Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5191 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5191 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio relativamente ai capi a) e c) per intervenuta prescrizione, con le conseguenti statuizioni; il rigetto nel resto del ricorso ed il rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine al capo b);
uditi per le parti civili:
l’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, in qualità (a) di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme in difesa della parte civile COGNOME NOME; (b) di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme in difesa delle parti civili COGNOME NOME cl.69, e COGNOME NOME; (c) di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme in difesa della parte civile COGNOME NOME cl.68, COGNOME NOME cl.37 e COGNOME NOME cl.47; (d) di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme in difesa di COGNOME
NOME, cl.71, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha insistito per il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese per le difese sostituite;
lAVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostituto per delega orale dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE in difesa della parte civile COGNOME NOME, cl.53, che ha insistito per il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese;
lAVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Lamezia Terme in difesa di COGNOME NOME che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna di NOME COGNOME:
-per molteplici reati di truffa, consistiti nell’avere fraudolentemente carpito i risparmi di diversi clienti che avevano fatto affidamento sulla sua qualifica di consulente della Banca RAGIONE_SOCIALE, inducendo gli stessi a consegnare cospicue somme di denaro che tratteneva senza effettuare gli investimenti promessi;
-per il reato previsto dall’art. 166, comma 1, lett. a) d.lgs n. 58 del 1998 consistito nell’ avere esercitato abusivamente la raccolta del risparmio, senza esserne abilitato;
per il reato di autoriciclaggio consumato trasferendo il denaro provento delle truffe dapprima su conti esteri a lui intestati e, poi, investendolo su piattaforme online , così dissimulandone definitivamente la provenienza delittuosa.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva quanto segue.
2.1. Violazione di legge (artt. 640 e 157 cod. pen.) e vizio di motivazione: le truffe contestate al capo a), contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbero ‘ a consumazione prolungata ‘; la struttura del reato contestata sarebbe infatti quella di una ‘ truffa contrattuale ‘ che si consuma quando interviene la deminutio patrimonii ; pertanto, il reato si sarebbe perfezionato con la stipula del contratto di investimento e la consegna del denaro da parte degli investitori; sarebbe invece irrilevante ai fini della consumazione della truffa il fatto che successivamente il ricorrente (a) abbia versato periodicamente agli investitori somme a titolo di ‘ interess e’ dei presunti investimenti; (b) abbia reinvestito parte del denaro consegnato. Invero, tali condotte sarebbero inidonee a ‘prolungare’ la consumazione della truffa ed
integrerebbero delle mere attività post delictum .
Nel dettaglio, si deduceva che la corresponsione degli interessi, nonostante il mancato investimento delle somme raccolte, sarebbe stata un’azione diretta a d ostacolare lo svelamento delle truffe, ma non avrebbe avuto alcuna funzione decettiva; analoghe considerazioni varrebbero per la somministrazione agli investitori truffati delle false attestazioni di compravendita di titoli dirette a dissimulare il mancato investimento del denaro raccolto.
In sintesi, si deduceva che si verserebbe in un caso di ‘ truffa contrattuale ‘ che si consuma nel momento della consegna del denaro fraudolentemente carpito e che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione di tutte le truffe contestate, ad eccezione di quelle indicate ai capi 3), 7), 16), 44) e 59) dell’editto accusatorio .
2.2. Violazione di legge (art. 166, comma 1, lett. a) d.l. n. 58 del 1998) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato al capo b): il ricorrente avrebbe avuto una regolare abilitazione a svolgere l’attività di ‘ consulente finanziario fuori sede ‘ , sicché sarebbe assente uno degli elementi costitutivi del reato; a ciò si aggiungeva che l’art. 166, comma 1, lett. a), TUF sanziona attività sine titulo di gestione ‘effettiva’ del risparmio, laddove, nel caso di specie non era stata effettuato nessun investimento; si deduceva, cioè, che, per integrare il reato, non sarebbe sufficiente l’immissione nel mercato delle risorse economiche carpite al cliente, ma sarebbe richiesta un ‘ attività di gestione effettiva dei risparmi.
