Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3183 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Manocalzati il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che conclude chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con condanna alle spese, come da nota spese depositata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/03/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, confermava la sentenza del Tribunale di Avellino del 25/05/2023, con cui l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato ascritto e, concess e le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, con pena sospesa, con condanna altresì al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute da parte civile.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c ) , cod. proc. pen., nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione e conseguente nullità della sentenza di appello, per violazione degli artt. 125, 546, comma 3, e 604 cod. proc. pen.
Al riguardo, il ricorrente rileva come la sentenza di primo grado sia stata depositata dal primo giudice corredata da motivazione afferente ad un diverso caso e poi sostituita irritualmente mediante procedura di correzione: si tratta, dunque, a parere del ricorrente, di ipotesi di motivazione inesistente, non sanabile, con conseguente nullità derivata della sentenza di appello.
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il ragionamento dei giudici di appello, che avrebbero tratto il dolo iniziale interamente dal comportamento successivo dell’imputato, costituirebbe una petizione di principio e una inversione logica inammissibile e trascurerebbe elementi fattuali in contrasto con tale ricostruzione (quali l’avere il NOME effettivamente ordinato il materiale presso la ditta RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale non avrebbe poi individuato alcun artifizio o raggiro con efficienza causale sulla determinazione volitiva della vittima.
La motivazione si profilerebbe vieppiù carente, a parere del ricorrente, nella parte in cui non spiega perché quella adotta ta sia l’unica ricostruzione plausibile.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Al riguardo, il ricorrente deduce la valutazione del compendio probatorio essere parziale ed illogica, oltre che intrinsecamente contraddittoria e carente, per non essersi confrontata criticamente con la versione dell’imputato, e per carat terizzarsi per affermazioni apodittiche e sganciate dagli elementi probatori. In particolare, assume il ricorrente essere viziato il ragionamento della Corte di appello laddove ha ritenuto la mancata restituzione dell’acconto ricevuto dall’imputato come prova del dolo ini ziale anziché come conseguenza dell’inadempimento , o laddove ha assunto, assertivamente, che il NOME non avesse mai avuto alcuna intenzione di eseguire il montaggio degli infissi.
Insta pertanto per l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo, esso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza integra un’ipotesi di nullità, ma non di inesistenza del provvedimento (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 -01).
Inoltre, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado – cui è assimilabile l ‘ipotesi di motivazione graficamente presente ma contenente riferimenti a vicende processuali ed a protagonisti del tutto diversi da quelli oggetto del processo – non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, dovendo invece lo stesso giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 -01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287505 -01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271735 -01; S ez. 3, n. 48975 del 19/06/2014, G. K., Rv. 261149 -01; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, P.M. in proc. Spigarelli. Rv. 259979 -01 in parte motiva).
I motivi secondo e terzo – che possono essere esaminati congiuntamente, posto che con entrambi, pur a fronte di censure formalmente diverse, il ricorrente finisce per opporre una diversa rilettura del materiale probatorio – risultano generici e meramente reiterativi dei motivi di appello, oltre che manifestamente infondati in punto di diritto.
2.1. Invero, la Corte territoriale, con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, oltre che corretta in punto di diritto, ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto la fattispecie concreta sussumibile in quella astratta contestata, dando rilievo ad elementi fattuali e di ordine logico aderenti alle risultanze processuali. Inoltre, ha esaminato e valutato in modo critico anche la versione dei fatti fornita dall’imputato, disattendendola motivatamente (vds . pagg. 4-5 sentenza impugnata).
Con detta motivazione il ricorrente non si confronta, meramente opponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, lettura che risulta in alcuni casi peraltro anche parziale: invero, dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello risulta che le fatture prodotte, relative ad acquisto di materiali da parte del NOME presso la RAGIONE_SOCIALE, datavano ad epoca successiva alla consumazione della truffa, con il conseguimento del relativo ingiusto profitto, e che la loro riferibilità all’ogg etto di causa è risultata meramente affermata dal solo imputato (vds. ancora sentenza cit., pag. 5).
2.2. Anche in punto di elemento soggettivo, il ragionamento probatorio risulta esposto con motivazione compiuta, congruente e logica, nonché conforme nei due gradi di giudizio ed ancorata agli elementi probatori emersi.
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, COGNOME NOME c/ NOME, Rv. 277708 -01; Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448 -01; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME e altro, Rv. 258203 -01;).
Nella specie, la Corte territoriale ha indicato e valorizzato gli elementi fattuali coevi, quali la misura dell’acconto richiesto (12.000 euro), e di ordine logico -inferiti da condotte anche successive, quali le plurimi rassicurazioni, la unilaterale apposizione di postilla al contratto con indicazione di ditta fasulla ed il confezionamento di false lettere di avvocati – sintomaticamente indicativi della presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento della assunzione della obbligazione. Si tratta, dunque, di valutazione esposta con motivazione, logica, coerente e congruente nel doppio grado di giudizio, rispetto alla quale non vengono dedotti vizi sindacabili in questa sede, bensì meramente riproposte censure in fatto.
2.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore e diversa argomentazione difensiva.
2.4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma che si stima di determinare, avuto riguardo alla natura dei motivi, in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
2.5. Va infine accolta la richiesta di parte civile di condanna dell’imputato alla refusione delle spese sostenute in relazione all’odierno grado, in quanto la parte civile ha esplicato, attraverso il deposito di argomentate conclusioni scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi ed ha fornito un contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 -03).
Dalle voci richieste in nota spese va tuttavia espunta quella relativa alla fase introduttiva, pari ad euro 567,00, dovendo pertanto il ricorrente essere condannato alla rifusione della minor somma di euro 1.607,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1607,00 oltre accessori di legge.
Così è deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME