Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CURTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME NOME tratto a giudizio per rispondere del reato di tr aggravata ai sensi dell’alt 61 n.11 cod.pen. perché, “con artifici e raggiri co nel contraffare annullare o non emettere affatto contratti assicurativi di p appartenenti alla sua subRAGIONE_SOCIALE dipendente dall’RAGIONE_SOCIALE, inducendo i errore i clienti facendo loro credere di avere un regolare contratto assicurat procurava a se stesso un ingiusto profitto consistito nell’intascare l’ammo delle singole quietanze consegnate dai vari clienti con danno sia di questi u che risultavano privi di copertura assicurativa, che dell’RAGIONE_SOCIALE assicurativa che non percepiva l’effettivo pagamento delle quietanze relative a tali pol (così il capo di imputazione); NOME ritenuto responsabile del reato dal Tribu e la sentenza NOME confermata dalla Corte di appello di Napoli.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME rilevando che con i motivi aggiunti all’atto di appello si era chiesta l’emiss una sentenza di non doversi procedere in quanto la querela era stata proposta COGNOME NOME, qualificatosi amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia allegare alla querela l’atto costituti società, né la visura camerale; la censura era stata rigettata dalla Corte di con una motivazione palesemente illogica, affermando che il potere rappresentanza non era mai stato messo in discussione nel processo di prim grado, che forse “per mera dimenticanza” non erano stati allegati alla quere visura camerale e l’atto costitutivo e che la qualità di amministratore di Vig sarebbe emersa anche dall’incarico di subagente conferito a COGNOME.
1.2 Il difensore lamenta l’omessa riqualificazione del reato contestat quello di cui all’art. 646 cod. pen.
1.3 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generich posto che la concessione del beneficio risultava dalla stessa sentenza di p grado e che non era stato considerato il comportamento processuale di COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Cort di appello ha evidenziato che il conferimento di incarico a COGNOME era stato da COGNOME NOME NOME sua qualità di legale rappresentante della società, pe l’assenza della visura camerale, pure indicata presente tra gli allegati pr
nessuna rilevanza può avere ai fini della eccepita mancanza di legittimazione a proporre la querela.
1.2 Quanto alla mancata riqualificazione del fatto, il comportamento dell’imputato, che incassava le somme dai clienti senza poi provvedere ad attivare la copertura assicurativa falsificando le polizze, può essere inquadrato negli artifici e raggiri di cui all’art. 640 cod.pen. sotto forma di “menzogna”, inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare NOME mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro NOME realtà. (Cass.42719/2010 Rv. 248662: “Integra l’elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro”), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi u profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell’avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame; inconferente è il richiamo alla sentenza n. 33612/21 di questa Sezione, NOME quale si trattava il caso di un soggetto imputato del reato di cui all’art. 646 cod. pen., in cui la stessa Corte di appell aveva evidenziato che avrebbe potuto configurarsi anche la truffa in danno dei singoli assicurati, che però non avevano proposto querela
1.3 La mancata concessione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 – 01)
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa NOME determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024