In sintesi, si deduceva che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, atteso che NOME COGNOME avrebbe avuto l’ abilitazione allo svolgimento dell ‘ attività di consulente finanziario e, comunque, non avrebbe effettuato alcuna effettiva attività di investimento del denaro provento delle truffe.
2.3. Violazione di legge (art. 648ter .1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la conferma della responsabilità per il reato di autoriciclaggio: la Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione gli argomenti allegati con la prima impugnazione con i quali si contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; si deduceva che lo spostamento del denaro provento delle truffe su conti correnti facenti capo al COGNOME non integrerebbe il reato in quanto non sarebbe idoneo a dissimularne la provenienza illecita; tale operazione, comunque, non integrerebbe neanche un investimento finanziario.
Nel dettaglio, si deduceva che ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , dove le somme risultavano essere state trasferite in prima battuta, non era un intermediario finanziario, ma una società che si limitava a fornire la disponibilità di un conto corrente associato all’ email del titolare.
Si allegava, infine, che ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era una società multinazionale di social trading e brokeraggio multi asset, sicché, ai fini di sussistenza del reato di autoriciclaggio, avrebbero potuto essere prese in considerazione solo le operazioni confluite su tale piattaforma; tuttavia, per ritenere sussistente il reato, anche in questo caso, sarebbe stato necessario dimostrare che le somme fossero state effettivamente investite ed avessero generato un profitto. Il reato di autoriciclaggio, per essere integrato, richiederebbe infatti la sussistenza del ‘ profitto ‘ , sicché la sua mancata identificazione manifesterebbe la carenza della motivazione, che, nel caso di specie, sarebbe insufficiente anche con riguardo all ‘ indicazione dei riferimenti temporali per l’esatta collocazione dei fatti.
La pretermissione delle doglianze dirette a dimostrare il mero godimento personale del denaro lucrato, al netto degli interessi trimestralmente versati ai clienti, avrebbe determinato, inoltre, l’ erronea quantificazione del profitto illecito derivante dal reato presupposto.
In sintesi, si deduceva: (a) che il trasferimento di somme tramite bonifico tra due conti correnti intestati alla persona che aveva consumato i reatipresupposto non integrerebbe il delitto di autoriciclaggio per difetto di idoneità dissimulatoria; (b) che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non sarebbe un intermediario finanziario, sicché il passaggio di somme su un conto facente capo a tale società non integrerebbe un ‘ investimento ‘ ; (c) che non sarebbe stato indicato il profitto generato dal delitto derivato. Mancherebbero pertanto gli elementi necessari perintegrare il reato, ovvero l’utilizzo del denaro di provenienza illecita in un ‘ attività finanziaria, l’idoneità dissimulatoria delle operazioni di reimpiego e l ‘ identificazione del profitto.
2.4. Violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.; art. 648ter .1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione del delitto di autoriciclaggio. Preso atto che veniva esclusa l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 5) cod. pen., la forbice edittale delle truffe che integravano il reato presupposto del l’ autoriciclaggio, all’epoca della sua consumazione, andava da ‘ uno a quattro anni ‘, sicché la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie attenuata prevista dal comma 2 dell’art. 648 -ter. 1 cod. pen., che, con riguardo al tempus commissi delicti , prevedeva un abbattimento di pena della metà rispetto a quella prevista dal primo comma; il doveroso riconoscimento di tale attenuante ad effetto speciale avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere prescritto il reato, essendo decorsi sette anni e mezzo dall’effettuazione, risalente al 9 febbraio 2016, dell’ultimo versamento operato dal ricorrente sul conto corrente ‘S krill l td’; il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie ‘attenuata’ refluirebbe anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, dato che era stato erroneamente ritenuto più grave il delitto di
autoriciclaggio, mentre, se fosse stata attribuita alla condotta la corretta qualificazione giuridica, il delitto più grave avrebbe dovuto essere identificato in quello contestato al capo b).
In conclusione, si deduceva che l’illegittimità della qualificazione giuridica incideva non solo sul calcolo della prescrizione e sulla maturazione della causa estintiva, ma anche sul calcolo della pena.
2.5. Violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denegate nonostante la collaborazione offerta dall’imputato in sede di interrogatorio; si deduceva inoltre che non sarebbe stato considerato che gli interessi percepiti dalle parti civili avrebbero ridimensionato il danno generato dalle truffe, rendendolo meno grave e, dunque, consentendo la concessione del beneficio.
2.6. Violazione di legge (art. 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle statuizioni civili. Si deduceva che: (a) alle prescrizione delle condotte consumate prima della pronuncia della sentenza di primo grado sarebbe dovuta conseguire la revoca della condanna al risarcimento del danno riconosciuto alle parti civili in relazioni alle stesse; (b) nel calcolo del profitto non sarebbe stato valutato quanto trimestralmente versato dal ricorrente alle persone offese con la corresponsione degli interessi; (c) non sarebbe stato valutato che alcune parti civili avevano sottoscritto una transazione con la banca RAGIONE_SOCIALE sicché, poiché avevano già ottenuto il risarcimento, avrebbero dovuto essere escluse dal processo; (d) sarebbe illegittima la costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE, atteso che l’atto costitutivo sarebbe stato formalizzato in relazione al reato associativo per il quale vi era stata pronuncia di assoluzione in primo grado, il che non consentirebbe di ritenere legittime le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente contesta la identificazione del dies a quo del termine di prescrizione delle truffe con quello del ‘ versamento dell’ultima rata degli interessi ‘ .
1.1. La truffa si configura, di regola, come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta abbia fatto seguito la deminutio patrimonii della persona offesa; sicché, nell’ipotesi di truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando l’offeso assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’ ‘ effettivo conseguimento ‘ di quel bene da parte
dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216429 – 01).
Tale schema generale è stato oggetto di una interpretazione correttiva nei casi in cui all’azione fraudolenta consegua una deminutio patrimonii che si realizza in modo frazionato e progressivo: in tal caso la truffa è stata considerata ‘a consumazione prolungata ‘ . Tale tipo di truffa è stata, per lo più, riconosciuta quando ad un ” unica ed iniziale’ azione decettiva sia seguito il percepimento a scaglioni del profitto (in tema di truffa agli enti previdenziali: Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282436 – 01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, COGNOME, Rv. 269381 – 01). Lo schema della truffa a consumazione prolungata è stato applicato anche al caso de ll’ intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da investire in operazioni di trading mobiliare quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277814 – 01).
1.1.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la truffa debba considerarsi ‘ a consumazione prolungata ‘ non solo quando ad un ‘ unica azione fraudolenta segua una deminutio patrimonii scaglionata nel tempo, ma anche quando l ‘ attività decettiva continui allo specifico fine di ostacolare lo svelamento della condotta criminosa e di creare nelle vittime l’affidamento necessario per ottenere ulteriori profitti.
1.1.2. Pertanto, nel caso in cui, come in quello in esame, un consulente finanziario raggiri i clienti inducendoli dapprima a stipulare contratti di investimento ‘fittizi’ e , successivamente, ad effettuare ulteriori versamenti, avvalendosi dell’affidamento indotto dalla corresponsione di interessi inesistenti, versati fraudolentemente al solo fine di indurre nei truffati la falsa rappresentazione della fruttuosità de ll’ operazione, la truffa deve essere considerata ‘a consumazione prolungata’ : la frode, infatti, prende avvio con le trattative, si snoda attraverso la stipula del contratto e prosegue con la fittizia corresponsione di interessi inesistenti. L’ attività fraudolenta deve ritenersi definitivamente conclusa solo con la cessazione della corresponsione degli interessi, momento che, da un lato, individua il termine dell’attività decettiva, e, dall’altro, consente la concreta quantificazione del danno, derivante dall o scomputo dalla somma inizialmente investita delle somme corrisposte a titolo di interesse.
1.2. Nel caso in esame, le truffe consumate dal COGNOME sono caratterizzate proprio da tale singolare, ma evidente, ‘ progressione ‘ in quanto il progetto criminoso non si è ‘esaurito’ con la stipula del contratto e , quindi, con il versamento della prima somma di denaro, ma è stato ‘ prolungato ‘ attraverso la
corresponsione periodica degli interessi, attività anch’essa pienamente decettiva, in quanto funzionale sia a non disvelare il progetto criminoso sia ad indurre nei clienti la convinzione che l’investimento fosse regolare e redditizio, il che, peraltro, consentiva al COGNOME di alimentare la sua attività coinvolgendo altre persone, attirate dal buon esito degli investimenti già effettuati.
Si ritiene, cioè, che l ‘azione fraudolenta si sia protratta nel tempo non solo perché al primo investimento ne seguivano degli altri, ma anche perché la condotta decettiva necessaria per prolungare l’attività truffaldina è stata costante e reiterata fino al momento della chiusura definitiva dei rapporti con i clienti, avvenuta con la cessazione della corresponsione degli interessi fittizi, momento che determina la conclusione della truffa ed individua il momento in cui il reato si è consumato.
1.2.1. Che la consumazione del reato debba essere identificata nel momento della cessazione della corresponsione degli interessi trova conferma nel fatto che solo con la cessazione di tale attività è stato possibile ‘definire’ il danno patito dalle vittime, determinato dalla sottrazione delle somme incamerate a titolo di interessi dalla somma inizialmente versata.
1.2.2. In conclusione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la corresponsione degli interessi aveva – contrariamente a quanto dedotto – una essenziale funzione decettiva in quanto era diretta ad indurre nei clienti raggirati la percezione della liceità degli investimenti effettuati e della loro redditività (il che peraltro consentiva al COGNOME di attrarre nuovi investitori); a ciò si aggiunge che la deminutio patrimonii conseguente alla perdurante azione fraudolenta, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, è stata definita in concreto solo nel momento in cui il COGNOME ha smesso di corrispondere gli interessi fittizi; tale cessazione ha coinciso con l’appropriazione definitiva da parte del COGNOME delle somme carpite e, interrompendo l ‘attività fraudolenta , ha anche consentito agli investitori di venire a conoscenza della frode e di presentare le querele.
1.3. Il giudice di primo grado, con ermeneusi illegittima, ha ritenuto che il termine di consumazione del reato fosse ‘ coincidente ‘ con quello di presentazione delle querele: il Collegio, sul punto, ribadisce che il dies a quo del termine per la presentazione della querela, coincide con quello in cui si realizza la piena conoscenza dell’azione delittuosa ; tale termine è ‘distinto’ dal dies a quo del termine di prescrizione, che, invece, coincide con quello della consumazione del reato , nulla rilevando la consapevolezza dell’offeso . Tuttavia, nel caso di specie, considerata la struttura della truffa, il reato risulta consumato nello stesso momento in cui le vittime ne hanno avuto conoscenza, ovvero quando il COGNOME ha smesso di corrispondere gli interessi.
1.3.1. Il fatto che alla cessazione della corresponsione degli interessi abbia
fatto sèguito lo svelamento del progetto criminoso e, dunque, la proposizione delle querele, è una circostanza correlata alla struttura delle truffe in giudizio che ha generato, a causa della loro struttura ‘ a consumazione prolungata ‘ , la coincidenza del termine di consumazione del reato, rilevante per la prescrizione, con il momento in cui gli offesi hanno avuto conoscenza dell’attività fraudolenta, rilevante per la presentazione delle querele.
1.3.2. Sul punto l ‘interpretazione del Tribunale è stata corretta dalla Corte di appello, che ha legittimamente chiarito che le truffe non si esaurivano con la stipula del contratto, dato che l’azione decettiva continuava con la fraudolenta corresponsione degli interessi fittizi.
1.3.3. Individuato il dies a quo del termine di prescrizione in quello della cessazione di corresponsione degli interessi deve ritenersi che nessuna delle truffe contestate sia prescritta prima della sentenza di appello, pronunciata il 22 novembre 2023, dato che il termine risulta spirato solo il 22 marzo 2024.
La prescrizione, per quanto antecedente alla data della presente decisione, non può essere riconosciuta a causa della manifesta infondatezza del motivo: sul punto il Collegio riafferma che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art . 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
Sez. 5, n. 37528 del
22/10/2020, COGNOME, Rv. 280109 – 01 a natura di reato di pericolo esclude la rilevanza del danno nel senso che il danno è in sé connesso all’aver svolto attività di investimento, gestione collettiva del risparmio, offerta di prodotti finanziari, in assenza delle competenze tecniche assicurate dall’abilitazione richiesta (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916 -01).
