Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1265 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1265 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, sostituto dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/07/2021, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del 18/11/2020 del Tribunale di Taranto, riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., ritenuta equivalente alla contestata recidiva reiterata, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa continuata, oltre che al
risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidato in C 1.000,00.
Secondo il capo d’imputazione, tale reato era stato contestato al COGNOME perché, «in più occasioni esecutive del medesimo disegno criminoso , a bordo del veicolo targato TARGA_VEICOLO, attraverso artifici e raggiri consistiti nel porsi immediatamente alle spalle di altro veicolo regolarmente munito di apparecchiatura Telepass, di tessera Viacard o di altro idoneo strumento di pagamento, riusciva ad uscire dall’autostrada, transitando dai varchi senza pagare il corrispettivo prima che la sbarra chiudi pista si abbassasse, procurandosi in tale modo un ingiusto profitto con correlativo danno per l’azienda RAGIONE_SOCIALE di C 1.343,64 .
Fatto commesso in Taranto e altrove dal 24 agosto 2018 sino al 4 marzo 2019. Con la circostanza aggravante delle recidiva reiterata».
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Trapani, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione «e/o» l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. nonché l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., in relazione al principio della condanna dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Dopo avere premesso che «le 4 fotografie versate in atti riproducono solamente ed esclusivamente la targa del veicolo a cui viene attribuito l’illecito comportamento, null’altro» e che alla lettura ottica della targa, a mezzo di una visura dei registri automobilistici, il denunciante individuava la proprietà del mezzo nella persona del sig. COGNOME NOME», il ricorrente lamenta che «il giudice a quo, aderendo alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, riteneva parimenti erroneamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi del delitto de quo, confermandone l’attribuzione all’imputato sulla scorta di argomentazioni che presentano evidenti incongruità, vizi di palese illogicità, carenza di motivazione».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione dell’art. 27 Cost. e «della disciplina del codice di rito che attribuisce all pubblica accusa l’onere di provare i fatti contestati – Inversione dell’onere probatorio».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, abbia ritenuto la sua responsabilità penale sulla base del fatto che egli era il proprietario dell’autovettura mediante la quale era stato commesso il reato e non aveva indicato altre persone, diverse da lui, che utilizzassero il veicolo,
ragionamento che implicherebbe sia «un’inversione dell’onere della prova», attribuendo all’imputato «il dovere di giustificare il proprio comportamento indicando eventualmente i responsabili del delitto contestato, nell’evidente intento di supplire alle palesi carenze delle indagini», sia «un’ipotesi di responsabilit oggettiva, avendo la sentenza stabilito la condanna dell’imputato per il solo fatto di essere intestatario formale del veicolo», senza che vi fosse alcuna prova che egli ne fosse l’effettivo conducente nelle occasioni indicate nel capo d’imputazione.
In proposito, il ricorrente rappresenta altresì di svolgere la professione di commerciante e rivenditore di automobili usate – elemento che non sarebbe stato adeguatamente considerato dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto – e che tali autovetture, che si intestava prima di rivenderle, erano utilizzate sia dai propri collaboratori sia dai possibili acquirenti (per provarle), co la conseguenza che «appare evidente che chiunque, tra gli anzidetti soggetti, avrebbe potuto utilizzare il mezzo del COGNOME NOME nelle occasioni contestate».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 99 e 101 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «sul punto».
Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, abbia ritenuto la recidiva reiterata nonostante l’insussistenza dei presupposti della stessa, atteso che egli era gravato da un unico precedente penale (per contrabbando continuato in concorso), oggetto di una sentenza di condanna emessa in Ucraina nel 2005 e riconosciuta, ai fini dell’esecuzione nello Stato, dalla Corte d’appello di Milano.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, nell’applicare la recidiva reiterata, ha omesso di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito fosse sintomo effettivo maggiore riprovevolezza e di pericolosità.
Sotto un terzo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, abbia affermato che ««risultano ultronee tutte le considerazioni relative alla specificità» della recidiva, atteso che il Tribunale Taranto aveva applicato l’aumento di due terzi della pena, ritenendo proprio la recidiva reiterata specifica. A quest’ultimo proposito, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano affermato la stessa indole del contestato delitto di truffa rispetto a quello di contrabbando continuato in concorso oggetto della precedente sentenza di condanna emessa in Ucraina senza neppure avere letto tale sentenza, «e non avendo dunque mai avuto occasione di approfondire il concreto ruolo ricoperto dal COGNOME ed il suo effettivo apporto criminale nell’ambito del procedimento penale celebratosi in Ucraina», così violando l’art. 101 cod. pen., il
quale richiede che i reati della stessa indole presentino, «nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «sul punto».
Il ricorrente rappresenta che, poiché «non emerge che il reo abbia agito con modalità esecutive particolarmente insidiose né che abbia adoperato mezzi elaborati dai quali dedurre speciale pervicacia o carica lesiva dimostrative di rilevante devianza», «on si ravvisa alcun elemento da cui dedurre una speciale intensità del dolo» e «nche il lucro conseguito è particolarmente contenuto e il pari danno per la società offesa pressoché inesistente, atteso il livello di fatturato annuo», contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, sussistevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primi due motivi – i quali, essendo entrambi relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
È anzitutto opportuno rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzat evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150-01). A non diversa conclusione si deve evidentemente pervenire con riguardo al transito attraverso un varco autostradale riservato ai titolari del servizio Telepass o di altri servizi per il pagamento del pedaggio.
