Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 683 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GESUALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2024, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 640 cod. pen. – per aver indotto in errore, con artifici e raggiri, NOME COGNOME, circa il buon esito dell’emissione di un contratto assicurativo RCA sulla base di un corrispettivo di complessivi euro 1.336, puntualmente versati dalla persona offesa -, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ravvisato gli estremi del reato di truffa sulla base di un’illogica ricostruzione degli artifici e raggiri asseritamente posti in essere dal ricorrente e, più in generale, sulla base di un errata prospettazione dei rapporti contrattuali tra le parti. Affidandosi acriticamente alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale non ha considerato che le rassicurazioni dall’imputato alla vittima circa la restituzione delle somme dalla stessa versate, ritenute dalla Corte distrettuale prova del raggiro, sono state fornite dopo la conclusione del contratto e della consegna della polizza assicurativa temporanea. Sicché è stato attribuito, illogicamente, rilievo penalistico alla condotta di mero inadempimento contrattuale, in assenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Le rassicurazioni espresse dall’imputato, successive al contratto, costituirebbero un “post factum” non punibile, anche alla luce della consegna della polizza temporanea.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., per non avere la Corte valutato adeguatamente la particolare tenuità del fatto e l’assenza di abitualità della condotta.
2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen., attesa la mancata valutazione di circostanze – quali, segnatamente, la condotta inscritta nella cornice di normali rapporti contrattuali tre le parti -, nell concreta determinazione della pena.
2.4 Col quarto motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen.
2.5 Il quinto motivo ha per oggetto la violazione dell’art. 20 bis cod. pen. Diversamente da quanto ritenuto in motivazione, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria è compatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l’interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici: infatti, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, egli può essere sottoposto all’esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo. La difesa cita, al riguardo, Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551 – 01).
2.6 Col sesto motivo si deduce violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale, con ordinanza del 23 gennaio 2025, provveduto a una correzione materiale avente a oggetto l’applicazione della provvisionale in assenza d’impugnazione della parte civile.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Sono altresì pervenute le conclusioni nell’interesse della parte civile, con allegata la nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al quinto e al sesto motivo, ciò che impone l’annullamento della gravata sentenza rispetto alle relative statuizioni, nelle forme precisate infra, sub 6. I motivi dal primo al quarto sono, invece, inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01). Non considera, il ricorrente, il dirimente argomento – valorizzato in motivazione per disattendere l’assunto difensivo del mero inadempimento contrattuale – delle condotte immediatamente successive alla stipula del contratto assicurativo, vale a dire le reiterate rassicurazioni, fornite dall’imputato, circa il buon esito dell trattativa; dette rassicurazioni sono state ritenute, con motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, quali “raggiri”, richiesti dall’art. 640 cod. pen. ai fini della configurabilità del reato, in quanto condotte idonee a ingenerare nella persona offesa un ragionevole affidamento circa l’esecuzione della controprestazione.
L’epilogo delle reiterate condotte decettive assunte dall’imputato in seguito al versamento, da parte della vittima, delle somme indicate in rubrica (condotte
quali, nell’ordine: appuntamenti fissati dal NOME, cui egli mancava di presentarsi, messaggi telefonici in cui egli accampava scuse per la mancata consegna della polizza) è stato individuato dai giudici del merito nella consegna di una falsa polizza temporanea (ciò che impediva alla vittima, in assenza di valida assicurazione, di partire per l’Albania, costringendola a restare bloccata nel porto di Bari), ultimo tassello della catena di raggiri, che spingeva la vittima a sporgere querela.
Indiscussa, dunque, la correttezza della doppia valutazione conforme circa le condotte estrinsecatesi in continui raggiri, neppure può dubitarsi della sussistenza del danno cagionato alla persona offesa, inteso come detrimento del suo patrimonio: come chiarito da questa Corte, «in materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l’aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale: Sez. 2, n. 34722 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 260029 – 01).
Peraltro, anche a voler seguire l’assunto difensivo del mero inadempimento contrattuale, anziché della truffa, deve evidenziarsi che «in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 -01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice distrettuale aveva assolto gli imputati sul presupposto che l’intento ingannatorio, volto a carpire la fiducia della controparte in ordine alla stipulazione di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, tacendo maliziosamente la crisi finanziaria dell’impresa alienante, era escluso dalla circostanza che, dopo la conclusione del preliminare, gli stessi avevano completato i lavori, si erano attivati per ottenere la regolarizzazione urbanistica e l’agibilità dell’immobile, depositando altresì l’importo pagato dagli acquirenti su conti dell’impresa; vedi anche Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, Del, Rv. 242296 – 01: «sussiste il reato di truffa “contrattuale” anche nell’ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l’illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazion del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall’agente»).
E, il ricorrente, nel sostenere “l’assoluta mancanza di volontà dolosa” (v. p. 3 del ricorso) circa la preordinazione del mancato inadempimento, è del tutto generico e asseverativo, non riuscendo a scalfire in alcun modo la prospettazione accusatoria.
3. I motivi secondo, terzo e quarto sono manifestamente infondati.
Quanto all’invocata causa di esclusione della punibilità, si ribadisce quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità circa l’inidoneità della mera occasionalità della condotta a fornire, di per sé, un parametro sufficiente a fondare la causa di non punibilità in parola (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 – 01: «ii fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità). Il motivo è, inoltre, aspecifico, ove si consideri che la Corte territoriale nell’escludere COGNOME la COGNOME riconducibilità COGNOME della COGNOME concreta COGNOME fattispecie COGNOME nell’alveo dell’inoffensività delineato dall’art. 131 bis cod. pen., ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e il danno scaturito dal reato; mentre il ricorrente – trascurando la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale delle sentenze di merito, conformi quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della condotta – si limita a reiterare “la limitata entità dell’episodi contestato” e l’essere “il fatto delittuoso avvenuto in ambito contrattuale”, in tal modo disallineando la censura dal fondamento giustificativo del diniego della causa di non punibilità in parola (Sez. 5, n. 11544 del 24/01/2022, Grab, n.nn.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le ulteriori doglianze, relative agli artt. 133 e all’art. 62 bis cod. pen., soffrono del medesimo limite – la carenza di specificità, intesa come sopra delineata, vale a dire come mancato confronto con le ragioni rese dai giudici di merito – già illustrato con riguardo all’invocata causa di non punibilità, riproponendo il ricorrente, quale argomento a supporto delle censure sulla determinazione della pena, l’assunto, palesemente infondato, della cornice di normali rapporti contrattuali tre le parti in cui la sua condotta si sarebbe inscritta.
4. Il quinto motivo è fondato.
La Corte d’appello, nel disattendere la censura, ha affermato che “stante l’avvenuta concessione della sospensione condizionale, è inammissibile la richiesta di conversione della pena inflitta”.
In assenza di ulteriori precisazioni fornite in motivazione, si può presumere che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si sia basato sul regime che, ratione temporis, la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie. Il fatto imputato, nonché l’atto d’appello con cui si è dedotta la censura in esame, sono precedenti rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che introduceva nel codice di rito l’art. 545 bis, nella seguente formulazione: “quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti”.
Tanto ipotizzato, si osserva che la sentenza impugnata non ha però considerato pronunce della Cassazione (v. Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01), precedenti l’adozione della gravata sentenza, che hanno invece ammesso la possibilità di applicare le pene sostitutive anche nei casi in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena.
In particolare, con la citata sentenza “Tronco”, Rv. 287354 – 01, la Quinta sezione ha statuito che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato»; in motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l’applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una “tertia lex” non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità (con rinvio a Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).
In disparte le superiori argomentazioni, sufficienti a dar conto della fondatezza del motivo, mette conto osservare che, prima della sentenza impugnata (resa in data 13 dicembre 2024), il testo dell’art. 545 bis, cod proc. pen. è stato modificato dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3; il primo comma dell’art. 545 bis, cod proc. pen. recita: «1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il
giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.»
Il cit. art. 2 Igs. 19 marzo 2024, n. 3, ha soppresso le parole, di cui al comma 3 del 545 bis: «; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689».
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente alla provvisionale, che elimina, nonché limitatamente al punto relativo alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il riscorso. Rigetta la domanda della parte civile di rifusione delle spese di giudizio, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione
(–‘5
proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente alla provvisionale, che elimina, nonché limitatamente al punto relativo alla pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il riscorso. Rigetta la domanda della parte civile di rifusione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il consigliere estensore COGNOME
Il presidente