Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost. e 640 cod. pen., con particolare riguardo all’identificazione dell’imputato quale autore del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, COGNOME, in motivazione), nonché attraversa la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che la Corte di appello, con motivazione del tutto immune da illogicità, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra il delitto d truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ord. n. 33299 del 27/03/20-0118, COGNOME, Rv. 273701-01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
che, in particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, con motivazione del tutto priva di aporie e logicamente articolata, che il ripetuto modus operandi realizzato dall’imputato (che pur essendo sprovvisto della relativa tessera, si accodava a coloro che regolarmente impegnavano la corsia riservata ai clienti dotati di sistemi di pagamento automatizzati e, senza mantenere la normale distanza di percorrenza, li seguiva, così guadagnandosi l’uscita senza pagare il dovuto pedaggio) ritenendolo idoneo ad integrare il raggiro del delitto di truffa;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 2);
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rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
atteso che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa proposta dalla parte civile costituita, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile RAGIONE_SOCIALE in persona del Leg.Rappr.p.t.
Così deciso il 29 ottobre 2024.