Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39744 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39744 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22 marzo 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di NOME COGNOME e NOME, per il reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 640 cod. pen. e l’illogicità della motivazione, in quanto l’affermazione di responsabilità poggerebbe
soltanto – non sussistendo in concreto i «precisi riscontri documentali» a cui fa cenno la Corte di appello – sulle dichiarazioni contraddittorie della non credibile persona offesa, che ha giustificato l’anomalia delle proprie condotte con un preteso rapporto paterno con l’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione degli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. e la mancanza e la contraddittorietà per travisamento del fatto della motivazione.
I giudici di merito, a detta della difesa, avrebbero arbitrariamente sovrapposto le condotte e i conseguenti eventi di danno del 2012 con quelli, distinti e successivi, del 2015. In tal modo, non sarebbe stata ravvisata la già avvenuta prescrizione, prima della pronuncia di primo grado, dei primi episodi delittuosi.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’asserita innplausibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME, i Collegio condivide appieno la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudicante non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME e altri, Rv. 240524).
Nella fattispecie, la Corte di Milano, richiamando analogo giudizio del Tribunale, ha ritenuto – con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logicogiuridici e dunque intangibile in questa sede – pienamente credibile il racconto di COGNOME. Osservano sul punto i giudici di appello come la narrazione della persona offesa (sentita anche in secondo grado) sia risultata lineare, coerente, priva di contraddizione e di ostilità nei confronti degli imputati, descrivendo un meccanismo truffaldino basato, in gran parte, sulla disponibilità in capo a COGNOME di una PostePay, e delle relative credenziali per operare, formalmente intestata a COGNOME, senza nessuna transazione effettuata in contanti (e in tal senso, peraltro, emergono i riscontri documentali negati nel ricorso, a cui si aggiungono, oltre al pagamento della cambiale in favore di COGNOME e alla costituzione di vincolo
pignoratizio sui gioielli di famiglia, anche prove orali, quali l’esame del coimputato COGNOME).
Il motivo è dunque anche non consentito, laddove invoca una nuova ponderazione del compendio istruttorio, e manifestamente infondato.
Analogamente, quanto al secondo motivo, le sentenze di appello (pp. 8-9) e di primo grado (pp. 8-12), hanno chiarito come, a partire dalla stessa formale contestazione del fatto scolpita nella rubrica imputativa, la vicenda per cui si procede consista in un’unica condotta maliziosamente induttiva, basata sulla fragilità emotiva di COGNOME, sviluppatasi con continuità, nell’ambito di una originaria pianificazione criminale, arricchitasi via via di ulteriori artifici e ra sino alla completa spoliazione della persona offesa. I giudici di merito, sulla base di una non superficiale ricostruzione in punto di fatto della vicenda storica e senza operare artificiosi frazionamenti, concludono per l’unicità (non del disegno criminoso ma) della «originaria condotta truffaldina», «attività protratta, senza soluzione di continuità, nell’arco del triennio nel corso del quale la parte offesa [… non ha mai chiesto il conto della destinazione delle proprie risorse, né dubitato delle prospettazioni del Mei» (sentenza del Tribunale, p. 12). La Corte territoriale conferma la «medesima operazione truffaldina» (p. 7).
La doppia conforme motivazione dei giudici di merito – aderente al dato processuale, non illogica né contraddittoria e dunque non censurabile davanti a questa Corte – preclude, peraltro, l’eccezione di travisamento della prova, dal momento che il dato probatorio asseritamente travisato – la consegna di ulteriori somme sotto la auspicata garanzia di riavere il proprio denaro all’esito della prospettata vendita del panificio – non è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di appello, poiché già il Tribunale vi fa un preciso riferimento a p. 4, richiamando la lucida ricostruzione della vicenda da parte di COGNOME (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777)
Anche queste ulteriori censure risultano quindi, oltre che generiche e non consentite nel senso sopra precisato, manifestamente infondate.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 settembre 2023
Il coTii p . ” refestensore
Il Presidente