Quanto all’attribuzione del reato al COGNOME, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, l’ha affermata sulla base della massima di esperienza secondo cui il proprietario di un’autovettura ne è, solitamente, anche l’utilizzatore, e del fatto che, a fronte di tale massima di esperienza, il COGNOME aveva solo genericamente affermato che, nelle occasioni di cui al capo d’imputazione, la propria autovettura avrebbe potuto essere utilizzata da uno dei propri collaboratori o clienti che, tuttavia, non indicava specificamente. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riteneva quest’ultima affermazione oltre che generica – per non avere il COGNOME specificamente indicato i predetti propri collaboratori o clienti – comunque, non convincente, sia perché l’imputato non aveva dimostrato che la propria impresa aveva dei dipendenti sia
perché il contestato transito attraverso i varchi autostradali era avvenuto anche in caselli assai lontani dalla sede della sua impresa sia, infine, perché l’utilizzo d un’autovettura da parte di un potenziale cliente richiede l’impiego della cosiddetta targa prova.
Tale motivazione appare priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, e non viola le norme di legge invocate dal ricorrente.
Anzitutto, si deve ritenere l’attendibilità della massima di esperienza sulla quale essa si fonda, atteso che corrisponde certamente all’io’ quod plerumque accidit che il proprietario di un’autovettura ne è, solitamente, l’utilizzatore.
Quanto alla lamentata attribuzione all’imputato di un onere probatorio, si deve ribadire che, nell’ordinamento processuale penale, se non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, è tuttavia pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275284-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, COGNOME, Rv. 255916-01).
Sempre in proposito, è stato anche evocato – con argomentazioni che sono condivise dal Collegio – il principio, già noto nell’ambito del processo civile, della “vicinanza della prova”, secondo il quale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, spetta all’imputato provare o allegare il c:ontrario: «in tema di distribuzione dell’onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245-01).
Questo principio è stato più di recente ribadito da Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01, la quale ha affermato che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o di massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, poiché l’imputato che, in considerazione del principio della cosiddetta “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, posta la menzionata attendibile massima di esperienza, ha legittimamente escluso
che, nei concreti episodi di cui al capo d’imputazione, l’autovettura di proprietà del COGNOME potesse essere stata condotta da persone diverse da lui, rilevando come, da un lato, l’imputato non avesse specificamente indicato chi fossero tali persone – ciò che, si può rilevare, era tanto più possibile proprio per un commerciante di automobili, che deve tenere traccia dei clienti cui affida le proprie auto in prova e, dall’altro lato, come la stessa generica allegazione fosse altresì, comunque, non convincente, per le tutt’altro che illogiche ragioni che si sono ric:ordate sopra.
Il terzo motivo è manifestamente infondato sotto tutti e tre i profili in cui articolato.
2.1. Quanto al primo, si deve rilevare che, dall’esame del certificato del casellario giudiziale, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il COGNOME aveva non l’unico precedente penale per contrabbando continuato oggetto della sentenza emessa in Ucraina nel 2005, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2006 e riconosciuta, ai fini dell’esecuzione nello Stato, dalla Corte d’appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2007, ma anche un precedente penale per minaccia continuata oggetto del decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Trani divenuto esecutivo il 14 novembre 2003, sicché, al momento della consumazione del delitto di truffa sub iudice, l’imputato risultava gravato da più condanne definitive per delitti, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per il riconoscimento della recidiva reiterata.
2.2. Quanto al secondo profilo, si rammentare che, con riguardo all’applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 27478201). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 26346401).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha applicato la recidiva ritenendo che il reato di truffa continuata sub iudice, anche in quanto connotato dalla reiterazione delle condotte, posto in relazione con le precedenti ricordate condanne riportate dal COGNOME, fosse dimostrativo
dell’essere l’imputato «un soggetto incline alla violazione della legge penale e tendenzialmente abituato a delinquere».
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
2.3. Il terzo profilo è manifestamente infondato.
Diversamente dal Tribunale di Taranto (che aveva effettivamente aumentato la pena di due terzi), la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, non ha applicato la recidiva reiterata specifica ma la recidiva reiterata, come si desume chiaramente dall’affermazione con la quale la stessa Corte prende atto del fatto che – come risulta dal capo d’imputazione – era «stata contestata esclusivamente la recidiva reiterata e non la recidiva specifica».
Per tale ragione, la stessa Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha, in modo logicamente conseguente, affermato il carattere «ultrone» delle considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla, non contestata – e, quindi, non applicata dalla Corte d’appello – recidiva specifica.
La ritenuta recidiva reiterata è stata quindi reputata dalla Corte d’appello equivalente alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. («in concorso della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, c.p. ritenuta equivalente alla recidiva reiterata»).
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, l’elemento, attinente alle modalità di esecuzione del reato, della «modalità esecutiva reiterata propria delle condotte in questa sede sub iudice» e l’elemento, attinente alla capacità a delinquere, dell’«essere tornato nel tempo più volte a delinquere», così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli dedotti dall’imputato.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di cassazione dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che vanno liquidate in complessivi euro 500,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso il 27/10/2022.