Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25283 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
DELLA CORTE NOME, nato a Napoli, il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostit AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO che ha chiesto dicniararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal procuratore speciale della parte civile, NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi posti a sostegno della richiesta inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, insistendo per la liquidazione delle spe processuali, come da nota allegata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara il 21 giugno 2022, che aveva riconosciuto la responsabilit dell’imputato per il reato di truffa contrattuale a lui ascritto, condannandolo alla san penale ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civ
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’imputato, a ministero del difensore abilitat proponendo gli argomenti di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avend Corte argomentato sul motivo di gravame con il quale si era dedotta l’inconsistenza del profit del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall’acquirente (euro 5.800) per un’auto recente, cui l’imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gra lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autcvetture di quell’anno quelle particolari caratteristiche. Né sarebbe stata nel merito dimostrata la consistenza maggior onere sopportato dall’acquirente per l’accesso al credito necessario all’acquisto.
I motivi di ricorso sono inammissibili per loro manifesta infondatezza ed assolut aspecificità, come richiesto dalla parte civile e dal pubblico ministero con le conclusioni scr
3.1. Il motivo di ricorso dedotto in tema di erroneo apprezzamento della prova dell colpevolezza per l’ipotesi di truffa contrattuale (contraffazione nella indicazione dei chilo percorsi dalla vettura alienata, che ha influito sulla decisione dell’acquirente, provoc danno patrimoniale conseguente al minor valore commerciale della res alienata) contestata è manifestamente infondato e si risolve nella mera reiterazione del motivo di gravame che la Corte territoriale ha respinto, con logica ed esaustiva argomentazione.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondat decisione per il reato di truffa accertato, tenendo in debito conto le doglianze di me sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l’univocità delle evidenze documentali che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’alienante in relazione alla indicazione contraffatta del numero di chilometri percorsi vettura oggetto di alienazione. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nell riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di punt argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi d ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente
6-9074/2024
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15;02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’att impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
La Corte di merito aveva già precisato che, al di là del diminuito valore commerciale del veico alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circos che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda n avrebbe acquistato il bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che poss rilevare altri argomenti (Sez. 2, n. 18778 del 25/3/2014, Rv. 259964: La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati ri al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto pas che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando l squilibrio oggettivo delle controprestazioni) relativi alla effettività della deminutio patrimonii.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costit parte civile, NOME COGNOME, che si liquidano come da dispositivo secondo le indicazioni off dalle vigenti disposizioni tabellari; IVA e c.p.a. come per legge.
L’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consig redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessor legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.