Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49717 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di
COGNOME NOME, nato a Castellammare del Golfo il DATA_NASCITA fiducia avverso la sentenza in data 04/11/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata formale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 – duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria in data 04/10/2023, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 04/11/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani in data 06/09/2021, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 179, comma 1, cod. proc. pen. Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, eccepisce la mancata ricezione dell’avviso per l’udienza in grado di appello, avviso spedito all’altro difensore, AVV_NOTAIO, che nulla ebbe ad eccepire in udienza credendo che vi fosse stata revoca del codifensore: da qui la ricorrenza di una nullità assoluta insanabile.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 124 cod. proc. pen. La querela è del 20/06/2015 ed è del tutto tardiva rispetto alla data (22/04/2014) nella quale NOME COGNOME comunicava all’acquirente ditta RAGIONE_SOCIALE di non aver ceduto il diritto al reimpianto delle viti (c.d. catastini).
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso di confrontare i dati processuali da cui risultava come l’COGNOME avesse stipulato un contratto preliminare in data 15/10/2012 che prevedeva, tra l’altro, il diritto al reimpianto, non necessitando pertanto l’COGNOME di altra documentazione per procedere alla rivendita dei catastini.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Del tutto ingiustificato è da ritenersi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto che le stesse sono uno strumento attraverso il quale il giudice, esercitando l’ampio potere discrezionale, può adeguare la pena alla peculiarità del singolo fatto storico sottoposto al suo sindacato.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno dei difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 6 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208163; Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244188).
In quest’ottica, le Sezioni unite hanno stabilito che il termine ultimo di deducibilità della predetta nullità a regime intermedio, ove essa inerisca al giudizio d’appello, è quello della deliberazione della sentenza di secondo grado, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ancorchè ritualmente avvisati. Ma nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, la nullità derivante dall’omesso avviso della data fissata, per l’udienza, ad uno dei due difensori di fiducia deve essere eccepita non nel termine ultimo di deducibilità, ex art. 180 cod. proc. pen., appena menzionato, ma nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dall’altro difensore, che sia presente, o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529).
Ove, come nel caso in esame, l’eccezione non venga formulata, la nullità è da ritenersi sanata (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651).
Le Sezioni unite hanno, peraltro, sottolineato come gravi sui difensori un dovere di leale collaborazione al regolare svolgimento del procedimento e come, in tale ottica, vada ritenuta l’esistenza di vincoli di solidarietà fra i codifensori, i quali non deve mancare quel reciproco obbligo di comunicazione, che è aspetto tipico e istituzionale della cooperazione nell’esercizio del diritto di difesa (Sez. U, 27/01/2011, cit.). Ciò è, peraltro, conforme anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha enucleato l’esistenza, a carico del difensore, di uno specifico onere informativo, deplorando la mancanza di comunicazione all’interno della posizione difensiva (CEDU, Grande Camera, 18/10/2006, COGNOME c/Italia; CEDU, 28/02/2008, COGNOME c/Bulgaria).
In questa prospettiva, anche la Corte costituzionale ha sottolineato che il dovere di lealtà gravante sul difensore non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria ma certamente comporta che anche l’attività della difesa debba convergere verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché si tratta
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di un risultato il cui perseguimento deve essere posto a carico di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive. In quest’ordine di idee, il bene costituzionale dell’efficienza del processo è stato utilizzato dal giudice delle leggi quale parametro per censurare la razionalità di norme processuali che consentivano il perseguimento di intenti dilatori (C. cost n. 353/1996; C. cost. n. 10/1997), dovendosi sempre tener presente che ogni garanzia difensiva perde la propria funzione tipica laddove venga interpretata in modo distorto rispetto alla sua stessa essenza garantistica (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497).
3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
Scrivono i giudici di appello che la persona offesa, NOME COGNOME “… ancora in data 20 marzo 2015, manifestava di continuare a credere nella buona fede delle controparti, inviando tramite il suo legale una lettera di diffida con la quale faceva riferimento ad inadempimenti contrattuali … , alla propria volontà di risolvere il contratto e di agire in giudizio per la restituzione del prezzo corrisposto, qualora entro sette giorni dalla ricezione della medesima missiva il prezzo non fosse stato restituito; quella missiva veniva notificata alle controparti … il 24 marzo 2015 … ; persistendo l’inerzia (ben oltre i 7 giorni di tempo “concessi”, a far data dalla ricezione) dei soggetti destinatari della missiva … , il COGNOME presentava querela il 20 giugno 2015 (pertanto, entro tre mesi dalla ricezione da parte dell’COGNOME e delle altre destinatarie della suddetta missiva) ….”.
Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la “strada”, conducente all’inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
Non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nelle decisioni di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero
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ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella sentenza impugnata sia adeguatamente rappresentato che l’imputato non aveva alcun titolo per disporre dei “catastini” della COGNOME e, inoltre, che si era presentato quale procuratore speciale, che aveva rappresentato la possibilità di cedere i predetti castatini, che aveva esibito una procura speciale notarile risultata falsa inducendo in tal modo il COGNOME a versargli la somma di euro 8.000 a titolo di corrispettivo. Agli evidenti artifici e raggiri posti in essere, costitutivi dell’ingiusto danno a caric del COGNOME e dell’altrettanto ingiusto profitto a favore dell’COGNOME, si aggiunge il dolo confermato in maniera incontrovertibile dalla falsa distinta di bonifico inviata al COGNOME, con la quale si mostrava una inveritiera volontà di restituire la somma di euro 8.000, indebitamente percepita: somma che non verrà mai più restituita.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha considerato tutte le risultanze agli atti, avendo avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il proprio convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni del tutto congrue ed esenti da vizi logico-giuridici.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dall’esistenza di diversi e gravi precedenti specifici e dalla commissione di ulteriori reati dello stesso tipo dopo quello oggetto del presente procedimento.
In tal modo, il giudice di merito si è adeguato al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/11/2023.