Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25980 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 23/04/1977
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato COGNOME in difesa di COGNOME che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato.
I
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che il 27/9/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al delitto di truffa aggravata ai d della proprietaria di un immobile preso in locazione per un periodo di sei mesi asserendo di aver corrisposto il prezzo, oltre a 1000 euro in garanzia, tramite un bonifico bancario del quale ha riferito il numero, poi rivelatosi falso, così inducendo in errore la predetta circa la propria s contrattuale.
Ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione di legge, con riferimento all’art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di truffa, asserendo non pote ritenere la sussistenza di artifici e raggiri in virtù della mera indicazione di un bonifico in ìnesistente all’atto della sottoscrizione di un contratto di locazione di breve durata, trattand a suo avviso, di condotta da parificarsi al versamento del prezzo pattuito mediante assegni privi di copertura, inidonea a trarre in inganno la controparte nel difetto di rassicurazioni sull’esiste di provvista, né rileverebbero le rassicurazioni fornite in un secondo momento alla locatrice “collocandosi queste a valle della contestata truffa contrattuale”.
1.2. COGNOME Vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, anche per omessa risposta alle deduzioni difensive in punto di recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenua generiche concesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, in tema di truffa contrattuale, integra artificio o raggiro qualsiasi condotta idonea a trar inganno il soggetto passivo perché posta in essere con un malizioso comportamento dell’agente idonea a creare un ragionevole affidamento sul regolare adempimento da parte dell’agente.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della condotta ingannatoria posta in essere maliziosamente dal ricorrente, simulando l’effettuazione di un bonifico in favore della locatrice per importo corrispondente al pagamento di quattro mesi di locazione oltre al deposito cauzionale, fornendo anche a tal fine un numero di bonifico falso, ed inserendo tale numero di bonifico anche nel contratto di locazione, così conseguendo l’ingiusto profitto del godimento del bene senza pagare il canone di locazione, con corrispondente danno per la persona offesa.
Anche a voler seguire la similitudine proposta dal ricorrente con altro mezzo di mezzo di pagamento, quale l’assegno bancario, in ipotesi privo di copertura, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione riconosce che, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura, che non costituisce – di norma – raggiro
idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, concorre però ad integrare l’elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell’agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 – 01), così come nella sentenza impugnata sì è riconosciuto il malizioso comportamento dell’agente non già nel mero mancato pagamento dei canoni di locazione, bensì nella simulazione di tale pagamento con l’indicazione di un bonifico mai effettuato, perfino con l’indicazione del numero di questo trascritto nel contratto di locazione.
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte di un atto di appell che esplicitamente contestava la rilevanza dei precedenti penali ai fini della ritenuta recidiv rilevando non potersi riconoscere nella reiterazione del reato un sintomo della maggiore pericolosità del ricorrente alla luce dei predetti precedenti, la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo la questione proposta, limitandosi ad una generica valutazione di congruità della pena inflitta, alla luce della “condotta complessivamente considerata, con particolare riguardo al danno cagionato ed alla particolare spinta delittuosa dimostrata dall’imputato”.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
All’inammissibilità del motivo di ricorso concernente la responsabilità del ricorrente, consegue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice del rinvio con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025
Il Consigliere estensore
Luci a Imperiali