Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51315 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51315 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Trieste il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 6/2/2023 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del primo motivo e manifesta infondatezza in diritto del secondo.
Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità per i delitti di truf consumati attraverso la consegna di assegni contraffatti in pagamento di veicoli; 1.1. La Corte esplicitamente motiva circa la concreta efficacia del raggiro consistito nella consegna di assegni contraffatti in pagamento di veicoli effettivamente consegnati dalle rispettive vittime. La grossolanità del falso è esclusa dalle stesse modalità di realizzazione della truffa, non avendo i prenditori sospettato della genuinità degli assegni ricevuti in pagamento. La truffa, argomenta la Corte si è consumata con la consegna dei veicoli dei quali era stato ceduto il possesso, la diversa ed alternativa versione offerta con i motivi di ricorso (vendita non perfezionatasi) non è accompagnata da alcuna allegazione documentale in grado di superare gli argomenti offerti nella duplice motivazione conforme di merito. Il motivo è pertanto carente della necessaria specificità, sub specie di autosufficienza, non avendo accompagnato il motivo di ricorso con la necessaria documentazione atta a testimoniare il dedotto travisamento.
Con il secondo motivo si deduce la inosservanza della legge processuale (art. 129 bis cod. proc. pen.) non avendo la Corte corrisposto alcunché alla memoria depositata in sede di conclusioni con la quale si chiedeva l’accesso alla procedura della giustizia riparativa.
2.1. Il vizio processuale dedotto è manifestamente infondato in diritto, atteso che lo strumento della giustizia riparativa, per effetto di quanto dispone l’art. 92, comma 2 bis., D.Igs. 150/2022, è entrato in vigore solo il 30 giugno 2023, laddove la sentenza impugnata è stata emessa in data 6 febbraio 2023. Nulla pertanto poteva replicare la Corte di appello rispetto alla richiesta di applicazione di un istituto la cui entrata in vigore è stata esplicitamente procrastinata di sei mesi.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa delle questioni dedotte e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2023.