Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Torino il 10/12/1967 COGNOME NOME nato a Torino il 20/10/1975 entrambi rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME di fiducia;
avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il difensore dei ricorrenti ha avanzata tempestiva richies ,:a di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5Cluodecies del d.l. 31 ot:obre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impusinata richiamandosi alla memoria scritta già depositata;
preso che atto che il difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME nn è comparso e ha depositato dichiarazione di astensione dalle udienze proclanata, anche per la data odierna, dalla Unione delle Camere Penali con delibera del 17/10/2024.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17/06/2022 dal Tribunale di Trieste all’esito di giudizio dibattimentale, così statuiva:
-confermava il giudizio responsabilità nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto previsto dall’art. 642 cod. pen. come rispettivarr ente ascritto;
-esclusa la recidiva contestata a NOME COGNOME, rideterminava la pena nei suoi confronti in un anno e mesi due di reclusione;
revocava la subordinazione della sospensione condizionale della pena conc essa a NOME COGNOME al pagamento del risarcimento del danno in favore della parte civile Allianz s.p.a., come quantificato dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza ciascun imputato ha proposto ricorso per cassaz one, tramite il comune difensore di fiducia che ha redatto due atti distinti, in gran parte di contenuto sovrapponibile.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. ed e), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nt llità, inammissibilità o decadenza e contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che il giudizio di responsabilità si fonda sulla rela, ione redatta dagli investigatori privati della parte civile Allianz s.p.a., confluiti n fascicolo del dibattimento ma non utilizzabile. Tale carteggio, acquisito con l’opposizione della difesa e senza richiedere il parere del pubblico ministero non può considerarsi un documento; esso riguarda anche sinistri estranei al pre3,ente procedimento e contiene dichiarazioni di soggetti che non stati sentiti in dibattimento nel contradditorio delle parti, con conseguente violazione de l’art. 111 Cost., nonché dell’art. 6, comma 3 lett. d) della Convenzione Europe3 dei diritti dell’uomo. I risultati delle indagini eseguite dalla società assicura tric avrebbero potuto essere veicolati nel fascicolo del dibattimento solo attra)’erso l’escussione in giudizio degli investigatori che le avevano effettuate.
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3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lel t. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisi n ta e contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di primo grado ha revocato i testimoni NOME COGNOME introdcttti a discarico e già ammessi, nonostante la regolare citazione degli stessi avvenuta ad opera della difesa a mezzo di raccomandata. L’audizione degli stessi eia di fondamentale importanza – anche in considerazione della mancata nomina da parte del Tribunale di un perito – trattandosi di coloro che avevano visiomfto e periziato entrambe le vetture incidentate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per conto della società assicuratrice (COGNOME all’esito di tale verifica, aveva anche autori; zato il pagamento del sinistro); il Tribunale nulla ha indicato in ordine alla superi luità di tali testimonianze.
L’ordinanza di revoca è pertanto nulla, in sede di appello era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto proprio l’aucli; ione dei testimoni non sentiti e sul punto i giudici di secondo grado non si sono pronunciati.
3.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata affermata la responsabilità dell’imputato COGNOME sul presupposto che i sinistri denunciati non si fossero mai verificati.
Con riferimento all’addebito di cui al capo 1) di imputazione, il ricorrente rileva quanto segue.
I danni riscontrati sono risultati compatibili con la dinamica del sinistro così come denunciata; non è provato che COGNOME abbia rifiutato di far visionare la sua vettura (anche perché il perito COGNOME non è stato sentito), in ogni CE 50 è inverosimile il rifiuto atteso che nessuna compagnia assicuratrice avrebbe mai indennizzato un sinistro senza avere prima visionato la vettura incidental a; il COGNOME non era neppure presente al momento del sinistro og n .etto dell’imputazione sub 1).
I giudici di merito sono pervenuti ad una ricostruzione fantasiosa ed illogica essendo assai singolare che l’imputato, in accordo con COGNOME, si sia invertato un sinistro utilizzando la targa e il modello di un’auto mai vista prima che, per puro caso, presentava proprio danni compatibili con l’incidente denunciato; sare bbe, del resto, il primo caso di truffa assicurativa nella quale l’agente denuncia un sinistro assumendo di essere stato danneggiato da una vettura con i cui conducente non ha concordato alcunchè; altrettanto improbabile è cho un truffatore confidi in un indennizzo senza una previa perizia da parte della compagnia assicuratrice.
I giudici hanno valorizzato il portato dichiarativo di COGNOME il qua e ha affermato che la vettura Renault Scenic presentava danni sulla fiancata sir istra’ tuttavia costui non ha in alcun modo confermato che tali danni siano proprOquelli indicati nella richiesta risarcitoria.
Con riferimento all’addebito di cui al capo 2) di imputazione, sono illogiche le motivazioni dei giudici di merito, pervenuti a giudizio di responsabilità >enzei procedere alla audizione dei testimoni COGNOME e COGNOME (quest’ultimo ra soggetto presente sull’auto di controparte coinvolta nel sinistro) e nonostante fatto che la vettura di Lacerenza fosse stata visionata dal perito fiduciario di Allianz con accertamento della compatibilità dei danni su di essa riscontrati GLYPH )n la dinamica denunciata.
3.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza.
La querela (atto di straordinaria amministrazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità) è stata presentata e sottoscritta in data 12/12/2017 da NOME COGNOME e NOME COGNOME per conto della società Allianz, soggett non legittimati poiché muniti di poteri di firma esclusivamente per il compimento di atti di ordinaria amministrazione.
La querela è per di più tardiva in quanto presentata in data 12/12/2017 E cioè quando erano ormai decorsi 90 giorni dalla presentazione alla compagnia assicuratrice delle richieste risarcitorie, datate rispettivamente 6 febbraio 2( 17 e 4 maggio 2017. z
3.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett )) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 131 bis cod. pan. e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento alla statuizione che ha confermato la subordinazione del beneficio della sospem,ione condizionale della pena concessa all’imputato.
Rileva il ricorrente che le modalità della condotta e l’esiguità del danno (euro 2.000,00) cagionato alla società RAGIONE_SOCIALE in rapporto alla capacità economica della stessa avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della causa di non punipilità della particolare tenuità del fatto e l’esclusione della subordinazione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. al pagamento del risarcimento del danno.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati articolati i seguenti mo ivi.
4.1. Il primo, il secondo ed il quarto motivo sono perfettamente sovrapponibili a quelli dedotti dal coimputato COGNOME ai quali, pertanto, ci si può richiarn
4.2. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte
in cui è stata affermata la responsabilità dell’imputato COGNOME sul presupposto che il sinistro oggetto del capo 1) di imputazione non si fosse mai verificato.
La difesa ricorrente reitera, anche sotto questo profilo, le argomentazio li già sviluppate nel ricorso proposto nell’interesse del coimputato COGNOME assurr ende che i danni riscontrati sono risultati compatibili con la dinamica del sinistro denunciata (come affermato dai periti COGNOME e COGNOME); non è provato che COGNOME abbia rifiutato di far visionare la sua vettura (anche perché il perito COGNOME non è stato sentito); in ogni caso è inverosimile il rifiuto ( atteso che nessuna comp3gnia assicuratrice avrebbe mai indennizzato un sinistro senza avere prima visionato la vettura incidentata.
Si ribadisce che i giudici di merito sono pervenuti ad una ricostru7.ione fantasiosa ed illogica essendo assai singolare che l’imputato, di comune accordo con COGNOME, si sia inventato un sinistro utilizzando la targa e il mode lo di un’auto mai vista la quale, per puro caso, presentava proprio danni compatibili con l’incidente denunciato; sarebbe, del resto, il primo caso di truffa assicurativa nella quale l’agente inventa un sinistro assumendo di essere stato danneggia:o da una vettura con il cui conducente non ha concordato alcunchè; altret anto improbabile è che un truffatore confidi in un indennizzo senza una previa piTizia da parte della compagnia assicuratrice.
I giudici hanno valorizzato il portato dichiarativo di COGNOME il qual – ha affermato che la vettura Renault Scenic presentava danni sulla fiancata sin stra, tuttavia costui non ha in alcun modo confermato che tali danni siano propri quelli indicati nella richiesta risarcitoria.
Il Tribunale è incorso anche nella violazione del diritto di difesa dell’imp rtato avendo dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale senza consentire l’esane di COGNOME che avrebbe potuto fornire la sua versione dei fatti.
4.3. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. a) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art. 131 bis cod. p m. e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione.
Rileva il ricorrente che le modalità della condotta e l’esiguità del danno ( euro 2.000,00) cagionato alla società Allianz in rapporto alla capacità economica della stessa avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente la Corte osserva che non può essere accolta la richiesta di rinvio del processo motivata dal difensore dei ricorrenti con la dichiarazione della
propria adesione all’astensione dalle udienze proclamata, anche per la data odierna, dalla Unione delle Camere Penali con delibera del 17/10/2024.