Come si osserva in dottrina, il legislatore ha inteso salvaguardare le fondamenta e l’affidabilità del mercato finanziario, anticipando la soglia della tutela, richiedendo che gli operatori siano forniti di requisiti organizzativi, tecnici e di onorabilità che solo l’abilitazione assicura.
Dalla richiamata giurisprudenza emerge pertanto che, contrariamente a quanto dedotto, per perfezionare il reato non è necessario che l’operato re non abilitato ‘ investa ‘ il denaro raccolto, dato che lo stesso si perfeziona con la semplice ‘ collazione ‘ dei risparmi quando questa venga effettuata da chi non è abilitato.
2.2. Nel caso in esame, le due sentenze conformi di merito accertavano la condotta criminosa descritta nel capo di imputazione, ovvero che il COGNOME, in qualità di consulente finanziario abilitato solo con delibera n. 882 del 13 dicembre 94 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE all’ ‘ offerta fuori sede dei prodotti finanziari ‘, non era iscritto all’albo dei professionisti abilitati alla ‘ raccolta del risparmio ‘ , sicché l’attività che svolgeva nel collazionare il denaro degli investitori non era supportata dalla necessaria abilitazione.
E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso che contesta
la mancanza degli elementi costitutivi del delitto di autoriciclaggio.
3.1. Il Collegio non intende porsi in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. La Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall’art. 2082 cod. civ. e dall’art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività “economica” o “finanziaria”, e non costituisce comunque, a mente dell’art. 648ter .1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459 – 01).
Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito accertavano che il denaro provento delle truffe in prima battuta transitava su conti esteri intestati al COGNOME (ed, invero, anche a sua moglie); esclusa la rilevanza per l’integrazione del riciclaggio di questo primo trasferimento, quello che è decisivo ai fini dell’integrazione del reato è il fatto che il denaro è stato immesso su piattaforme di investimento online, attività che impediva la ricostruzione delle movimentazioni attuando la finalità dissimulatoria richiesta dall’art. 648 -ter .1. cod. pen.
Dalla ricostruzione delle condotte, effettuata da entrambe le sentenze di merito, è emerso che il COGNOME non si era limitato a depositare il denaro sui suoi conti (aperti sia in Italia che all’estero) ma lo reinvestiva attraverso trasferimenti su piattaforme di investimento estere (pag. 5 della sentenza impugnata).
3.2. Infine, non può essere accolta la doglianza secondo cui il delitto di autoriciclaggio non sarebbe rinvenibile nei casi in cui non sia identificabile un profitto ‘ ulterior e’ rispetto a quello derivante dalla consumazione del reato presupposto.
3.2.1. Al riguardo c orre l’obbligo di rilevare che l’e ventuale generazione di un profitto ‘ ulteriore e successivo’ rispetto a quello prodotto dal delitto presupposto è stata oggetto di attenta valutazione da parte della Cassazione nella materia delle confische.
Sul punto, secondo un ‘ risalente ‘ orientamento, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece solo ne gli ‘ulteriori’ proventi conseguiti attraverso l’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (tra le altre, Sez. 6, n. 4953 del 20/11/2019, dep. 2020, Cilli, Rv. 278204 – 01). Tale approdo ermeneutico risulta, tuttavia, in via di definitivo superamento: si è affermato infatti che il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle
somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite, ovvero manipolate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, si prestano ad essere qualificate, comunque, come ‘prodotto’ del reato, rappresentando il ‘ risultato empirico ‘ dell’attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648quater , comma primo e secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286131 – 01; Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286816 – 01).
Se così è, il ‘ profitto ‘ del delitto di autoriciclaggio dev’essere individuato nell’intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell’ipotetico quid pluris derivante dalla condotta di investimento dissimulatoria (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, COGNOME, Rv. 287870 – 01).
3.2.2. Il Collegio ritiene cioè che il disvalore della condotta di autoriciclaggio sia rinvenibile essenzialmente nella re-immissione nel circuito legale di beni provento di una pregressa attività illecita e che, per la consumazione del reato, sia sufficiente la sussistenza di una condotta di investimento con idoneità dissimulatoria; il profitto del reato può dunque coincidere con quello generato dai delitti presupposto.
Seguendo tale ermeneusi, contrariamente a quanto dedotto, non è affatto necessario che per integrare il delitto di autoriciclaggio sia necessario identificare il profitto dell’attività di re -immissione dei beni di provenienza illecita nel circuito legale: la sussistenza del profitto è dunque un elemento ‘eventuale’, non necessario per integrare il reato di autoriciclaggio che sussiste ogni volta che l’autore del reato presupposto ne investa il provento con finalità dissimulatorie.
Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato ed il suo accoglimento implica l’assorbimento delle doglianze proposte con il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4.1. Come rilevato dal ricorrente l’eliminazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, quinto comma, cod. pen. – decisa già dal giudice di primo grado -implica la qualificazione delle truffe che costituiscono il delitto presupposto del riciclaggio contestato al COGNOME come truffe ‘ semplici ‘ punite con una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione; tale forbice edittale implica l’applicazione della diminuente ad effetto speciale prevista, all’epoca della consumazione del reato, dal comma secondo dell’art. 648ter .1 cod. pen. (ora la
fattispecie di lieve entità è punita dal comma terzo dell’art. 648 -ter .1. cod. pen.) che, all’epoca dei fatti, prevedeva che si applicasse la reclusione da uno a quattro anni (e della multa da 2.500 a 25.000 euro) ogni volta che il denaro e beni e le altre utilità provenivano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4.2. La non manifesta infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso nei confronti della conferma del corretto inquadramento del reato di autoriciclaggio nella fattispecie in allora prevista dall’art. 648 -ter .1, comma 2, cod. pen. – implica il rilevamento del decorso del termine di prescrizione. La rideterminazione della forbice edittale del reato contestato al capo c) ha, infatti, influenza anche sulla identificazione del termine di prescrizione, che risulta spirato il 21 settembre 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello risalente al 22 novembre 2023.
L ‘ inquadramento del contestato delitto di autoriciclaggio nella fattispecie ‘di lieve entità’ incide anche sulla legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto, così riqualificato, il reato, tenuto conto della normativa vigente al tempo della consumazione dello stesso, perde la connotazione di reato più grave. Il delitto di maggiore gravità risulta invece essere quello descritto al capo b): sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
4.3. In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali -come rilevato nella fattispecie -i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01).
5. Manifestamente infondato è il sesto ed ultimo motivo di ricorso.
Circa la legittimità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello legittimamente ha rilevato che la richiesta di rinvio a giudizio era stata integrata con l’indicazione anche della RAGIONE_SOCIALE nell’elenco delle parti civili e che la legittimazione della banca alla costituzione era indiscussa in quanto la aveva riportato un ingente danno conseguente alle truffe.
Le doglianze proposte nei confronti della condanna al risarcimento del danno patito delle parti civili non sono proponibili in questa sede in quanto, i giudici di merito hanno inflitto una condanna ‘ generica ‘, devolvendo al giudice civile la determinazione dell’effettivo danno patito, valutazione che implica anche la valutazione dell’atto transattivo che le parti civili hanno esplicitamente definito ‘parziale’ (come affermato dallo stesso appellante a pag. 35 della prima impugnazione).
Alla pronuncia consegue la condanna del COGNOME al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili , ‘estranee’ al successivo giudizio di rinvio: COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME nella misura di euro 3.636,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione presentata fuori udienza da difensore di NOME COGNOME, il Collegio ribadisce che, nel caso in cui il giudizio si sia svolto con contraddittorio orale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di memoria e/o conclusioni scritte fuori udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03): da qui il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese presentata nell’interesse di COGNOME NOME.
P.Q.M.
Previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648ter .1, terzo comma, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo c) perché estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i capi a) e b). Rinvia per nuovo giudizio, ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai capi a) e b). Condanna l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili: COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura complessiva di euro 3.686,00 oltre accessori di legge;
COGNOME NOME nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge; COGNOME NOME nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata da COGNOME NOME.
Così deciso, il giorno 13 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME