Truffa Condotta Fraudolenta: L’Inganno Deve Precedere il Pagamento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5741/2024) offre un chiarimento fondamentale sul delitto di truffa, delineando la sequenza temporale necessaria degli eventi affinché il reato possa dirsi configurato. L’analisi si concentra sul momento in cui deve avvenire la truffa condotta fraudolenta rispetto all’atto di disposizione patrimoniale della vittima. Questo principio è cruciale per distinguere la truffa da altre figure di illecito, come l’inadempimento contrattuale.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato per truffa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava la sentenza, lamentando sia un vizio di motivazione sia una violazione della legge penale. Il punto centrale della sua difesa verteva sull’assenza di prove relative a una condotta ingannevole che avesse preceduto e causato la dazione di denaro da parte della presunta vittima. In sostanza, secondo la difesa, mancava l’elemento costitutivo fondamentale del reato di truffa: gli ‘artifizi e raggiri’ posti in essere prima della consegna del patrimonio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza di condanna senza disporre un nuovo giudizio (annullamento senza rinvio). La ragione di questa decisione definitiva risiede in due elementi distinti: uno di merito e uno procedurale.
Nel merito, i Giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta deve necessariamente precedere sia l’induzione in errore della vittima sia il conseguimento dell’ingiusto profitto. Poiché nel caso esaminato non erano state contestate né provate condotte fraudolente precedenti agli atti di disposizione patrimoniale, il reato non poteva essere configurato.
Dal punto di vista procedurale, la Corte ha rilevato che il reato era ormai estinto per prescrizione, maturata il 1° settembre 2023. Di conseguenza, anche se il motivo di ricorso non fosse stato fondato, non si sarebbe potuto procedere oltre.
Le Motivazioni della Sentenza sulla Truffa Condotta Fraudolenta
Le motivazioni della Corte si basano sulla struttura stessa del reato previsto dall’art. 640 del codice penale. La norma descrive una sequenza causale ben precisa:
1. Azione dell’agente: L’autore del reato pone in essere ‘artifizi o raggiri’.
2. Evento intermedio: Tali artifizi e raggiri ‘inducono taluno in errore’.
3. Evento finale: La persona indotta in errore compie un atto di disposizione patrimoniale che ‘procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno’.
La Corte ha sottolineato che questa catena di eventi deve svolgersi in questo esatto ordine. Una condotta fraudolenta che avviene dopo che la vittima ha già pagato o disposto del proprio patrimonio non può integrare il delitto di truffa, ma potrebbe, al più, configurare un diverso tipo di illecito. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva individuato alcun inganno specifico posto in essere dall’imputato prima di ricevere il denaro. Questa mancanza rende la condanna illegittima, perché priva di uno degli elementi essenziali del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza un baluardo a tutela del cittadino, distinguendo nettamente la truffa condotta fraudolenta da un semplice inadempimento civile. Non ogni affare andato male o ogni promessa non mantenuta costituisce automaticamente una truffa. Per arrivare a una condanna penale, l’accusa deve provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato ha architettato un inganno specificamente per indurre la vittima a privarsi di un bene, e che tale inganno è stato messo in atto prima della disposizione patrimoniale. Questa sentenza serve da monito: l’onere della prova sulla sequenza cronologica degli eventi è fondamentale e non può essere dato per scontato.
Perché si configuri il reato di truffa, quando deve avvenire la condotta fraudolenta?
Secondo la Corte di Cassazione, la condotta fraudolenta, consistente in artifizi e raggiri, deve necessariamente precedere sia l’induzione in errore della vittima sia il conseguimento dell’ingiusto profitto (ovvero l’atto di disposizione patrimoniale, come un pagamento).
Cosa succede se non viene provato che l’inganno è avvenuto prima del pagamento?
Se non viene contestata né provata in giudizio una condotta fraudolenta precedente all’atto di dazione patrimoniale, il reato di truffa non sussiste. La condanna, in tal caso, è illegittima e deve essere annullata.
Per quale motivo la Corte ha annullato la sentenza senza disporre un nuovo processo (senza rinvio)?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché, oltre a ritenere fondato il motivo del ricorso, ha constatato che il reato si era nel frattempo estinto per prescrizione. L’estinzione del reato impedisce la prosecuzione del procedimento penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., è fondato poiché, nel delitto di truffa, la condot fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l’induzione in errore ed il conseguimento dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, COGNOME, Rv. 269099; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256000) e, nel caso di specie, non sono contestate, né ritenute in sentenza condotte fraudolente precedenti gli atti di dazione patrimoniale indicati in imputazione;
Rilevato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata (senza rinvio, essendo intervenuta la prescrizione in data l settembre 2023).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Co si liere Estensore