Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 07/09/1958
avverso la sentenza del 05/07/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME av Spagnolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni s nota spese;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME c riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma d pronuncia emessa in data 14 giugno 2019 dal Tribunale di Roma, ha dichiara NOME COGNOME responsabile agli effetti civili del reato di cui all’art. 6
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del propri difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’affermazio responsabilità per truffa contrattuale, nonostante l’istruttoria avesse evid come il veicolo venduto a Vitacca fosse stato precedentemente rimesso in ses sostituendo pressoché integralmente il motore e la varia componentistica, di mo che non ci sarebbe stata alcuna manomissione del contachilometri (vicever indicativo della percorrenza registrata rispetto alle nuove parti meccaniche). a talune erronee affermazioni tecniche, la Corte avrebbe inoltre ignorato ulte elementi di rilievo, quali, in particolare, la causa del guasto dell’autome individuarsi non nell’eccessiva usura ma nella mancata pulizia del f antiparticolato (negligenza evidentemente imputabile all’acquirente).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla quantifica della provvisionale, essendo stati a tal fine computati costi per interv riparazione non riconducibili alla condotta oggetto di contestazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla rit sussistenza del dolo, dal momento che COGNOME avrebbe acconsentito a risolver contratto, senza sapere che nel frattempo l’automezzo era stato fatto riparar
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso com riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo e il terzo motivo non sono consentiti, in quanto rivol sollecitare una nuova ponderazione del materiale probatorio, a fronte di motivazione in punto di fatto priva di contraddittorietà o illogicità e p impermeabile allo scrutinio di questa Corte.
I giudici di appello hanno congruamente ricostruito la vicenda, in coere con le emergenze processuali, accertando la condotta truffaldina, sorretta precostituito intento fraudolento, consistita nell’offerta in vendita di un con indicazione di un chilometraggio percorso enormemente inferiore a quell effettivo, così fornendo all’aspirante acquirente una falsa rappresentazione condizioni del veicolo, tale da indurlo a stipulare il contratto. Sussiste, d contestato artificio, quale «espediente a mezzo del quale l’agente alteran realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della mede
traendolo in inganno: quindi, il classico comportamento attivo (la cd. mise en scène)» (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01, in motivazione. Cfr. anche Sez. F, n. 35842 del 22/08/2023, COGNOME, non mass., secondo cui manomissione del contachilometri costituisce «tipico artificio e raggiro integ gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo caratteristiche differenti»).
La tesi difensiva – incentrata sulla veridicità (e non decettività) del chilometri percorsi, da ricondursi ad altro motore installato sul veic sostituzione dell’originale – è stata argonnentatamente disattesa, rilevando in astratto, l’indicazione dovesse essere riferita alla vetustà «dell’int vettura» e, in concreto, già immediatamente dopo l’acquisto, il mezzo ave subito un guasto, che il successivo intervento meccanico riconduceva anche a inidoneità di un componente del bocco motore.
Da questa ricostruzione della vicenda storica è ricavata – non illogicamen anche la sussistenza del dolo di legge, senza dare specifico rilievo, al contr quanto dedotto nel ricorso, al carteggio intercorso tra le parti prim presentazione della querela.
Neppure il secondo motivo, attinente alla eccessività dell’importo liqui a titolo di provvisionale, è consentito in questa sede.
Non è infatti impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunci in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisio trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudic destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risa (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condann pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una so in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valut profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 1 nella misura indicata in dispositivo.
Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spes assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel p grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME AlexCOGNOME che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 20 febbraio 2025.