile e truffa contrattuale penale è determinata dalla presenza di un ‘quid pluris’, ovvero un comportamento malizioso e ingannatorio che va oltre la semplice mancata esecuzione di un’obbligazione. La decisione sottolinea l’importanza di valutare l’intero contesto della relazione commerciale per identificare eventuali intenti fraudolenti. Per le imprese, ciò si traduce nella necessità di adottare cautele non solo nella fase di stipula dei contratti, ma anche durante la loro esecuzione, prestando attenzione a comportamenti anomali o promesse elusive che potrebbero celare un disegno criminoso. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende sancisce la definitività della vicenda e ribadisce la ferma posizione della giurisprudenza nel contrastare le frodi in ambito commerciale.
Quando si configura il reato di truffa contrattuale?
Il reato di truffa contrattuale si configura non solo quando l’inganno avviene prima o al momento della stipula del contratto, ma anche quando il comportamento fraudolento, diretto a indurre in errore la vittima, si manifesta nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, causando un danno patrimoniale.
Una promessa di pagamento non mantenuta è sufficiente per integrare la truffa?
No, un semplice inadempimento non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, è necessario un ‘quid pluris’, ovvero un comportamento fraudolento (raggiro o artifizio) che induca in errore la controparte. Nel caso specifico, le rassicurazioni reiterate per ottenere ulteriore merce, seguite dalla sparizione, hanno costituito tale raggiro.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29010 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto ‘nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha qualificato la condotta del ricorrente sulla base degli elementi di fatto con corretti argomenti logici (si veda, in particolare, pag. 2 sul comportamento fraudolento dell’imputato al momento della consegna, ove la Corte ha sottolineato che per ottenere la merce egli aveva rassicurato la vittima che avrebbe pagato alla successiva consegna, in occasione della quale, pur ricevendola, nuovamente ne aveva rinviato il pagamento per poi rendersi irreperibile) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa contrattuale;
che l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente; nel corso, cioè, dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 dep. 09/02/2021, Cantone, Rv. 280563 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.