Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22554 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 9692/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Palermo il 28/02/1998
avverso l’ordinanza emessa in data 30.12.2024 dal Tribunale di Palermo, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non Ł stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal sostituto Procuratore generale, NOME
COGNOME con le quali Ł stato chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni depositate in data 01/05/2025 dell’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo confermava il provvedimento emesso in data 13/12/2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di truffa in concorso con altri due soggetti ignoti commessa in danno di COGNOME Maria, aggravata dall’avere ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, di avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa e di avere cagionato un danno di rilevante gravità
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli art. 56-640 cod. pen. in punto di mancata riqualificazione del fatto nella forma meno grave della tentata truffa.
Il Tribunale ha ritenuto il delitto consumato affermando, sul punto, che l’intervento delle forze dell’ordine era avvenuto in modo casuale e non su richiesta della vittima e, a sostegno di tale assunto, ha richiamato due pronunce di legittimità che, invece, consentono di ritenere configurabile, nel caso di specie, il solo tentativo non essendosi realizzato in capo all’indagato l’effettivo conseguimento dei gioielli con conseguente perdita definitiva degli stessi da parte della persona offesa.
La polizia giudiziaria Ł infatti intervenuta al momento della consegna dei monili a Marchese da parte di NOME COGNOME così bloccando l’azione criminosa realizzata sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la
mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Il Tribunale non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla ricorrenza di tale aggravante che Ł integrata solo in presenza di una situazione concreta di particolare vulnerabilità della persona offesa e si Ł limitato a valorizzare esclusivamente il dato della età avanzata della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Manifestamente infondato Ł il primo motivo che concerne la mancata riqualificazione del fatto in truffa tentata.
Il Tribunale del riesame – attraverso una precisa ricostruzione di merito non rivedibile in questa sede e, del resto, neppure contestata dal ricorrente nella sua obiettiva consistenza- ha ravvisato nel caso di specie, con giudizio di qualificata probabilità propria della fase cautelare, la forma consumata sulla scorta delle concrete modalità di intervento della polizia giudiziaria, avvenuto in modo del tutto casuale e non attivato dalla persona offesa la quale, invece, aveva consegnato i monili all’indagato perchØ indotta in errore (pagg. 2 e 4 dell’ordinanza impugnata).
Il Collegio ha correttamente applicato il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte- che si ribadisce – secondo cui in tema di truffa, la forma tentata si configura solo nel caso, non ricorrente nella specie, di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto in tale ipotesi l’atto di disposizione patrimoniale non avviene per induzione in errore della vittima che, anzi, si accorge degli artifici e raggiri e quindi si risolve autonomamente e per libera scelta a far intervenire le forze dell’ordine, nŁ si realizza il profitto tramite l’acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa, venendo così interrotta la sequenza necessaria al perfezionamento del reato (Sez. 2, n. 38303 del 16/06/2023 non mass., in motivazione; Sez. 2 n. 27114 del 07/07/2020, PMT/ COGNOME Giovanni, Rv. 279656-02; Sez. F. n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255).
Generico Ł il secondo motivo di ricorso con il quale si prospetta vizio motivazionale in punto di ricorrenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Ben diversamente da quanto dedotto dal ricorrente che non si confronta con l’ordinanza impugnata, il Tribunale – con attenta analisi della dinamica fattuale- non ha fondato la configurazione dell’aggravante de qua sulla mera constatazione dell’età della persona offesa (80 anni), al contrario ha valorizzato le peculiari circostanze della condotta tenuta dall’indagato, consistita nella prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario riguardante la figlia da cui era derivato per costei, molto anziana, un fortissimo turbamento, tale da porla in uno stato di particolare vulnerabilità e suggestione e da indurla a consegnare ad uno sconosciuto, sulla porta di casa, tutti i suoi gioielli per un valore di almeno 50.000,00 euro.
Si tratta di un assunto puntualmente argomentato ed in linea con i noti e consolidati principi di legittimità secondo cui l’età avanzata della persona offesa, di per sØ sola, non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi invece operare una valutazione globale delle circostanze del caso concreto e cioŁ considerare le condizioni personali e ambientali che facilitino l’azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l’annullamento delle capacità di reazione di quest’ultima, posta in condizione di particolare vulnerabilità e debolezza dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, PG/Leone, Rv. 284523; Sez.2, n. 47186 del 22/10/2019, Pm c/COGNOME, Rv. 277780).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME