Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49960 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49960 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza del 24 gennaio 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di condanna di COGNOME NOME per il reato di truffa.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, osservando che la Corte di appello aveva emesso la sentenza all’esito di un giudizio camerale ex art. 23-bis D.L.137/2020 senza che fosse comunicata al difensore tale modalità, ed omettendo quindi di valutare l’istanza di rinvio per gravi infermità fisiche, prontamente comunicata alla Corte in data 23 gennaio 2023.
1.2 II difensore eccepisce che non erano stati considerati elementi di prova decisivi che provavano l’estraneità di COGNOME, in quanto il contratto era stato redatto tra la parte lesa e la RAGIONE_SOCIALE, società di RAGIONE_SOCIALE, e i bonifici delle somme versate dalla parte civile erano stati fatti alla medesima società: COGNOME era stato condannato per truffa in quanto ritenuto gestore occulto dell’RAGIONE_SOCIALE II Gabbiano, gestito invece dalla struttura RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, la legge 30 dicembre 2022, n. 199, entrata in vigore il 31 dicembre 2022 (conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), ha previsto (art.5duodecies) che: “1. All’articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176″; precedentemente, l’art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: prevedeva:”1.Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.”.
Pertanto, la prima delle norme citate non ha fatto altro che prorogare, dopo il 31 dicembre 2022 e, per quanto qui di interesse, fino al 30 giugno 2023, l’operatività dell’art. 23-bis commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , che prevedeva che per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire; l’udienza del 24 gennaio 2023 si è quindi svolta in camera di consiglio senza intervento delle parti in forza di una espressa previsione normativa, e quindi nessun rilievo aveva l’impedimento del difensore, che non aveva fatto richiesta di trattazione orale.
1.2 Il secondo motivo di ricorso, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello a pag.4 della sentenza impugnata, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m )
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle<w spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle4 1 ..iw ammende.
Così deciso il 14/11/2023