Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 23/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto ricorso;
letta la memoria a firma del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 1/7/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME NOME colpevole del delitto di truffa continuata e, disapplicata la recidiva contestata, c diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto reclusione ed euro 800,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della p poiché la Corte territoriale, pur dando atto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni res investigativa dal coimputato COGNOME NOME, ha ritenuto che non ne conseguisse alcuna compromissione del quadro probatorio a carico del ricorrente sulla base di una motivazione insufficiente e inadeguata;
2.2 l’erronea applicazione dell’art. 640 cod.pen. in relazione al giudizio di pen responsabilità del ricorrente. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata non ha forni risposta alle doglianze difensive che lamentavano l’insussistenza del concorso del NOME nei delitti contestati in quanto l’RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contratti stipulati da COGNOME NOME titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, si era limitato alla collaborazione tecnica, occupandosi rilevazione delle misure, della consegna degli ordinativi e in alcuni casi della modulistica contratto di finanziamento. Aggiunge che dalle emergenze acquisite risulta che era la RAGIONE_SOCIALE ad incassare sul proprio conto corrente le somme versate in acconto e a saldo per gli infissi e non sono stati accertati pagamenti o trasferimenti di danaro a favore dell’imput con conseguente difetto dell’ingiusto profitto, profilo pretermesso dalla Corte territor Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva consapevolezza degli artifizi o raggiri eventualmente posti in essere dal coimputato donde il difetto dell’elem soggettivo, non essendo sufficiente ad integrarlo il dato relativo alla mancata risposta lamentele dei committenti, adempimento spettante al titolare della ditta;
2.3 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. non avendo i giudici d’appello forn specifica risposta alla censura concernente l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate appaiono reiterative di rilievi già devoluti alla Corte di merito e disattesi sulla s un’esaustiva motivazione con la quale il ricorrente omette il doveroso e puntuale raffron critico. Infatti, quanto al primo motivo, il difensore omette di considerare che la sent impugnata, in esito alla declaratoria di inutilizzabilità delle sommarie informazion coimputato deceduto COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME compiuta rassegna degli ulteriori elementi probatori acquisiti, escludendo con congrua motivazione che l’espunzione dai materiali processuali dell’annotazione di P.G. contenente le dichiarazioni eteroaccusatorie del predetto fosse idonea ad incidere sul giudizio di responsabilità del ricorrente. In particolare, i g d’appello hanno dettagliatamente confutato la tesi difensìva secondo cui l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato un mero collaboratore tecnico della ditta RAGIONE_SOCIALE, rimarcando la fittizietà dell’azie l’assoluta centralità del ruolo del NOME, che ebbe a tenere in via esclusiva i contatt le pp.00., come dimostrato dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita in sede
di perquisizione relativa ad ordinativi e contratti di finanziamento, l’artificiosa spend titolo di ingegnere per accreditarsi presso i clienti, la diretta, materiale gestione d intestati al coimputato e utilizzati dalla RAGIONE_SOCIALE per ricevere i proventi delle plurime evídenze che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti contesta del ruolo tutt’altro che vicario svolto dall’RAGIONE_SOCIALE nella realizzazione degli stessi. Infatti, della certosina rassegna del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, non revocabile in dubbio l’architettura fraudolenta delle operazioni commerciali promosse da NOME il quale, mediante un sito internet che sponsorizzava la inesistente RAGIONE_SOCIALE, asseritamente operante nel settore degli infissi e dei sistemi di videosorveglianza, reper potenziali clienti, effettuava sopralluoghi e stilava preventivi per prestazioni generalm mai eseguite (ovvero eseguite parzialmente e malamente), conseguendo acconti sui lavori commissionati e rendendosi di seguito irreperibile. La serialità delle condotte, realizzate consolidate modalità esecutive ampiamente ricostruite dai giudici territoriali, dà conto d giuridica insostenibilità della tesi in ordine al difetto degli elementi costituitiv materiale e psicologico dei delitti contestati, accreditata con il secondo motivo.
3.1 Anche le conclusive doglianze in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio son destituite di fondamento, avendo la Corte di merito -a fronte di una devoluzione generica confermato la quantificazione operata dal primo giudice evidenziandone la congruità, tenuto conto dei precedenti, anche specifici, che militano a carico dell’imputato, della partico intensità del dolo denotata dalla pluralità di illeciti consumati in un breve arco temporale, professionalità nella programmazione ed esecuzione delle condotte, circostanze idonee a giustificare il modesto discostamento dai minimi nella determinazione della pena base.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualí e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così decíso in Roma, 25 settembre 2024
Sentenza a motivazione semplificata