Ai sensi dell’art. 4 del Codice di autoregolamentazione della astensione dalle udienze, approvato dalla Commissione di Garanzia con provvedimento n. 0;’/749 del 13 dicembre 2007, l’astensione non è consentita nella materia penale con riferimento ai processi pendenti in grado di legittimità per reati per i quali la prescrizione venga a maturare entro il termine di 90 giorni.
Nel caso in esame la causa estintiva maturerà il giorno 09/11/2024, tenuto conto della sospensione ex lege pari a complessivi giorni 95 del termine mas 3h1 -10, da individuarsi in anni 7 e mesi 6 essendo stata esclusa la contestata rec idiva specifica in capo all’imputato COGNOME.
Non era quindi consentito al difensore astenersi dall’udienza rispetto alla ivale aveva ritualmente chiesto di procedersi nelle forme della trattazione orale.
Tanto premesso, ragioni di priorità logico giuridica impongor o di esaminare, in primo luogo, il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di ciascun imputato che concerne la validità e tempestività della querela propos:a da Allianz s.p.a..
La doglianza è manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati.
2.1. Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Cort GLYPH in ragione della natura processuale della questione dedotta, emerge – i ome correttamente argomentato dai giudici di appello (pagina 6 della sentenza impugnata)- che NOME COGNOME e NOME COGNOME firmatari della querela spoi ta in data 14 dicembre 2017, erano entrambi a ciò legittimati.
Nell’art. 31 dello statuto della Allianz s.p.a. e nelle delibere del consig io di amministrazione del 17 settembre 2014 e del 26 novembre 2015 è contenuta infatti delega espressa alla proposizione della querela per tutti gli illeciti fori tri danno per gli interessi della società e, dunque, anche per il reato previsto da l’art. 642 cod. pen. (oggetto del presente giudizio) che è tipicamente cornlato all’attività istituzionalmente svolta dalla compagnia di assicurazione querelante e che tutela il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.
Va richiamato, al riguardo, il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità, sec)ndo cui la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante il un ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento del atto cui la procura si riferisce, ben potendo essere conferita con riferimento a t itti i
fatti che danneggiano gli interessi della società e che riguardano l’oggetto saciale (Sez. 5., n. 28595 del 6.7.2007, Imp. PG in proc. Grancea, Rv 237594; Sez. 2, n. 24754 del 16.4.2010, P.M. in proc. Orlando e altro, Rv 247748; Sez. 2, n. 4 2947 del 1.10.2014, Imp. COGNOME e altro, Rv. 260859; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, PC n proc. COGNOME, Rv. 268769; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279278).
2.2. Quanto alla dedotta tardività della querela, il consolidato insegnamento giurisprudenziale, a cui si intende dar corso, è nel senso che il termine p er la presentazione della querela decorre dal momento in cui il soggetto a ciò legittimato acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nell 3 sua dimensione oggettiva e soggettiva; nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la sua ricostruzione e per l’individuazione dE I suo autore, il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in :ui la persona offesa, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini, ma dall esito delle stesse (cfr. Sez. 5, n. 33466 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 241395; Sez. 5 n. 46485 del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 261018; Sez. 2, n. 10978 del 12/12/; 017, COGNOME, Rv. 272373; Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 2770E1).
A tale indirizzo ermeneutico si è attenuta la Corte di appello laddove ha argomentato che la conoscenza certa del fatto di reato da parte della comp.ìgnia assicurativa era da collocarsi nel giorno 25 settembre 2017 e cioè allorquando veniva depositata la relazione degli investigatori incaricati di accertare l’effet ività o meno dei due sinistri stradali denunciati da Lacerenza e sui quali erano sorti sospetti al momento delle richieste risarcitorie atteso che i modelli CID prese ntati dall’imputato erano privi di riferimento circa il conducente o proprietario del ve icolo danneggiante e tuttavia indicavano l’imputato COGNOME come testimone oc ilare presente al primo incidente.
Con tale costrutto argomentativo che comprova la tempestività della qu – ?rela sporta in data 14 dicembre 2017, i ricorrenti omettono di confrontarsi preferendo inammissibilmente insistere nella propria censura nei medesimi termini fatti valere in sede di appello e cioè sostenendo che il termine di tre mesi decorrere bbe, invece, dalle domande di risarcimento avanzate alla Allianz s.p.a. rispettivarr ente in data 6 febbraio 2017 e 4 maggio 2017.
Inammissibile è anche il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di ciascun imputato con il quale si deduce l’inutilizzabilità della relazione investig ativa redatta per conto della compagnia assicuratrice ed acquisita nel corso del processo di primo grado.
La doglianza è generica.
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E’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali ind care, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l’incidenza sul complessivo compendio istru torio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254108; Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278123).
Nel caso di specie, la deduzione di inutilizzabilità, si rivela generica piché nulla prospetta in ordine alla concreta incidenza del contenuto della rela :ione investigativa sul giudizio dì responsabilità rispetto all’ulteriore complessivo compendio probatorio valutato dai giudici di merito i quali, ai fini della ritenuta responsabilità degli imputati, hanno attribuito dirimente rilievo agli elenenti raccolti nel corso del procedimento penale, segnatamente alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME successivamente all’avvio del procedimento penale (acquisite nel dibattimento di primo grado. ai sensi dell’art. 512 cod. proc. p€ n., a seguito del decesso della donna), alle sommarie informazioni testimoniiili di NOME COGNOME raccolte sempre in fase di indagini preliminari (acquisite con il consenso delle parti all’udienza celebrata in data 8 aprile 2022) e alla comunicazione (correttamente qualificata come documento ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.) inviata alla Allianz s.p.a. da NOME COGNOME di estraneità al sinistro oggetto della imputazione sub 2).
La censura di natura processuale dedotte dai ricorrenti, del resto, neppm. re si confronta con l’argomentazione della Corte di appello secondo cui la rela; ione investigativa, in quanto atto confezionato al di fuori del processo dz un investigatore privato e rappresentativo degli accertamenti effettuati prima iella iscrizione della notizia di reato era comunque qualificabile come documen o e, dunque, acquisibile ai sensi dell’art. 234 del codice di rito.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso dedotto nell’interesse di ciascun imputato.
4.1. La Corte territoriale non si è espressamente pronunciata in meritc alla doglianza contenuta nel secondo motivo di ciascuno degli appelli interposti c , )n la quale si eccepiva la nullità dell’ordinanza di revoca delle prove dichiarative introdotte a discarico, sebbene di tale censura il collegio abbia dato espressamente conto, richiamandola alle pagine 3 e 5 della sentenza impugnata.
Al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai rich lesti canoni di ammissibilità.
Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avvei so la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ah origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accogliniento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di i invio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265878, Sez. 3, n. 3594) del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME , Rv. 277281).
Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha omesso di statuire era manifestamente infondato.
Dall’esame del fascicolo processuale, anche in questo caso consenti:o in ragione della natura processuale della questione, emerge che all’udienza cele)rata il 17 giugno 2022 il giudice di primo grado, sentite previamente tutte le parti, revocava l’ammissione dei testimoni e del consulente tecnico COGNOME indicati nella lista testimoniale difensiva (tra l’altro non comparsi e tardivamente citat), in quanto superflui alla luce degli elementi raccolti che consentivano di ritt nere completo il quadro istruttorio.
Ebbene, la dedotta nullità dell’ordinanza di revoca rientra nella categoria di quelle contemplate all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. ed essendosi manifestata all’udienza dibattimentale di primo grado avrebbe dovuto c·sere eccepita nel momento immediatamente successivo alla sua pronuncia dalla parte presente e cioè dal sostituto del difensore fiduciario degli imputati in qi anta l’asserito vizio si era verificato al suo cospetto.
Dal verbale di udienza emerge che, al riguardo, nulla invece lamentE va il legale il quale, su invito del giudice, rassegnava le proprie conclusioni nel r – erito invocando pronunzia assolutoria per entrambi gli imputati a cui segui a la dichiarazione di chiusura del dibattimento con conseguente deliberazione del Tribunale e lettura del dispositivo di sentenza.
La lamentata nullità dell’ordinanza di revoca della prova, anche ove sussister) e, si era dunque sanata e la sua proposizione per la prima volta nel giudizio di appello, non poteva che essere dichiarata tardiva.
Non pare inutile, del resto, richiamare il principio secondo cui, qualera il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una proia in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedanc alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova eventualmente non assunta deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266076; Sez. 3, n. 29649 del 27/3/2018, Bulletti, Rv. 273590; Sez. 5, n. 16976 del 12/ 02/2020, Polise, Rv. 279166 già cit.).
4.2. Quanto alla invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a , tente ad oggetto l’assunzione dei testi COGNOME e COGNOME periti della Allianz che avEvano visionato le vetture asseritamente incidentate, la Corte di appello (pagina 7 della sentenza impugnata) ha escluso la rilevanza di tali prove dichiarative atteso che COGNOME aveva rifiutato di porre in visione il proprio mezzo al perito del p rimo incidente e che per il secondo la vettura risultava già riparata, sicchè era una nera supposizione difensiva quella secondo cui detti periti avevano accerta o la compatibilità dei danni con i sinistri denunciati nelle richieste risarcii ode, circostanza che, anche ove provata, non rappresentava, ad ogni modc, un elemento decisivo.
5. Parimenti generico è il terzo motivo di ricorso dedotto nell’interes;e di ciascun imputato con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato confermato il giudizio di responsabilità per i reati rispettivamente ascritti, fondato sul presupposto che i sinistri stradali denunciati alla Allianz s.p.a. non si fossero mai verificati.
Evocando in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, i ricorsi si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguatzi che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confuta;: one. È ormai pacifico il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte SeC nido cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproduco lo le medesime ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La Corte di appello (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) ha correttarr ente effettuato una lettura unitaria degli esiti istruttori alla luce della quale, lung i d pervenire ad una ricostruzione fattuale fantasiosa o comunque manifestarr ente illogica, ha affermato che i due sinistri stradali denunciati da Lacerenza non E rano in realtà mai avvenuti, così disattendendo le deduzioni contenute nell’al: o di gravame e pari pari riproposte in questa sede.
Quanto al primo sinistro, ha opportunamente richiamato le dichiarazioni processuali rese da NOME COGNOME (presunta conducente della ve investitrice nell’ambito della truffa assicurativa di cui al capo 1 di imputazione i che ha ritenuto del tutto attendibili laddove la donna avanti la polizia giudiziaria aveva con fermezza negato di essere stata coinvolta nel sinistro stradale, così sconfessando la dichiarazione sottoscritta di COGNOME allegata alla rich esta risarcitoria che, già di per sé, era intrinsecamente implausibile; tale potato dichiarativo è stato valutato congiuntamente al portato dichiarativo di NOME (acquisito in dibattimento con il consenso delle parti, unitamente alla
documentazione esibita dal teste al momento della sua deposizione avapiti la polizia giudiziaria) da cui emergeva che la vettura Renault Megane Scenic era stata venduta a Lacerenza nel settembre 2016, già incidentata sulla fiancata smisi ra.
Quanto al secondo incidente, ha valorizzato il disconoscimento dello stes 30 da parte di NOME COGNOME, teste che nella pronuncia di primo grado (la qu 3le si salda con quella impugnata costituendo un unico inscindibile provvedimen:o) è stato indicato come soggetto del tutto disinteressato a rendere dichiarazioni false in quanto il mezzo da lui condotto era di proprietà del datore di lavoro.
Rispondendo puntualmente alle deduzioni contenuto nell’atto di appel o, la Corte di merito ha poi evidenziato che dai documenti acquisiti emergeva . che COGNOME aveva rifiutato di porre in visione il proprio mezzo al perito del r rimo sinistro e che per il secondo la vettura risultava già riparata, sicchè era una -nera supposizione difensiva quella secondo cui detti periti avevano accertai o la compatibilità dei danni dei veicoli con i sinistri denunciati nelle richieste risarcii orie
Quanto all’omesso esame degli imputati, ha correttamente sottolineato i pag. 8 della sentenza impugnata) che tale mezzo di prova non era stato richiesto in dibattimento (circostanza non confutata dai ricorrenti) e che comunque co toro erano rimasti assenti nel giudizio di primo grado, così rinunciando a rendere la propria versione dei fatti.
Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso proposto nell’interesse di ciascun imputato con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e alla conferma, nei confronti dell’imputato COGNOME, della subordinazione della concessa sospem,ione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata alla parte ck, ile a titolo di risarcimento del danno.
6.1. Quanto al primo profilo di doglianza, la Corte di appello ha puntualrr ente argomentato tale diniego in aderenza ai parametri indicati dall’art. 131 bis cod. pen. evidenziando che i fatti, singolarmente considerati, non potevano qualificarsi in termini di minima offensività in quanto commessi con modalità organizzAte e forieri di un danno certamente non esiguo per la compagnia assicurativa la q , in relazione al primo sinistro, aveva indennizzato l’imputato COGNOME corrispondendogli la somma di euro 2.640,00.
6.2. Quanto al secondo profilo, ha correttamente affermato, in piena osservanza del disposto di cui all’art. 165 cod. pen., che la condizione a cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena andava mantenuta poiché COGNOME aveva già in precedenza goduto per una volta di tale benef cio.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, va utati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergen i dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma cl euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene 2qua considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestar ente infondate.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle scese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa iene ammende.
Così deciso il 06/11/2024