Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49939 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49939 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
TAMPIERI
che ha concluso chiedendo il rigetto il difensore della parte civile ha presentato conclusioni e nota spese
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 28 ottobre 2022 la Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del tribunale che ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME per concorso in truffa.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
COGNOME NOME:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta competenza del tribunale di Trento.;
3.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al rigetto dell’eccezione di tardività della querela,
3.3. vizio della motivazione con riguardo alla affermata responsabilità a titolo di concorso;
3.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della truffa.
COGNOME NOME NOME motivi del tutto sovrapponibili così sintetizzati:
4.1. violazione di legge per tardività della querela;
4.2. violazione di legge per ritenuta competenza territoriale essendo invece competente il tribunale di Vicenza;
4.3. violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato;
4.4. violazione di legge in ordine al concorso nella realizzazione della truffa
Considerato in diritto
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro sovrapponibilità, sono infondati.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la querela tempestive considerato che la persona offesa COGNOME NOME è venuta a conoscenza del tentativo di incasso del primo assegno in data 15 gennaio 2017 quando è stata contattata dalla banca.
Infondato è il motivo che investe la competenza territoriale, correttamente ritenuta dal tribunale prima e della Corte d’appello poi alla luce dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod, proc, pen.
Deve premettersi che la disciplina della incompetenza per territorio ha carattere meno rigido di quella che regola la incompetenza per materia o la incompetenza funzionale, considerato che l’esigenza di determinare ed assicurare una competenza ratione loci si fonda su motivi di opportunità (facilità nell’accertamento dei fatti), che non investono l’intrinseca idoneità del giudice alla funzione e non incidono, quindi, in modo decisivo sulla vicenda processuale.
La normativa vigente consente infatti di rilevare ed eccepire l’incompetenza per territorio non già in ogni stato e grado come quella per materia o funzionale, ma entro limiti temporali stabiliti a pena di decadenza, oltre i quali la questione rimane preclusa, e ciò a testimonianza, come si legge nella relazione al progetto preliminare del codice, della minore “preoccupazione” che detta questione desta nel legislatore, attento piuttosto a predisporre una disciplina improntata a mere “ragioni di celerità”. Deve premettersi che la disciplina della incompetenza per territorio ha carattere meno rigido di quella che regola la incompetenza per materia o la incompetenza funzionale, considerato che l’esigenza di determinare ed assicurare una competenza ratione loci si fonda su motivi di opportunità (facilità nell’accertamento dei fatti), che non investono l’intrinseca idoneità del giudice alla funzione e non incidono, quindi, in modo decisivo sulla vicenda processuale.
La normativa vigente consente infatti di rilevare ed eccepire l’incompetenza per territorio non già in ogni stato e grado come quella per materia o funzionale, ma entro limiti temporali stabiliti a pena di decadenza, oltre i quali la questione rimane preclusa, e ciò a testimonianza, come si legge nella relazione al progetto preliminare del codice, della minore “preoccupazione” che detta questione desta nel legislatore, attento piuttosto a predisporre una disciplina improntata a mere “ragioni di celerità”.
È insito nel sistema, così come delineato, il principio secondo cui la competenza territoriale deve essere dal giudice verificata, se – com’è accaduto nella specie non si è celebrata l’udienza preliminare subito dopo l’accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, e la verifica non può che avvenire allo stato degli atti in quel momento disponibili (capo di imputazione ed atti eventualmente posti a disposizione dalle parti a tal fine). Ne consegue che, determinatasi, per effetto del previsto sbarramento cronologico e della preclusione ad esso connessa, la perpetuatio jurisdictionis, l’affermata competenza per territorio rimane insensibile anche ad eventuali eventi istruttori o decisori successivi e di significato diverso da quello espresso dai dati in precedenza valutati. Ciò significa che la verifica della competenza territoriale, se ritualmente devoluta al giudice dell’impugnazione, deve essere da questo fatta con valutazione ex ante, ancorata cioè alle emergenze fattuali così come cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il
termine di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, non potendo quanto di diverso eventualmente evidenziato dalla successiva dinamica dibattimentale essere preso in considerazione per tale verifica, che ha ad oggetto la correttezza o meno della soluzione adottata in ordine ad una questione preliminare, che, proprio perché tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento, anche perché verrebbe così vanificato il richiamato principio della perpetuatio jurisdictionis. (in tal senso Cass. n. 33435/2006 Rv. 234348; n. 49754/2012 Rv. 254100; n. 4876/2017 Rv. 269212).
Venendo al caso in esame deve rilevarsi che è vero che, come affermato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18 del 2000, la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. E deve aggiungersi che nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e allo stesso tempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa Ma è altresì vero che dal capo di imputazione risulta che i titoli venivano posti all’incasso da una terza persona, estranea al reato. Ne consegue che al momento della valutazione della competenza il tribunale ha correttamente ritenuto la propria competenza sul presupposto certo che in Trento si era svolta una parte dell’azione consistita nell’assunzione dell’obbligazione e nella consegna dei titoli. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. I motivi che investono la responsabilità sono inammissibili perché i ricorrenti si sono limitati a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle loro responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (sussistenza di una condotta artificiosa e concorso
dei prevenuti nella realizzazione dell’inganno) ancora messi in discussione in questa sede.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che vengono liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.