Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51265 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 7 settembre 2021 dal Tribunale di Padova nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 640 cod. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistere il dolo iniziale, sulla base di una serie di circostanze non univoche, pervenendo all’affermazione aprioristica e indimostrata della originaria volontà truffaldina. In realtà, l’imputa non avrebbe mai celato la propria identità agli acquirenti (presentandosi con il nome di battesimo e fornendo loro il proprio cellullare), né avrebbe taciuto loro la provenienza dall’estero dei veicoli e – tranne la truffa in danno di COGNOME – la conseguente materiale indisponibilità al momento. Neppure sussisterebbe il raggiro costituito dalla vendita della medesima vettura a due diversi acquirenti, emergendo per tabulas come si trattasse di automobili ben distinte. Il successivo inadempimento, da ricondursi pertanto a un ambito schiettamente civilistico, discenderebbe solo dal tracollo finanziario della società per gli illeciti di u dipendente, con conseguente impossibilità di onorare i contratti (salvo quello con COGNOME, già unilateralmente risolto da quest’ultimo prima della scadenza del termine per la consegna del bene). Sarebbe probatoriamente neutra, infine, la successiva irreperibilità del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen. e 546, lett. e), cod. proc. pen. – l’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale, posto che il lasso di tempo intercorso con i fatti pregressi è superiore al termine di legge e la vicenda passata non assumerebbe valore sintomatico rispetto alla continuità di impulso delinquenziale. La dosimetria poi sarebbe viziata dalle già accennate non corrette considerazioni sulla doppia vendita di una vettura.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è per lo più limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710).
2. Nella ricostruzione operata dalla doppia conforme valutazione dei giudici veneti per ognuno dei quattro episodi in contestazione, la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è ricavabile dai tentativi di celare le proprie generalità (anche firmandosi NOME piuttosto che NOME), spingendo le persone offese ad affrettarsi a versare la caparra per assicurarsi l’affare, garantendo – anche per iscritto – la già conseguita proprietà dei veicoli da parte del venditore, temporeggiando e accampando scuse per ritardare l’emersione della frode fino a interrompere le comunicazioni e a rendersi irreperibile. Risulta già perfezionato il reato in danno di NOME, poiché la sua comunicazione di recesso è stata trasmessa quando gli eventi di danno e di profitto si erano già verificati. Non vi è alcuna prova che la (mai accertata) sottrazione di somme ad opera di un collaboratore abbia effettivamente inciso sulla possibilità di adempiere all’obbligazione di consegna dei beni.
Il ricorrente, attraverso la censura dell’interpretazione delle prove a suo carico, propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
Quanto alla censura relativa alla asserita insussistenza della doppia vendita della stessa Porsche Macan, occorre rilevare come una simile doglianza non risulti – come può agevolmente evincersi dall’atto di gravame – previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In ordine alla recidiva, nota correttamente la Corte lagunare come i fatti per cui si procede siano espressione – per i mezzi, le modalità, il danno provocato e la reiterazione nel tempo – di un’aumentata pericolosità sociale. A conferma di ciò, si indica una sequenza recidivante di chiara pregnanza (risultano passate in giudicato, subito prima della commissione, a partire dal 2016,, dei fatti per cui si procede, condanne per plurime truffe, appropriazione indebita e ricettazione, con reati commessi sin dall’età di ventisei anni). I nuovi gravi delitti, data la tipologi l’omogeneità, la non occasionalità, la collocazione temporale dei reati precedenti e l’inutilità dei benefici già reiteratamente concessi, risultano senza dubbio espressivi di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza del reo.
Correttamente, peraltro, il dies a quo per il computo della recidiva nel quinquennio viene individuato nella data in cui è divenuta definitiva la precedente
condanna (5 aprile 2013). Il calcolo dei cinque anni va infatti effettuato considerando non la data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021, Amadasi, Rv. 281860).
La Corte conferma la correttezza della dosimetria della pena, peraltro inferiore alla media edittale, operata dal Tribunale, congruamente motivando con particolare riguardo alle modalità insidiose della condotta, al rilevante valore del danno cagionato, alla intensità del dolo, alla mancanza di resipiscenza e di forme riparatorie.
La graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente