Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10573 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Serracapriola avverso la sentenza del 12/09/2025 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila
parte civile (non ricorrente): NOME COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori spese processuali (come da nota depositata);
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/09/2025 la Corte di appello di L’Aquila, decidendo sull’appello dell’imputato NOME COGNOME, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città del 19/12/2023:
ha dichiarato estinti in parte per remissione di querela e in parte per prescrizione i reati di cui al secondo capo d’imputazione (proc. n. 186/18 RGNR);
ha rideterminato in mesi 8 di reclusione e 200 di multa la pena inflitta all’imputato per i residui reati di cui agli artt. 110, 56, 494 e 640 cod. pen. (capo 1) e 110, 494 e 640 cod. pen. (capo 3);
ha confermato nel resto la sentenza per quanto riguarda le statuizioni civili in favore della parte civile costituita (AVV_NOTAIO NOME COGNOME).
Secondo le conformi sentenze di merito il COGNOME, spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato avrebbe indotto i rappresentanti dell’RAGIONE_SOCIALE a sottoscrivere un abbonamento da 80 euro per una rivista RAGIONE_SOCIALE forze di polizia in realtà distribuita gratuitamente (capo 3) e avrebbe altresì tentato, senza riuscirci, con le stesse modalità e per la stessa causale, di farsi consegnare del denaro da NOME COGNOME (capo 1).
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in relazione ai capi 2 e 3 dell’imputazione.
La difesa, premesso che il procedimento penale aveva ad oggetto tre distinti procedimenti riuniti, vale a dire il n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO relativo ai reati di cui al capo 1 in danno di NOME COGNOME, il n. 186NUMERO_DOCUMENTO18 NUMERO_DOCUMENTO relativo ai reati di cui al capo 2 in danno di diversi istituti religiosi, e il n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ai reati di cui al capo 3 in danno dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva dedotto in appello che il Tribunale monocratico aveva motivato solo sui fatti di cui al capo 1, risultando invece la motivazione per i capi 2 e 3 completamente omessa. In ordine a tale motivo di gravame, la motivazione della Corte di appello era apodittica e quindi apparente, in quanto ci si era limitati ad affermare che la motivazione esistenza ed era completa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1 (proc. n. 2539/17 RGNR).
Il difensore rileva che le vittime avevano dichiarato di essere state contattate da una donna che si era spacciata per la sedicente dr.ssa COGNOME della Polizia di Stato; era quindi evidente che le telefonate non erano state fatte dal COGNOME; risultava quindi illogica l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il capo 1, tanto più che la coimputata NOME COGNOME (al quale si contestava di aver concorso col COGNOME era stata assolta).
Si è poi evidenziato che, secondo la stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, le riviste oggetto degli abbonamenti potevano essere legittimamente vendute dalla ditta RAGIONE_SOCIALE in forza dei contratti con gli editori (prodotti in giudizio dalla difesa); inoltre tutte le persone offese avevano dichiarato di aver regolarmente ricevuto le riviste. Il reato di truffa era stato dunque illegittimamente ritenuto nonostante fosse emerso che non vi era stato alcun danno patrimoniale per le vittime e alcun ingiusto profitto per l’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione legge e vizio motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il capo 3 (proc. n. 1379/18 RGNR). Si reiterano le medesime censure articolate nel secondo motivo.
2.4. Con il quarto motivo ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si contestava il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. Secondo la difesa la motivazione con la quale i Giudici di appello avevano disatteso il motivo di gravame era del tutto mancante o apparente, in quanto priva di ogni riferimento alla modestissima gravità dei fatti (desumibile anche dal danno minimo arrecato dai reati o addirittura assente per le truffe tentate), alla personalità dell’imputato, alle circostanze del fatto (posto che si trattava di vendite lecite), all’intervenuto risarcimento di alcune RAGIONE_SOCIALE vittime.
2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. La difesa deduce che la motivazione della Corte territoriale sul punto è da ritenersi mancante o apparente essendosi i Giudici limitati ad affermare che non vi erano elementi positivi per concedere tali attenuanti.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge nonché mancanza di motivazione. Il difensore evidenzia che, anche per quanto esposto negli altri motivi, aveva dedotto in appello che non vi erano i presupposti per ritenere provata la responsabilità dell’imputato secondo il criterio dell’al di la’ di ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. Anche su tale punto la Corte territoriale aveva omesso di motivare.
Il 02/02/2026 il difensore della parte civile suor NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo è aspecifico nonché manifestamente infondato.
In primo luogo, giova premettere che per tutti i reati di cui al capo 2 in sede di appello è stata pronunciata sentenza di proscioglimento; conseguentemente in relazione a tale capo il motivo è inammissibile per difetto di interesse all ‘ impugnazione.
Tanto premesso, occorre rilevare che la Corte di appello (p. 5 della sentenza), contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non si è limitata a negare che la sentenza di primo grado fosse totalmente assente in relazione ai capi 2 e 3, ma ha inoltre correttamente rilevato, in linea con il costante orientamento di questa Corte, che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d’imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 -01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505 -01). I Giudici di appello, dunque, avrebbero comunque potuto integrare la motivazione asseritamente mancante (peraltro a p. 6 gli stessi hanno riportato le ragioni poste alla base della condanna per il capo 3). Con tale argomento il difensore non si confronta, risultando quindi il motivo di ricorso inammissibile per difetto di specificità.
Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto si fondano su argomenti sostanzialmente identici.
I motivi – con cui si denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1 e 3 -sono inammissibili per genericità intrinseca ed estrinseca.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, posto che l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato, e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto.
Nel caso in esame, il secondo e terzo motivo di impugnazione difettano di specificità in quanto si limitano ad una mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello, alle quali la Corte ha adeguatamente replicato con motivazione, con la quale il ricorrente, di fatto, non si confronta.
I Giudici di appello (p. 6 della sentenza) hanno infatti affermato che ad effettuare le chiamate alle persone offese era stato anche l’imputato. Il ricorrente contesta tale affermazione -sostenendo che a telefonare in tutte le occasioni era stata invece una donna -ma lo fa in maniera generica, senza peraltro allegare, in maniera puntuale e specifica, alcun travisamento della prova; la difesa non ha cioè in alcun modo assolto all’onere (imposto dal principio di autosufficienza del ricorso) di puntuale allegazione o indicazione degli atti che si assumono travisati (ex plurimis Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 -01).
Del resto, anche prescindendo dalla identificazione dell’autore RAGIONE_SOCIALE telefonate, i Giudici del gravame hanno ritenuto comunque provato il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda in quanto: è stato accertato che le riviste vendute alle vittime con modalità fraudolente venivano inviate, tramite corriere, in plichi intestati alla ditta RAGIONE_SOCIALE di cui è titolare l’imputato; che durante la perquisizione della sede della citata RAGIONE_SOCIALE erano stati rinvenuti non solo diversi numeri della rivista commercializzata in maniera fraudolenta, ma anche i telefoni cellulari con i quali erano state contattate le vittime, telefoni le cui utenze risultavano intestate all’odierno ricorrente. Tutti argomenti, di per sé sufficienti a provare il coinvolgimento dell’imputato, con i quali la difesa non si confronta.
I motivi sono completamente aspecifici anche nella parte in cui contestano la configurabilità del reato. La Corte di appello ha infatti ritenuto sussistenti le truffe in quanto l’imputato aveva indotto le vittime a sottoscrivere gli abbonamenti dicendo loro falsamente che era un appartenente alla Polizia di
Stato e che le somme da loro pagate sarebbero state devolute alle forze di polizia (e altresì facendo credere ai suoi interlocutori che la sottoscrizione dell’abbonamento avrebbe evitato loro problemi con la Polizia). Si è quindi ritenuto che, in forza di tali raggiri, le persone offese siano state indotte a sottoscrivere abbonamenti alle riviste che altrimenti non avrebbero sottoscritto e a versare somme di denaro che altrimenti non avrebbero versato; tanto bastava, secondo la Corte, a ritenere sussistente la truffa.
Si tratta di motivazione del tutto logica e fondata su corretti argomenti giuridici. Ed infatti, questa Corte ha più volte ribadito che nella ipotesi di truffa contrattuale -alla quale è pacificamente riconducibile la vicenda processuale in esame -il danno può consistere nell’assunzione di obbligazioni che non avrebbero avuto giustificazione nell’effettiva realtà dei fatti se questa non fosse stata dissimulata dalle false prospettazioni del soggetto agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, COGNOME, Rv. 255652 -01; nello stesso senso Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, COGNOME Prete, Rv. 242296 -01, secondo la quale sussiste il reato di truffa “contrattuale” anche nell’ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l’illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall’agente). Con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, il ricorrente sostanzialmente non si confronta, limitandosi a reiterare censure irrilevanti e non pertinenti in quanto del tutto inidonee ad escludere la truffa contrattuale ritenuta dai giudici di merito, quali: il fatto che le riviste fossero commercializzabili e potessero essere dunque legittimamente vendute dalla sua ditta RAGIONE_SOCIALE; il fatto che le riviste siano state regolarmente consegnate agli abbonati; la circostanza che le somme versate dalle vittime non costituissero un vero corrispettivo ma solo un ‘contributo’ spontaneo.
Il quarto motivo di ricorso concernente il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto è inammissibile in quanto manifestamente infondato nonché in quanto relativo ad un motivo di appello a sua volta inammissibile per difetto di specificità.
Secondo l’art. 131bis, comma 1, cod. pen. la causa di non punibilità presuppone necessariamente non solo la particolare tenuità dell’offesa ma anche la non abitualità del comportamento. Il comma 4 del medesimo articolo afferma che il comportamento è abituale, tra gli altri casi, quando l’agente abbia ‘…commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate’. Tale è la situazione che ricorre nel caso di specie e alla quale aveva fatto riferimento anche il giudice di primo grado laddove aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. proprio in quanto l’imputato aveva messo in piedi una vera e propria ‘attività commerciale truffaldina’ che aveva danneggiato diverse persone. Argomento col quale la difesa, anche in appello, non si era adeguatamente confrontata limitandosi ad insistere su questioni che riguardavano la sola tenuità dell’offesa ma non anche l’abitualità del comportamento (di per sé ostativa all’applicazione della causa di non punibilità).
Il quinto motivo, con cui si denuncia il difetto di motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è inammissibile.
Ed invero, nell’atto di appello (nono motivo) il difensore si era limitato a contestare la quantificazione della pena base e degli aumenti per la continuazione ritenuti, immotivatamente, elevati. Nessuna censura specifica era stata invece articolata in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen., RAGIONE_SOCIALE quali si invocava genericamente l’applicazione.
Il ricorrente non può dunque dolersi dell’asserita mancanza di motivazione della sentenza di appello su un motivo di gravame che era a sua volta del tutto generico (se non inesistente) in punto di attenuanti generiche.
Del resto, il motivo è anche aspecifico. Ed invero, nel caso in esame i giudici hanno evidenziato che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti; motivazione di per sé sufficiente, essendo pacifico che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 -01), che devono essere oggetto di specifica allegazione da parte dell’interessato, e che in difetto di tale allegazione, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 -01).
Nel caso in esame, il difensore, sia nel motivo di appello (di cui si è detto) sia nel motivo di ricorso per cassazione, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi (asseritamente pretermessi dai giudici di merito) che avrebbero giustificato la concessione del beneficio invocato. Il motivo difetta dunque di specificità sia intrinseca che estrinseca.
Il sesto motivo di ricorso è del tutto generico e reiterativo dei precedenti motivi già sopra esaminati. Al riguardo giova poi ribadire che la violazione della regola di giudizio codificata nell’art. 533, comma 1, cod. pen. pen. e
compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” non può costituire oggetto di un autonomo motivo di ricorso avente ad oggetto violazione di legge processuale, ma rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270108 -01).
6. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
Nulla può essere liquidato alla parte civile per le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione. Questa Corte (ex plurimis Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 -01) ha infatti chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. -come appunto quello in esame -, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la cui valutazione è pur sempre rimessa al giudice procedente (nello stesso senso Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Rv. 288298 – 01). Ciò detto, nel caso in esame, la difesa della parte civile si è limitata a far pervenire una memoria nella quale si è limitata a rassegnare le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso, senza dunque apportare alcun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Rigetta la richiesta della parte civile.
Così è deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME