Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50002 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50002 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Salerno, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 17/11/2022 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 23/3/2022, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di truffa continuata – lo assolveva dal reato commesso dall’1/1/2011 al 9/1/2014 e rideterminava la pena per il reato commesso in data 10/1/2014.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 640 cod. proc. pen. e la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione all’art. 598 cod. proc. pen. Evidenzia che il fatto avrebbe dovuto più
correttamente essere inquadrato nella ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen., atteso che il ricorrente aveva caricato nel furgone i prodotti caseari, dunque, li aveva sottratti personalmente e contro la volontà del datore di lavoro con il mezzo fraudolento della veste di venditore.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Osserva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere attendibili i testimoni, tenuto conto del loro coinvolgimento nella presente vicenda, trattandosi delle persone offese dal reato e di un dipendente factotum della cooperativa.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione per l’assenza dell’ingiusto profitto. Rileva che agli atti non vi è la prova che i ricorrente abbia ottenuto un ingiusto profitto.
2.3 Con il quarto motivo deduce l’assenza dell’elemento soggettivo del reato. Evidenzia all’uopo che dagli atti non emerge l’esistenza del dolo iniziale con il quale il COGNOME avrebbe attuato il piano truffaldino, potendo al più ipotizzarsi un illecito civile.
2.4 Con il quinto motivo invoca l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., osservando che l’istruttoria ha fatto emergere la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; che la Corte territoriale avrebbe potuto anche di ufficio ritenere configurabile la causa di non punibilità in discorso.
2.5 Con il sesto motivo eccepisce la prescrizione del reato.
2.6 In data 21/11/2023 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Invero, il primo motivo non è consentito dalla legge. Occorre, innanzitutto, evidenziare che la questione prospettata, relativa alla diversa qualificazione giuridica del fatto ascritto al ricorrente, postula una valutazione fattuale che non è stata devoluta al giudice di appello, che è stato invece investito specificamente della questione relativa alla mancanza degli elementi costitutivi della truffa. Anzi, nell’atto di appello (pag. 9) la difesa aveva sostenuto il contrario, avendo puntualizzato che il ricorrente «non poteva in alcun modo acquisire la merce autonomamente se non qualora la stessa gli veniva consegnata e debitamente annotata».
In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di
pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, 11027 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254037 – 01). Nel caso di specie, come si è accennato, risulta che con l’appello la Corte territoriale non è specificamente investita della questione relativa alla ritenuta configurabilit caso di specie del furto con l’uso del mezzo fraudolento, per cui detto tema poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. invero, in questo caso non è in discussione il potere del giudice di attribu fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto piuttosto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di que devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere solleci sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo st non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema d configurabilità del furto con l’uso del mezzo fraudolento, essendo stato propos soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibi interruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sed della nuova doglianza.
1.2 n secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili sotto dive profili. Innanzitutto, sono oltremodo generici, non risultando esplicitame enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, l doglianze si limitano a mere asserzioni, senza che siano esplicitate le rag sottese. Detti motivi risultano, altresì, aspecifici, in quanto non si confr con la motivazione della sentenza di appello, oltre che costituiti da m doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione altern delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; senza tacere che reiterativi dei medesimi rilievi inerenti alla ricostruzione dei all’interpretazione del materiale probatorio già espressi in sede di appell affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha fo la conferma della condanna del ricorrente sugli esiti dell’ispezione diretta furgone a lui in dotazione, all’interno del quale venivano rinvenuti prod caseari della RAGIONE_SOCIALE (non anche di altri caseifici) in quantità maggiore di quella contabilizzata.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della criti argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critic realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibil debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente
dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
1.3 Anche il quinto motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589 – 01; Sezione 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh, Rv. 280707 – 01).
È stato, tuttavia, precisato che è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, NOME; Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Cannerano Spelta Rapini, Rv. 28416001; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02).
Dunque, la doglianza esposta nel ricorso per cassazione deve essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata (Sezione 4, n. 9466 del 15/2/2023, Castrignano, Rv. 284133 – 01).
Nel caso di specie non sussistono le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demolitoria da parte di questa Corte di legittimità: il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non è dato rilevare alcun elemento al quale possa essere agganciata la relativa valutazione. Dal canto suo, il ricorrente, che ne ha comunque l’onere – pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen. -, ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell’istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel cas concreto, una valutazione nel senso sollecitato. In proposito, come si è già accennato, deve evidenziarsi che il giudice di legittimità deve sindacare, in primo
luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell’atto di impugnazione che richiede, per l’appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sezioni Unite, COGNOME, cit.). Ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto.
1.4 II sesto motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.
È sufficiente evidenziare che, tenuto conto delle sospensioni per un anno cinque mesi e quindici giorni (tutte analiticamente indicate nella sentenza impugnata), il termine di prescrizione non era ancora maturato quando è intervenuta la sentenza di appello. Peraltro, ancora una volta, la difesa si limita in maniera del tutto assertiva ad affermare il decorso del termine di prescrizione, senza alcuna altra specificazione che consenta il controllo del percorso logico argomentativo seguito.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.